Cassazione Penale, Ordinanza n. 22755/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva mantenuto la condanna a un anno di reclusione ed euro 1.400 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre a erronea applicazione di legge, lamentando in particolare l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza investiva un profilo di merito non sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua, logicamente coerente e idonea a giustificare il diniego delle attenuanti generiche, sicché non vi era spazio per un controllo di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice relativa alla fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, oggetto della condanna confermata in appello.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua e coerente con le emergenze processuali; il relativo apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione se immune da vizi logici.
La pronuncia di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla legge, tra cui la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni di esonero.
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura che investe il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e priva di manifeste illogicità, non è deducibile come vizio di legittimità se mira in sostanza a una nuova valutazione del merito.
- Il giudizio sul diniego delle attenuanti generiche è espressione di discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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