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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30534/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, emessa in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per partecipazione a un'associazione mafiosa, e ha ripristinato la misura originariamente disposta dal GIP. L'indagato ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 273 e 292 c.p.p. e contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. In particolare, sosteneva che il Tribunale non avesse fornito una motivazione rafforzata, assumendo che la condotta contestata sarebbe stata valutata come prosecuzione di una partecipazione mafiosa nonostante la precedente condanna non definitiva per il medesimo reato e la detenzione già in corso dal 2019; lamentava inoltre che non fosse stato dimostrato un concreto contributo, morale o materiale, del ricorrente al mantenimento e rafforzamento del sodalizio. Contestava, poi, la valenza indiziaria di specifiche condotte valorizzate dal giudice cautelare: la ricerca di informazioni sulla collaborazione con la giustizia di alcuni soggetti, la richiesta al padre di occultare un fucile, le sollecitazioni a ricevere aggiornamenti su scarcerazioni di sodali e la frequentazione di altri soggetti di elevata caratura criminale, ritenendo tali elementi spiegabili in modo alternativo e non idonei a provare la permanenza nel sodalizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che, in sede cautelare e nel giudizio di legittimità sul riesame, il controllo si limita alla verifica della congruità logico-giuridica della motivazione e non consente una rivalutazione del merito. Ha poi escluso che nel caso concreto vi fosse un ribaltamento in malam partem tale da imporre una motivazione rafforzata: l'ordinanza impugnata era infatti resa in sede di rinvio e confermava la misura, senza porsi in rapporto di contraddizione verticale con una decisione assolutoria. Nel merito, ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che aveva fondato i gravi indizi sulla pregressa appartenenza dell'indagato a una cosca mafiosa e su ulteriori elementi intercettivi idonei a dimostrare la perdurante affectio societatis e il continuo contributo al sodalizio anche durante la detenzione. La Corte ha valorizzato, in particolare, la ricerca di informazioni su possibili collaboratori di giustizia, la richiesta di occultare un'arma usata dai sodali, le conversazioni su arresti e scarcerazioni nell'ambiente criminale e i dialoghi che mostravano la frequentazione e l'adesione alle logiche mafiose anche in carcere. Conclusivamente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    norma incriminatrice del reato associativo mafioso, rispetto al quale è stata ritenuta la permanenza della partecipazione dell'indagato.

  • art. 391-ter c.p.

    richiamato come ulteriore capo di imputazione cautelare, ma la Corte precisa che sulla relativa misura il GIP aveva revocato la misura e il Tribunale del riesame non si è pronunciato.

  • art. 273 c.p.p.

    disciplina i presupposti dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte ribadisce che richiede una qualificata probabilità di colpevolezza, non la prova piena richiesta per la condanna.

  • art. 292 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    la Corte esclude che per i gravi indizi cautelari si applichi il criterio di gravità, precisione e concordanza degli indizi proprio del giudizio di merito.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    richiamati dall'art. 273 c.p.p. tra le norme applicabili alla valutazione cautelare degli indizi.

  • art. 195, comma 7, c.p.p.

    richiamato dall'art. 273 c.p.p. tra le norme applicabili alla valutazione cautelare.

  • art. 203 c.p.p.

    richiamato dall'art. 273 c.p.p. tra le norme applicabili alla valutazione cautelare.

  • art. 271 c.p.p.

    richiamato dall'art. 273 c.p.p. tra le norme applicabili alla valutazione cautelare.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    richiamato per distinguere la soglia probatoria della condanna, che richiede il superamento del ragionevole dubbio, da quella cautelare.

  • art. 238-bis c.p.p.

    la Corte esclude che limiti previsti per l'acquisizione probatoria delle sentenze irrevocabili incidano sulla valutazione cautelare.

  • art. 238, comma 2-bis, c.p.p.

    richiamato per affermare che la disciplina concerne il giudizio di responsabilità e non i presupposti cautelari.

  • art. 28 disp. att. c.p.p.

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sull'ordinanza del riesame cautelare, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del merito a quella del giudice cautelare, ma verifica solo se la motivazione sia logicamente e giuridicamente congrua e se esponga ragioni non manifestamente illogiche.
  • Ai fini dell'applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, i gravi indizi di colpevolezza richiedono una qualificata probabilità di responsabilità, inferiore al livello probatorio necessario per la condanna definitiva; non è quindi necessario che gli indizi raggiungano il medesimo standard dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
  • La disciplina dei gravi indizi cautelari non comporta l'applicazione integrale del regime probatorio proprio del giudizio di merito: in particolare, non opera in modo pieno il criterio di gravità, precisione e concordanza degli indizi previsto per la prova indiziaria della colpevolezza.
  • In tema di associazione mafiosa, la pregressa condanna non definitiva per partecipazione al medesimo sodalizio può essere valorizzata, nel nuovo procedimento cautelare, come elemento significativo unitamente ad ulteriori dati fattuali idonei a dimostrare la perdurante partecipazione nel periodo successivo.
  • La detenzione sopravvenuta dell'associato mafioso non determina automaticamente la cessazione del vincolo associativo: la permanenza può desumersi dalla persistenza di contatti e dal mantenimento di una disponibilità funzionale alle attività del sodalizio, salvo fatti concreti di recesso, esclusione o cessazione della consorteria.
  • Non vi è inversione dell'onere della prova sul punto della permanenza del vincolo: all'indagato può richiedersi solo l'allegazione di fatti specifici e circostanziati incompatibili con la prosecuzione dell'adesione, mentre resta ferma la valutazione del complesso probatorio da parte del giudice.
  • In sede cautelare, sentenze non irrevocabili e altre risultanze di procedimento separato possono essere utilizzate come elementi di valutazione, ma non possono essere recepite acriticamente e devono essere lette insieme agli altri elementi acquisiti nel procedimento in corso.
  • La motivazione che valorizza conversazioni intercettate, contatti con familiari e soggetti criminali, richieste di informazioni su collaboratori di giustizia e attività volte a tutelare o agevolare il sodalizio può integrare un quadro indiziario sufficiente a fondare la permanenza della partecipazione mafiosa anche durante la detenzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariCustodia cautelare
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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