Cassazione Civile, Ordinanza n. 20978/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito, mentre ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell’istituto religioso soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, emesso da Roma Capitale nei confronti di un istituto religioso proprietario di immobili destinati ad attività didattica. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’accertamento, ritenendo sussistenti i requisiti dell’esenzione per gli immobili destinati ad attività didattiche non commerciali. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, in combinato con l’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente riconosciuto l’esenzione senza adeguata prova concreta dello svolgimento di attività esente; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando che il contribuente non avesse dimostrato che gli immobili fossero effettivamente destinati ad attività di cui all’art. 7 citato e, soprattutto, che tali attività fossero svolte con modalità esclusivamente non commerciali. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il giudice di merito aveva dato rilievo decisivo al fatto che le rette scolastiche fossero inferiori al costo medio MIUR, senza verificare se esse fossero davvero simboliche o tali da rendere la prestazione sostanzialmente gratuita, come richiesto dalla disciplina applicabile e dalla giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, fondati su errori di diritto nella decisione di merito.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
esenzione dall'ICI per immobili destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
L’esenzione richiede, oltre alla destinazione oggettiva dell’immobile ad attività tassativamente indicate, che l’attività sia svolta in modo non commerciale; nel testo novellato l’esenzione è compatibile solo se l’attività è resa a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico.
Spetta al contribuente dimostrare in concreto i presupposti dell’esenzione, inclusa la natura non commerciale dell’attività svolta nell’immobile.
Richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove e l’apprezzamento del fatto decisivo relativo alle modalità di svolgimento dell’attività.
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis
Ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla norma originaria a prescindere dalla natura eventualmente commerciale, secondo la ricostruzione storica richiamata dalla Corte.
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39
Ha ulteriormente modificato la disciplina, precisando che l’esenzione si applica alle attività indicate che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
Legge di conversione del d.l. n. 203/2005 richiamata nella ricostruzione normativa.
Legge di conversione del d.l. n. 223/2006 richiamata nella ricostruzione normativa.
art. 4, comma 3, lett. c), d.m. 19 novembre 2012, n. 200
Richiamato quale parametro per valutare il profilo economico dell’attività ai fini della non commercialità.
art. 107, paragrafo 1, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Citate le coordinate sul divieto di aiuti di Stato, rispetto alle quali l’esenzione è compatibile solo se l’attività è svolta in modo non economico.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione fiscale degli immobili destinati ad attività agevolate non basta la mera astratta riconducibilità dell’attività a una delle categorie indicate dalla legge: occorre anche provare che l’attività sia svolta con modalità non commerciali.
- L’onere di dimostrare in concreto i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca, inclusa la prova della non commercialità dell’attività svolta nell’immobile.
- Ai fini della nozione di attività non commerciale, il corrispettivo richiesto agli utenti deve essere sostanzialmente gratuito o soltanto simbolico; una retta inferiore ai costi medi di mercato non è di per sé sufficiente, se non è irrisoria e meramente formale.
- La qualificazione dei regolamenti o degli statuti dell’ente non è sufficiente, da sola, a provare il presupposto sostanziale dell’esenzione, se non è accompagnata da elementi concreti sulle modalità effettive di svolgimento dell’attività.
- Quando il giudice di merito riconosce l’esenzione senza verificare il carattere simbolico del corrispettivo e la reale non commercialità della prestazione, incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.
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