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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32981/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento di una comunione ereditaria e dalla formazione delle porzioni tra i coeredi di un soggetto deceduto. In primo grado il tribunale aveva attribuito tutti gli immobili ad alcuni condividenti, ponendo a loro carico conguagli in denaro a favore degli altri. In appello la decisione era stata riformata solo parzialmente, confermando in sostanza una quantificazione dei conguagli fondata su una stima che teneva conto non solo dei beni appartenenti all'asse ereditario del defunto oggetto di divisione, ma anche di beni riferibili alla successione della moglie, successione che non risultava essere entrata nel thema decidendum per mancanza di consenso di tutti i condividenti e di contraddittorio sul punto. Il ricorso principale denunciava violazione dell'art. 720 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente esteso la divisione a un compendio patrimoniale diverso da quello effettivamente dedotto in giudizio; inoltre contestava la valutazione dei terreni quanto alla loro edificabilità. Il ricorso incidentale, in sostanza, riproponeva le stesse censure, lamentando anche ultrapetizione e violazione delle norme sulla divisione ereditaria e sui conguagli, nonché l'erronea considerazione della edificabilità dei suoli. In un diverso procedimento riunito, alcuni ricorsi e ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili per consumazione del potere di impugnazione, perché le stesse parti avevano reiterato i medesimi motivi in una successiva impugnazione contro la stessa sentenza.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza d'appello. Ha dichiarato inammissibili, per consumazione del potere di impugnazione, il ricorso principale e quello incidentale relativi al procedimento successivamente instaurato, poiché i motivi erano già stati dedotti nel primo ricorso. Quanto al procedimento principale esaminato nel merito, ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbendo i secondi motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché provveda alla divisione della sola successione del de cuius effettivamente oggetto del giudizio, senza comprendere i beni della successione della madre. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    "si dispone ... la riunione del procedimento n. 29707/2017 al procedimento n. 25315/2017"

    Le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

  • art. 720 c.c.

    "violazione dell'art. 720 c.c."

    La divisione ereditaria deve essere effettuata entro i limiti della massa ereditaria effettivamente devoluta e oggetto del giudizio; non è consentito quantificare le quote includendo beni appartenenti a un diverso compendio ereditario non devoluto al contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    "la Corte d'appello non ha considerato che nella relazione del consulente tecnico d'ufficio era stata compresa non solo la quota dei beni derivanti a Maria Teresa Dibitonto dalla successione del marito, ma anche i suoi beni personali"

    Il giudice non può pronunciare ultra o extrapetita, né estendere lo scioglimento della comunione a beni non compresi nella domanda o nel contraddittorio.

  • artt. 726 c.c.

    "violazione degli artt. 720, 726, 728 c.c."

    Le regole sulla formazione delle porzioni e dei conguagli devono essere applicate avendo riguardo alla sola massa ereditaria divisibile.

  • art. 728 c.c.

    "violazione degli artt. 720, 726, 728 c.c."

    I conguagli vanno determinati in coerenza con la corretta composizione dell'asse da dividere e con il valore dei beni effettivamente appartenenti alla comunione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "sussistono i presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

  • art. 360 c.p.c.

    "ripropongono nella sostanza le medesime questioni"

    Le censure vengono qualificate secondo i tradizionali motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte privilegia il profilo sostanziale delle doglianze.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria il giudice deve attenersi alla massa ereditaria effettivamente devoluta e oggetto di domanda e contraddittorio: non può includere, ai fini della stima e dei conguagli, beni appartenenti a una diversa successione non ritualmente devoluta al processo.
  • Quando la divisione riguarda una sola comunione ereditaria, la stima dei beni e la determinazione dei conguagli devono essere compiute esclusivamente con riferimento a quel compendio, pena violazione delle regole sulla formazione delle porzioni e possibile ultrapetizione.
  • Il consenso dei condividenti all'estensione della divisione a un diverso compendio patrimoniale è decisivo: in mancanza di adesione processuale di tutte le parti interessate, il giudice non può trattare unitariamente masse ereditarie distinte.
  • La reiterazione, in un successivo ricorso per cassazione contro la stessa sentenza, dei medesimi motivi già proposti in un primo ricorso determina consumazione del potere di impugnazione e conseguente inammissibilità del nuovo ricorso.
  • Se un motivo di ricorso investe la erronea composizione della massa divisibile, restano assorbite le censure che attengono alla sola quantificazione dei conguagli o alla valutazione di singoli cespiti, perché dipendono logicamente dalla corretta individuazione dell'oggetto della divisione.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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