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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11417 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva notificato a P.B. un avviso di accertamento che rettificava, per l’anno 1998, il valore venale di un’area edificabile e richiedeva maggiore ICI, oltre interessi e sanzioni. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Sassari aveva accolto parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni, decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna, P.B. ha proposto sette motivi di ricorso per cassazione. Ha contestato, in primo luogo, la validità della notificazione dell’accertamento, effettuata per raccomandata e da un soggetto che riteneva non legittimato, sostenendo inoltre che la costituzione in giudizio non poteva sanare il vizio dopo la scadenza del termine di decadenza. Ha poi censurato la motivazione dell’avviso, l’assenza di allegazione delle delibere comunali richiamate, l’uso dei valori comunali senza una stima concreta del valore venale e la presunta inversione dell’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e sette i motivi e l’intero ricorso. Ha ritenuto sanata la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, poiché l’impugnazione produce effetto sanante retroattivo. Ha inoltre stabilito che i valori comunali delle aree edificabili, determinati per zone omogenee, possono fungere da presunzioni e indici di valutazione; spettava quindi alla contribuente dimostrare che il valore applicato fosse eccessivo o errato, prova che non è stata fornita. Non era necessario allegare all’avviso la delibera comunale, trattandosi di atto generale soggetto a pubblicità legale e presumibilmente conoscibile. La decisione tributaria impugnata è rimasta ferma; P.B. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000, oltre spese accessorie e forfettarie. Le sanzioni erano già state escluse dai giudici di merito e tale statuizione non è stata modificata.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La sanatoria opera "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156 c.p.c., comma 2, e retroagisce al momento della notifica dell'atto con la conseguenza che nella fattispecie non appare fondata l'eccezione di inesistenza e tantomeno nullità della notifica dell'atto di accertamento in quanto sanata dalla successiva impugnazione della contribuente.

    La costituzione in giudizio del contribuente può sanare la nullità della notificazione dell’accertamento per raggiungimento dello scopo; la sanatoria opera retroattivamente dal momento della notificazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 160 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.

    La disciplina delle notificazioni civili e delle relative sanatorie si applica agli avvisi di accertamento in forza del richiamo contenuto nella disciplina tributaria. La pronuncia precisa che la sanatoria può operare solo se il raggiungimento dello scopo avviene prima della scadenza del termine di decadenza per l’accertamento.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la Delib. con cui la giunta municipale provvede, ai sensi della L. n. 446 del 1997, art. 52 ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale della L. n. 446 del 1997, art. 59, lett. g), e riassegnato alla giunta dal D.Lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello redeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente.

    La determinazione dell’ICI sulle aree edificabili deve riferirsi al valore venale in comune commercio, ma i valori comunali elaborati per zone omogenee sono legittimi indici presuntivi di valutazione e possono supportare l’accertamento, senza costituire valori imperativi o incontestabili.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, commi 2 e 2-bis

    La norma è richiamata tra le disposizioni invocate dalla ricorrente in materia di motivazione e accertamento ICI, ma la Corte non ne offre una distinta interpretazione; rigetta le censure applicando i principi sui valori comunali presuntivi e sulla conoscibilità degli atti generali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52

    La decisione richiama il potere regolamentare comunale di determinare valori di riferimento per le aree edificabili; tali valori costituiscono indici presuntivi, non una stima vincolante del valore venale.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)

    Pertanto ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), il consiglio comunale ha la facoltà di determinare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili periodicamente e per zone omogenee e da ciò consegue che il regolamento comunale adottato in proposito da quell'ente territoriale, ai sensi dell'art. 52 del medesimo D.Lgs., pur non avendo natura imperativa, è assimilabile agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro.

    Il Comune può determinare periodicamente valori delle aree fabbricabili per zone omogenee. Questi valori, pur non essendo vincolanti, costituiscono presunzioni basate su dati di comune esperienza e possono essere utilizzati come indici di valutazione anche retroattivamente.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52

    La disposizione fonda il potere regolamentare comunale considerato dalla Corte; le determinazioni comunali di valore sono utilizzabili come riferimenti presuntivi, ma non hanno natura imperativa.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1 gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le Delib. del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

    L’obbligo di allegare gli atti richiamati nella motivazione riguarda quelli non conosciuti né altrimenti conoscibili. Non si estende alle delibere comunali generali soggette a pubblicità legale, che si presumono conoscibili dal contribuente.

  • D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1

    In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1 gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le Delib. del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

    La precisazione normativa circoscrive l’obbligo di allegazione agli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili; gli atti generali pubblicati legalmente, come le delibere comunali sui valori, non devono essere allegati.

  • Art. 2697 c.c.

    Nel caso deciso, una volta utilizzati i valori comunali come indici presuntivi, spettava alla contribuente provare l’eccessività o l’erroneità della pretesa fiscale. La Corte ha escluso che l’onere fosse stato assolto.

Massime di principio

  • La partecipazione al giudizio e l’impugnazione dell’atto possono sanare una nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, con effetto retroattivo; la sanatoria deve tuttavia intervenire prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento.
  • I valori comunali delle aree edificabili determinati per zone omogenee non fissano in modo inderogabile il valore imponibile, ma possono costituire indici presuntivi razionali a sostegno dell’accertamento. Il contribuente può contestarli fornendo elementi concreti sul valore venale effettivo.
  • Quando l’amministrazione fonda la rettifica su valori comunali utilizzabili come presunzioni, il contribuente che ne deduce l’eccessività o l’erroneità deve fornire prova specifica a sostegno della contestazione; non basta lamentare l’assenza di una stima alternativa nell’avviso.
  • Le delibere comunali di carattere generale soggette a pubblicità legale si presumono conoscibili e, di regola, non devono essere allegate all’avviso di accertamento che vi faccia riferimento. L’obbligo di allegazione riguarda invece atti non conosciuti né altrimenti conoscibili.

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