Sentenza del 03/06/2015 n. 11436 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento TARSU per l’anno 2006 e la riduzione applicata per la stagionalità dell’attività. La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 404/09/10 depositata il 13 settembre 2010, aveva accolto parzialmente l’appello della società, riconoscendo una riduzione del 50% dell’imposta richiesta dal Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 62 e 66 del D.Lgs. n. 507/1993, perché la CTR avrebbe riconosciuto una riduzione ulteriore o non dovuta; (2) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che si fosse formato un giudicato tra le parti sulle medesime questioni, già esaminate per annualità precedenti; (3) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e omessa pronuncia, perché la CTR non avrebbe deciso sull’eccezione relativa alla mancata denuncia necessaria per ottenere la riduzione stagionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo e il terzo. Ha escluso il giudicato esterno perché il precedente riguardava la TARSU dal 1998 al 2002, mentre il giudizio concerneva il 2006, e perché era intervenuta una successiva regolamentazione. Ha respinto la censura sulla denuncia: pur essendo normalmente richiesta per ottenere la riduzione nell’anno successivo, il Comune aveva riconosciuto di aver già concesso alla società una riduzione del 50%, superando nel caso concreto la questione dell’omessa denuncia. Ha invece chiarito che la stagionalità può giustificare una riduzione tariffaria, non l’esenzione totale, e che l’art. 66, comma 3, lettera c), consente una riduzione non superiore a un terzo, rimessa alla disciplina comunale. Poiché il Comune dichiarava di aver già applicato una riduzione del 50%, la CTR avrebbe dovuto verificare se l’avviso impugnato ne tenesse già conto: altrimenti avrebbe accordato illegittimamente un’ulteriore riduzione del 50%. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Dalla lettura di tale norma, si deduce che presupposto del sorgere dell'obbligo di pagamento della tassa in questione è la detenzione dei "locali ed aree scoperti" e non l'attività che vi sia svolta, la quale costituisce solo uno dei parametri ai quali la tassa è commisurata, mentre l'altro, principale, è costituito dalla superficie dei locali e delle aree stesse.
La TARSU è dovuta in ragione della detenzione di locali o aree scoperte nel territorio servito; il tipo di attività e il suo effettivo svolgimento incidono sulla commisurazione, ma non eliminano di per sé il presupposto del tributo. L’esclusione richiede condizioni obiettive di inutilizzabilità, non il mancato uso dovuto alla scelta o alle esigenze dell’utente.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 3, lettera c)
Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 3, lett. c), consente al Comune di ridurre la tariffa in misura non superiore ad un terzo in relazione a "locali... adibiti ad uso stagionale o ad un uso non continuativo", come risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità.
L’uso stagionale o non continuativo può dare luogo a una riduzione tariffaria, entro il limite previsto dalla norma e secondo la disciplina comunale; non comporta un’esenzione totale. La riduzione concretamente applicata deve essere verificata sull’avviso, per evitare di riconoscere due volte lo stesso beneficio.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 67, comma 2
Analogo discorso vale per le agevolazioni di cui al D.Lgs. cit., art. 67, anch'esse affidate dal legislatore alla discrezionalità dell'ente impositore (il regolamento "può" prevedere riduzioni...: (art. 67, comma 2).
Le ulteriori agevolazioni previste dall’art. 67 dipendono dalla scelta regolamentare dell’ente impositore: la loro applicazione non è automatica, ma presuppone che il Comune le abbia previste.
Codice civile, art. 2909
Deve trattarsi di accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale Comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, precludendo il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
Il giudicato esterno preclude il riesame solo quando la precedente decisione abbia accertato un punto fondamentale comune, quale premessa logica indispensabile della pronuncia successiva. Nel caso deciso, la diversità delle annualità e il mutamento della regolamentazione impedivano di estendere al 2006 il giudicato relativo agli anni 1998-2002.
Codice di procedura civile, art. 112
La disposizione è richiamata insieme all’art. 346 c.p.c. per la censura di omessa pronuncia. La Corte ha respinto la doglianza perché, pur essendo normalmente richiesta la denuncia per la riduzione stagionale, il Comune aveva riconosciuto di aver già concesso il beneficio, sicché nel caso concreto la questione non imponeva una diversa pronuncia.
Codice di procedura civile, art. 346
La disposizione è richiamata insieme all’art. 112 c.p.c. per la censura di omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla mancata denuncia. La censura è stata respinta in ragione del riconoscimento, da parte del Comune, della riduzione già concessa per la stagionalità.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È la disposizione processuale indicata per le censure di violazione o falsa applicazione di legge sottoposte alla Corte; il ricorso è stato accolto limitatamente alla censura relativa alla disciplina della riduzione TARSU per uso stagionale.
Massime di principio
- La stagionalità dell’attività non esclude automaticamente la TARSU: il presupposto è la detenzione di locali o aree scoperte, mentre il mancato utilizzo per scelta o esigenze dell’utente non equivale a obiettiva inutilizzabilità.
- L’uso stagionale può giustificare una riduzione tariffaria nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge e dal regolamento comunale; non dà diritto all’esenzione totale.
- Quando il Comune ha già applicato una riduzione, il giudice deve verificare l’importo effettivamente richiesto e l’avviso impugnato, evitando di riconoscere una seconda riduzione sulla tariffa già diminuita.
- Il giudicato relativo a una tassa periodica non si estende automaticamente ad annualità diverse: occorre verificare che riguardi un punto fondamentale comune e considerare eventuali modifiche normative o regolamentari intervenute.
- L’obbligo di presentare una denuncia per ottenere una riduzione può essere superato, nel caso concreto, dal riconoscimento dell’ente di aver già concesso il beneficio; tale riconoscimento non elimina però la necessità di accertare quale riduzione sia stata effettivamente applicata.
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