Sentenza del 03/06/2015 n. 11402 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento TIA relativi agli anni 2001-2005, notificati per un capannone industriale. La contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione, beneficiando della sospensione di 90 giorni del termine per impugnare. I ricorsi erano stati proposti oltre tale periodo, ma la contribuente sosteneva che il termine dovesse decorrere dal successivo verbale di mancato accordo e chiedeva, in subordine, la rimessione in termini per errore scusabile. Ascit contestava inoltre la validità degli avvisi, sostenendo che il direttore generale avesse il potere di sottoscriverli in base alle deleghe ricevute.
La decisione
La Corte ha ritenuto errato il calcolo del termine effettuato dai giudici di merito: l'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per soli 90 giorni e, in assenza di definizione, il termine riprende a decorrere dalla scadenza della sospensione, non dalla data del verbale di mancato accordo. I ricorsi della contribuente erano quindi tardivi. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto la rimessione in termini per errore scusabile, poiché l'errore era stato considerato incolpevole e favorito anche da una prassi interpretativa dell'ente e dei giudici di merito. La Corte ha inoltre accolto il secondo motivo di Ascit, stabilendo che le deleghe conferite al direttore generale, relative all'emissione e riscossione delle fatture TIA e alla definizione delle controversie mediante accertamento con adesione, comprendevano anche il potere di emettere e sottoscrivere gli avvisi di accertamento. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a diversa sezione, che dovrà esaminare le ulteriori questioni di merito e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6, 11 e 12
La presentazione dell'istanza di definizione sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione; solo il perfezionamento della definizione rende inefficace l'avviso di accertamento.
L'accertamento con adesione non rende inefficace l'avviso e non prolunga indefinitamente il termine per ricorrere: in mancanza di accordo perfezionato entro i 90 giorni, il termine riprende automaticamente a decorrere dalla scadenza della sospensione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 21 e 360
Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, a pena di decadenza.
Il termine di impugnazione degli atti tributari è perentorio, ma può operare la rimessione in termini quando la decadenza sia dipesa da un errore scusabile e incolpevole.
Regolamento del Comune di Capannori per l'accertamento con adesione, art. 7
La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento della tariffa.
La disciplina comunale conferma la sospensione limitata a 90 giorni. La previsione sulla comunicazione di rigetto non si applica al semplice verbale di mancato accordo formato dopo la scadenza del periodo di sospensione.
Codice civile, artt. 1387, 1708 e 2396
Il mandato comprende anche gli atti necessari al compimento degli atti per i quali è stato conferito.
Il direttore generale può compiere non solo gli atti espressamente indicati nella delega, ma anche quelli giuridici o materiali necessari e funzionali al loro espletamento. Una delega relativa alla fatturazione TIA e alla definizione delle controversie può quindi comprendere l'emissione degli avvisi di accertamento, anche se il direttore generale non ha la rappresentanza processuale della società.
Art. 184-bis c.p.c., applicabile ratione temporis
Rimessione in termini per causa non imputabile.
L'istituto è applicabile anche al processo tributario, comprese le decadenze relative alla proposizione dell'impugnazione, quando l'errore sia oggettivamente scusabile e non imputabile alla parte.
Massime di principio
- L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare per un periodo determinato, normalmente 90 giorni; se l'accordo non si perfeziona entro tale periodo, il termine riprende automaticamente dalla scadenza della sospensione, senza attendere il verbale di mancato accordo.
- Nel calcolo del termine per il ricorso occorre sommare i giorni trascorsi prima dell'istanza ai giorni successivi alla fine della sospensione, rispettando il termine complessivo previsto dalla legge.
- La rimessione in termini è eccezionale e richiede un errore scusabile, non imputabile alla parte, valutato alla luce delle circostanze concrete, delle prassi dell'amministrazione e degli orientamenti giurisprudenziali applicabili.
- La mancanza della rappresentanza processuale in capo a un direttore generale non implica automaticamente l'assenza del potere di sottoscrivere atti amministrativi o impositivi.
- Una delega deve essere interpretata in modo funzionale: se attribuisce poteri di fatturazione, determinazione dell'imponibile e definizione delle controversie tributarie, può comprendere anche gli atti necessari, inclusa l'emissione degli avvisi di accertamento, salvo limiti statutari o negoziali espressi.
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