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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06959/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di energia elettrica. Il fornitore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 76.168,23 relativi a fatture di conguaglio e rettifica per consumi riferiti al periodo 2007-2009. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo e, nel merito, aveva riconosciuto il credito solo nei confronti della società, escludendo la legittimazione attiva di alcuni soci. La Corte d’appello aveva invece rigettato l’appello dei debitori, rilevando che il credito risultava provato dal contratto di somministrazione, dalle fatture e dalla documentazione sui consumi, con dimostrata corrispondenza tra le fatture della distributrice e quelle emesse dal fornitore, e che non era stata provata né la fornitura da altri soggetti nel periodo contestato né la minore fatturazione per sostituzione del contatore. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c. e della regola di riparto dell’onere probatorio, sostenendo che, essendo state contestate le anomalie dei consumi e prodotta una perizia di parte non contestata, spettasse al somministrante dimostrare il corretto funzionamento del contatore. Hanno inoltre insistito sulla prescrizione di gran parte del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza di omessa pronuncia perché non era stata adeguatamente autosufficiente: l’eccezione doveva essere riportata nei suoi esatti termini, con indicazione degli atti in cui era stata proposta, e ciò non è avvenuto. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del criterio di riparto dell’onere probatorio, osservando che la contestazione formulata riguardava l’anomalo andamento dei consumi, ma non specificamente il malfunzionamento del contatore; di conseguenza, la regola secondo cui il somministrante deve provare il corretto funzionamento del contatore operava solo in presenza di una contestazione puntuale di tale funzionamento, che nella specie mancava. Quanto alla prescrizione, la censura è stata reputata inammissibile perché non rispettava l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e introduceva profili di novità. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione del vizio di omessa pronuncia è ammissibile solo se l'eccezione o domanda sia stata ritualmente proposta nel merito e sia riportata in cassazione in modo puntuale e autosufficiente, con specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda le circostanze di fatto, non le valutazioni contenute in una perizia di parte, che non richiedono specifica contestazione.

  • art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale per omessa pronuncia può essere fatto valere in cassazione, ma resta soggetto ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti periodici derivanti dalle fatture di somministrazione.

  • art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.

    La censura fondata su documenti e atti di merito è inammissibile se il ricorrente non li indica e trascrive adeguatamente nel ricorso.

  • art. 1218 c.c.

    Nel rapporto di somministrazione, ove il consumatore/utente contesti il funzionamento del contatore, la ripartizione dell'onere probatorio si coordina con la responsabilità del debitore per inadempimento.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere utilmente dedotto in cassazione se l'eccezione o domanda non è riprodotta nel ricorso in modo specifico, con indicazione degli atti del giudizio di merito in cui è stata formulata, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
  • Nel contenzioso sulla somministrazione di energia, la lettura del contatore costituisce un meccanismo di contabilizzazione dotato di attendibilità, ma la sua rilevazione è assistita solo da una presunzione semplice di veridicità.
  • L'onere del gestore di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra consumi rilevati e consumi addebitati sorge quando l'utente contesta specificamente il funzionamento dello strumento; una mera allegazione di consumi anomali non è sufficiente a far scattare tale riparto probatorio.
  • La perizia di parte è una allegazione valutativa e non un fatto storico: la parte avversaria non ha un onere di contestazione specifica quanto al suo contenuto opinativo.
  • Le censure in cassazione basate su prescrizione o su fatti documentali sono inammissibili se i documenti e gli atti su cui si fondano non sono riportati e specificamente localizzati nel ricorso, o se la questione introduce profili nuovi non esaminati nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniMandato
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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