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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11396 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito del processo verbale di constatazione del 21 dicembre 2005, furono emessi avvisi di accertamento per complessivi 1.684.612,94 euro, relativi agli anni d’imposta 2002-2005. L’Agenzia contestava fatture per operazioni ritenute inesistenti: la concessionaria Toyota Testa Mario s.a.s. risultava acquistare autovetture Suzuki e Mitsubishi da Tierre e Filcar, ma le auto non venivano consegnate né pagate; le vendite erano poi stornate con note di credito e i veicoli venduti direttamente dalle concessionarie originarie ai clienti finali. I ricorrenti sostenevano che le cessioni fossero reali e funzionali a un progetto commerciale, che lo scioglimento consensuale giustificasse lo storno delle fatture e che, non essendosi verificata evasione nel medio periodo, non fosse dovuta l’IVA né esclusa la detrazione.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Asti aveva accolto i ricorsi; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 19/28/10 depositata il 19 marzo 2010, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato gli accertamenti, qualificando il meccanismo come compravendite simulate dissimulanti un mandato senza rappresentanza. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti; ha rigettato il secondo, stabilendo che la variazione IVA ex art. 26 presuppone un’operazione reale, non una fattura relativa a un’operazione inesistente; ha rigettato il terzo, precisando che l’IVA indicata in fattura per operazioni inesistenti è dovuta autonomamente e non può essere compensata con l’IVA detraibile, e che nel caso concreto non erano state provate né la buona fede né la completa eliminazione del rischio di perdita di gettito. Ricorso integralmente rigettato. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura

    Chi emette una fattura per un’operazione inesistente è debitore dell’intera IVA indicata. L’obbligazione è autonoma rispetto alla massa delle altre operazioni e non è neutralizzata dalla detrazione dell’IVA a monte.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26

    la speciale procedura di variazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 - che consente al cedente di portare in detrazione l'Iva in ogni caso in cui "un'operazione per la quale sia stata emessa fattura... viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile" - presuppone necessariamente, come si desume univocamente dalia funzione perseguita dalla norma, che l'operazione per la quale sia stata emessa fattura, da rettificare perchè venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma stessa, sia una operazione vera e reale, e non già inesistente.

    La nota di variazione è utilizzabile quando viene meno, in tutto o in parte, un’operazione effettivamente esistente. Non può essere impiegata per stornare fatture relative a operazioni fittizie.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1

    il destinatario della fattura medesima [...] non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto (o dell'importazione) di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione

    La detrazione richiede un effettivo acquisto o un’importazione di beni o servizi nell’esercizio dell’attività. La fattura, da sola, non attribuisce il diritto alla detrazione se l’operazione sottostante è inesistente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 23, 24 e 25

    la prova della corrispondenza delle operazioni può legittimamente essere fornita soltanto attraverso l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle

    La variazione deve risultare dalle registrazioni contabili e deve essere dimostrata la corrispondenza tra l’operazione originariamente fatturata e quella oggetto della variazione, così da rendere verificabile il collegamento tra i relativi atti contabili.

Massime di principio

  • La rettifica dell’IVA mediante nota di variazione presuppone una transazione realmente avvenuta e successivamente venuta meno o modificata; non sana né annulla gli effetti fiscali di fatture riferite a operazioni inesistenti.
  • Per ottenere la detrazione IVA non basta disporre di una fattura: occorre che vi sia un effettivo acquisto di beni o servizi. L’IVA indicata in una fattura per operazioni inesistenti resta dovuta dall’emittente e non può essere compensata con l’IVA a monte.
  • La regolarizzazione tempestiva o l’assenza di un’evasione effettivamente realizzata nel medio periodo non bastano, da sole, a escludere il debito IVA per fatture relative a operazioni fittizie. Chi invoca la rettifica deve provare, secondo il caso, la buona fede o la completa eliminazione tempestiva del rischio di perdita di gettito.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti sotto la veste di una censura di violazione di legge: la ricostruzione fattuale del giudice di merito non può essere sostituita con una diversa versione proposta dal ricorrente.

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