Cassazione Penale, Ordinanza n. 22508/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché i motivi erano non deducibili in sede di legittimità: non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproducevano sostanzialmente le medesime censure già respinte in appello. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di L'Aquila aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vasto nei confronti di due imputati per fatti commessi in concorso e qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e dell'art. 697 c.p. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione per asserita mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine: a) alla mancata qualificazione della condotta come uso personale di sostanza stupefacente; b) al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto che i ricorsi non si confrontassero con la motivazione della sentenza d'appello e si limitassero a riproporre le doglianze già svolte in appello contro la sentenza di primo grado, formulando critiche generiche alla motivazione senza un effettivo confronto critico con le ragioni decisorie del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata in concorso agli imputati, richiamata quale base del capo di imputazione relativo alla condotta in materia di stupefacenti.
Ulteriore reato contestato in concorso agli imputati; il testo non ne specifica il contenuto fattuale oltre al richiamo nel capo di imputazione.
Circostanza attenuante invocata dai ricorrenti e negata dai giudici di merito; la Cassazione non entra nel merito della sua spettanza, poiché dichiara inammissibili i ricorsi.
Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. per fondare la regola di inammissibilità dei motivi generici o non specifici.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la critica deve essere argomentata e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non soddisfa tale onere.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a lamentare in modo generico carenze o illogicità della motivazione senza indicare specificamente gli errori di diritto o gli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata.
- La funzione dell'impugnazione non è la reiterazione delle precedenti contestazioni, ma la censura mirata della decisione effettivamente gravata; il mancato confronto con la ratio decidendi determina l'inammissibilità del gravame.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22484/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22485/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22486/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22487/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22488/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22489/2025 del 16/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →