Cassazione Civile, Ordinanza n. 30294/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso per l’imposta di registro su una compravendita immobiliare del 2009, con cui l’Ufficio aveva attribuito agli immobili un valore superiore a quello dichiarato. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società contribuente e respinto l’appello dell’Agenzia, rilevando che l’atto impositivo si fondava solo sul rinvio a un atto di raffronto non allegato né prodotto in giudizio, nonostante fosse l’unico elemento posto a base della pretesa fiscale, mentre la contribuente aveva depositato una consulenza tecnica asseverata a sostegno della congruità del valore dichiarato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; secondo l’Ufficio, la CTR avrebbe omesso di motivare sull’assunto che nell’avviso di rettifica fosse stato integralmente riprodotto il contenuto essenziale dell’atto di raffronto, sicché non vi sarebbe stata la necessità della sua allegazione o produzione materiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha osservato che la motivazione della CTR non era affatto apparente, ma chiara, lineare e ragionevole, perché aveva posto in evidenza la decisività dell’atto di raffronto e la mancata produzione dello stesso da parte dell’Ufficio, nonché la prova contraria offerta dalla contribuente mediante consulenza tecnica asseverata. La sentenza impugnata, quindi, superava ampiamente il minimo costituzionale di motivazione richiesto dall’art. 111 Cost. La Corte ha anche rilevato che la doglianza dell’Agenzia tendeva in realtà a censurare un omesso esame di un fatto decisivo, ma era formulata sotto il diverso paradigma della nullità per motivazione apparente, con profili di inammissibilità. Il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale parametro del dovere di motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione può integrare nullità solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve esplicitare le ragioni della decisione; la sua totale mancanza o apparenza determina nullità processuale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del "minimo costituzionale"; fuori da tali ipotesi non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
È richiamato come norma che concorre a delineare l’obbligo di motivazione del provvedimento giudiziario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come semplice insufficienza della motivazione.
La riforma da esso introdotta ha ristretto il sindacato sulla motivazione nei giudizi di cassazione.
È richiamata quale legge di conversione della riforma che ha modificato l’art. 360, n. 5, c.p.c.
L’omessa pronuncia è vizio distinto dall’omessa motivazione e deve essere dedotta con il corretto motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione; non è consentito trasformare in vizio di nullità una critica alla sufficienza o alla persuasività della motivazione.
- Quando l’atto impositivo fonda la pretesa su un elemento probatorio decisivo, il giudice di merito può legittimamente rilevare la mancata produzione di tale elemento da parte dell’Amministrazione e valorizzare la prova contraria offerta dal contribuente.
- La denuncia di un omesso esame di un fatto decisivo non può essere veicolata impropriamente come nullità per motivazione apparente: il vizio va sussunto nel corretto parametro normativo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., se ne ricorrono i presupposti.
- Nel processo tributario, la motivazione è adeguata quando consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e di verificare i passaggi decisivi della decisione, anche in presenza di una controversia tecnica sul valore di beni immobili.
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