Cassazione Penale, Sentenza n. 10698/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per più reati derivanti dalla gestione/occultamento di rifiuti e da attività estrattive: in particolare contestava che la condotta contestata fosse stata erroneamente qualificata sia come abbandono/deposito incontrollato di rifiuti (capo a) sia come attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (capo c), sostenendo che si trattasse di una unica operazione e quindi che il reato abituale non fosse integrato; contestava inoltre la prova e la temporalità del furto aggravato (capo e), deducendo prescrizione e vizi probatori; infine contestava la durata delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei termini indicati: ha ritenuto che la condotta complessivamente descritta integrasse il più grave reato di gestione illecita/attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006, oggi art. 452-quaterdecies c.p.), che assorbe l'ipotesi di abbandono e deposito incontrollato contestata al capo a). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo a) e ha eliminato la pena relativa (4 mesi reclusione ed Euro 100 di multa). Ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi (relativi a furto, prescrizione e pene accessorie) e quindi ha confermato le rimanenti statuizioni di condanna, ordinando inoltre la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio (da liquidarsi dalla Corte d'appello).
Norme richiamate
Norma richiamata con riferimento all'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti; la Corte ha ritenuto che la fattispecie descritta dal capo a) fosse sostanzialmente compresa nella più grave gestione illecita di rifiuti contestata al capo c) e quindi assorbita da quest'ultima.
art. 6, comma 1, lett. b) d.l. 6 novembre 2008 n. 172 (conv. L. 30 dicembre 2008 n. 210)
Richiamato in relazione alla vigenza dello stato di emergenza e alla disciplina applicabile; utilizzato per il quadro normativo della fattispecie di abbandono/deposito.
art. 260 d.lgs. 152/2006 (oggi art. 452-quaterdecies c.p.)
La Corte ha interpretato questa norma come incriminatrice di comportamenti non occasionali e organizzati finalizzati all'illecito traffico di rifiuti: richiede pluralità di operazioni e una rudimentale organizzazione di mezzi/capitali. In presenza di tale reato, le condotte costituenti mera parte del ciclo (come l'abbandono) sono assorbite.
Norma che disciplina il furto; è stata richiamata nelle censure sul capo e) ma le questioni di merito relative alla prova dell'estrazione e alla temporalità sono state ritenute inammissibili o infondate in cassazione.
Norme che disciplinano la prescrizione; la Corte ha richiamato i termini applicabili al furto (calcolo dei termini, sospensioni processuali) e ritenuto che, anche computando le sospensioni, la prescrizione non fosse maturata al momento della sentenza d'appello per il capo e).
artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter c.p.
Norme relative alle pene accessorie; la questione sulla durata delle pene accessorie è stata giudicata tardiva perché non sollevata in sede di appello e quindi inammissibile in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati dal ricorrente; la Corte ha applicato i suoi criteri di sindacato motivazionale, accogliendo la censura sulla duplicazione dei reati ma rigettando o dichiarando inammissibili le altre censure per mancata devoluzione in appello o genericità.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di concorso apparente di norme e assorbimento; la Corte ha comunque deciso in base alla qualificazione prevalente della condotta.
Sez. U. e altre pronunce della giurisprudenza di legittimità
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza che definisce i requisiti del delitto abituale/organizzato di traffico illecito di rifiuti (pluralità di operazioni, organizzazione) e i principi sulla scindibilità delle statuizioni di condanna per più capi e sulla possibilità di dedurre in cassazione solo questioni devolute in appello.
Massime di principio
- Se la condotta di gestione illecita di rifiuti è caratterizzata da pluralità di operazioni e da una minima organizzazione di mezzi e capitali, essa assorbe le condotte minori (es. abbandono) riconducibili al medesimo ciclo di gestione: vige il principio del concorso apparente di norme a favore della qualificazione prevalente.
- In tema di reati ambientali, la sussistenza del delitto abituale richiede valutazione globale della pluralità delle azioni e della continuità temporale: elementi come uso di mezzi aziendali e ingenti quantità di rifiuti sono indici rilevanti per l'integrazione del reato più grave.
- In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state oggetto del gravame in appello: le doglianze nuove o non devolute al giudice d'appello sono inammissibili.
- La sentenza che contiene condanne per più reati è scindibile per ciascun capo; l'annullamento parziale non incide automaticamente sugli altri capi nei quali il ricorso è inammissibile.
- Il calcolo della prescrizione va fatto capo per capo, tenendo conto dei periodi di sospensione processuale: il ricorrente deve dedurre e motivare compiutamente la collocazione temporale del fatto se pretende applicare la regola in dubio pro reo.
- Le censure sulle pene accessorie che non sono state sollevate in appello sono inammissibili in cassazione salvo casi di manifesta illegittimità rilevabili d'ufficio.
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