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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38001/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva domandato al Tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande ritenendo non credibili le dichiarazioni sulla fuga dal Pakistan, insussistente una situazione di violenza indiscriminata nel Punjab e non ravvisabile una condizione di vulnerabilità, pur dando atto della sua integrazione lavorativa in Italia. Con il ricorso per cassazione il solo motivo deduceva erronea applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, sostenendo che il giudizio comparativo tra condizioni del Paese d'origine e integrazione in Italia fosse fondato su premesse normative errate e che non fosse stata adeguatamente valorizzata la piena integrazione lavorativa raggiunta in Italia alla luce delle condizioni generali del Pakistan.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il decreto impugnato aveva effettivamente svolto il giudizio comparativo tra situazione nel Paese d'origine e integrazione in Italia, giudizio necessario per la protezione umanitaria secondo la giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorrente, contestando tale valutazione, mirava in sostanza a ottenere una nuova rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di protezione umanitaria, il giudice deve svolgere un giudizio comparativo tra le condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia.
  • L'integrazione lavorativa in Italia, da sola, non è sufficiente a fondare il diritto al permesso per motivi umanitari, occorrendo una valutazione complessiva della vulnerabilità e del rischio di compressione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di critica al giudizio comparativo compiuto dal giudice di merito, se la decisione impugnata ha già affrontato il punto in modo motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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