Sentenza del 03/06/2015 n. 11406 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava gli avvisi di accertamento relativi al 2002: quello notificato a New Bags s.r.l., con rettifica del reddito ai fini IRPEG, IRAP e IVA, e quello notificato a S.A. per il reddito da partecipazione societaria. In cassazione, dopo che un decreto presidenziale del 23 maggio 2013 aveva dichiarato estinto l’intero processo per definizione agevolata, l’Agenzia ha sostenuto che solo S.A. aveva definito la propria lite e ha chiesto, con istanza depositata il 17 settembre 2013, di proseguire il giudizio contro la società. La comunicazione del decreto era avvenuta l’11 giugno 2013. La questione decisa era se l’istanza fosse tempestiva e se il decreto potesse essere interpretato come riferito soltanto alla posizione del socio; l’Agenzia ha inoltre invocato l’overruling per giustificare il mancato rispetto del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c. In applicazione dei principi delle Sezioni Unite, l’istanza per la prosecuzione deve essere depositata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione; quella del 17 settembre 2013 era tardiva rispetto alla comunicazione dell’11 giugno. La Corte ha inoltre escluso che il decreto potesse essere interpretato come limitato alla posizione di S.A.: l’istanza originaria dell’Agenzia mirava all’estinzione dell’intero giudizio e il decreto l’aveva accolta in questi termini. Non è stata accolta neppure la prospettazione dell’overruling, poiché il contrasto giurisprudenziale esistente impediva di ravvisare un indirizzo contrario consolidato idoneo a fondare un ragionevole affidamento. Spese processuali dichiarate irripetibili. La decisione non riesamina nel merito gli accertamenti fiscali né la sentenza della Commissione tributaria del Molise.
Norme richiamate
Art. 391 c.p.c., commi 1 e 3
avverso il decreto presidenziale l'art. 391 c.p.c., comma 3, prevede, quale unico rimedio, il deposito di istanza di fissazione per l'ulteriore trattazione e la decisione del ricorso; -che, salva la generale possibilità di rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 19, tale istanza va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o non una pronuncia sulle spese.
Il decreto presidenziale che dichiara l’estinzione è contestabile, per ottenere la prosecuzione del giudizio, esclusivamente mediante istanza di fissazione dell’ulteriore trattazione. L’istanza è soggetta al termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, anche se il decreto non decide sulle spese; resta salva la rimessione in termini nei casi consentiti dall’art. 153, comma 2, c.p.c.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
salva la generale possibilità di rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 19
La rimessione in termini costituisce una possibilità generale, ma nel caso concreto non sono stati ravvisati elementi che consentissero di superare la tardività dell’istanza.
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011
l'art. 391 c.p.c. (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 401 del 2006, art. 15) si applica a qualsiasi caso di estinzione del processo disposta per legge e, quindi, in materia tributaria, anche all'estinzione determinata dall'intervenuta definizione agevolata della lite D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12
L’estinzione del processo tributario dovuta alla definizione agevolata della lite rientra nell’ambito applicativo dell’art. 391 c.p.c.; di conseguenza, il decreto che la dichiara è soggetto al rimedio e al termine previsti da tale disposizione.
Art. 391-bis c.p.c.
mentre la sentenza (o l'ordinanza) è impugnabile solo con l'istanza di revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - avverso il decreto presidenziale l'art. 391 c.p.c., comma 3, prevede, quale unico rimedio, il deposito di istanza di fissazione per l'ulteriore trattazione e la decisione del ricorso
La revocazione prevista dall’art. 391-bis riguarda la sentenza o l’ordinanza che dichiara l’estinzione; contro il decreto presidenziale il rimedio indicato è invece l’istanza di fissazione prevista dall’art. 391, comma 3.
Massime di principio
- Se un decreto presidenziale dichiara estinto il processo in cassazione e una parte intende proseguirlo, deve depositare l’istanza prevista dall’art. 391, comma 3, c.p.c. entro dieci giorni dalla comunicazione; il termine è perentorio.
- La definizione agevolata di una lite tributaria può determinare l’estinzione del processo secondo le regole dell’art. 391 c.p.c.; occorre verificare con precisione l’oggetto dell’istanza di estinzione e il contenuto del decreto.
- Non è sufficiente affermare successivamente che la definizione agevolata riguardava soltanto una parte del contenzioso per restringere l’efficacia di un decreto che, in base all’istanza accolta e al suo tenore, dichiara estinto l’intero giudizio.
- Il contrasto giurisprudenziale sulla regola processuale, di per sé, esclude che vi sia un orientamento contrario consolidato sul quale la parte possa fondare un ragionevole affidamento per invocare l’overruling.
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