Sentenza del 03/06/2015 n. 11432 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, svolgente un’attività esente da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 19, del D.P.R. n. 633/1972, aveva chiesto il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati dal 1996 al 2000, sostenendo che i beni erano destinati esclusivamente all’attività esente e che l’acquisto avrebbe dovuto beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva IVA. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale e l’accoglimento dell’appello della società da parte della Commissione tributaria regionale, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il quinto, esaminato prioritariamente, ha sostenuto che l’esenzione prevista dalla direttiva riguarda la successiva rivendita di beni e non il loro acquisto. La Corte ha ritenuto tale motivo assorbente rispetto al quarto; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo dell’Agenzia, assorbito i restanti, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti, respingendo la domanda di rimborso proposta in primo grado dalla società. Ha compensato le spese delle fasi di merito, poiché il precedente risolutivo delle Sezioni Unite era intervenuto dopo la presentazione del ricorso introduttivo, e ha condannato la società a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 35.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE
La prima parte dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione.
L’esenzione prevista dalla norma non esenta l’acquisto iniziale dei beni destinati a un’attività esente: riguarda la loro successiva rivendita, purché l’IVA sull’acquisto non sia stata detratta.
Art. 384 c.p.c.
Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; in questo caso ha respinto direttamente la domanda originaria di rimborso.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha esaminato il quinto motivo di ricorso come censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Il fatto che un soggetto svolga un’attività esente da IVA e impieghi beni esclusivamente in tale attività non comporta, di per sé, l’esenzione dall’IVA sugli acquisti né dà diritto al rimborso dell’imposta assolta.
- L’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva riguarda la successiva rivendita dei beni acquistati per un’attività esente, non l’acquisto iniziale; rileva inoltre che l’IVA pagata sull’acquisto non sia stata detratta.
- Se, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito.
- La decisione di compensare le spese di merito dipendeva dalla particolare circostanza che il precedente risolutivo delle Sezioni Unite era intervenuto dopo l’avvio del giudizio; le spese di cassazione sono state invece poste a carico della società soccombente.
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