Cassazione Penale, Sentenza n. 12110/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: (1) violazione di legge in relazione agli artt. 30 e 31 L. 646/1982: il ricorrente ha stipulato un mutuo fondiario destinato all'acquisto di un immobile per il figlio, con iscrizione di ipoteca su beni già nel patrimonio paterno; la difesa sostiene che l'operazione non ha modificato la composizione o l'entità del patrimonio del ricorrente (al più ha comportato un debito) e quindi non rientrerebbe nell'obbligo di comunicazione. (2) violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e art. 131-bis c.p.: si chiede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa o, alternativamente, si sostiene che la condotta era prossima alla colpa (mera negligenza/ignoranza degli obblighi) e priva di pericolosità concreta, ragion per cui avrebbe dovuto essere disapplicata la sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati e ha confermato la correttezza della riqualificazione operata in primo grado e in appello. Sul primo motivo la Corte ha affermato che la stipulazione del mutuo fondiario e l'utilizzo della provvista per l'acquisto di immobili intestati a terzi rientrano comunque nell'obbligo di comunicazione previsto dagli artt. 30 e 31 L. 646/1982, anche se l'operazione è soggetta a pubblicità legale; il requisito soggettivo è il dolo generico (consapevolezza della condanna per reati in catalogo) e l'ignoranza della norma non è stata dimostrata con ordinaria diligenza. Sul secondo motivo la Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., rilevando che i giudici di merito hanno valutato e ritenuto sussistenti gli indici di gravità e del dolo tali da escludere la particolare tenuità; inoltre i requisiti previsti dall'art. 131-bis (particolare tenuità dell'offesa e non abitualità) non risultano soddisfatti. Conseguenza pratica: condanna confermata (pena e multa già disposte in precedente giudizio).
Norme richiamate
Legge 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31
"variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14"
L'omessa comunicazione di variazioni patrimoniali oltre soglia è sanzionata; la nozione di variazione comprende anche modifiche della composizione del patrimonio (es. mutui, ipoteche, finanziamenti) e operazioni che comportino impiego di fonti patrimoniali o assunzione di obblighi, anche se l'atto è soggetto a pubblicità legale.
D.lgs. n. 159/2011, art. 76, comma 7
Richiamato nella riqualificazione iniziale dell'imputazione; il richiamo conferma collegamenti normativi tra disciplina delle misure patrimoniali e le fattispecie previste dalla normativa antimafia/antiorganizzata.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b
Norma processuale che individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati (violazione di legge).
"non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo... l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"
La causa di non punibilità richiede congiuntamente: particolare tenuità dell'offesa (valutata sulle modalità e sull'esiguità del danno/pericolo secondo art. 133) e non abitualità; soglia applicativa stringente e valutazione concreta e complessiva del fatto.
Codice di procedura penale, art. 129 e art. 609, comma 2
Riferimenti procedurali relativi alla rilevabilità d'ufficio di talune cause di non punibilità e alla possibilità di segnalare questioni rilevabili in ogni stato e grado del processo.
Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione (richiamata)
"il bene giuridico protetto dalle norme è rappresentato dall'ordine pubblico"
La ratio della norma è la tutela dell'ordine pubblico mediante controllo delle variazioni patrimoniali dei condannati per reati gravi/di criminalità organizzata; la pubblicità legale dell'atto non esclude la offensività dell'omessa comunicazione.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicazione previsto dagli artt. 30 e 31 L. 646/1982 comprende non solo gli incrementi di valore, ma anche le variazioni della composizione del patrimonio (es. mutui, ipoteche, finanziamenti) che comportino impiego di fonti patrimoniali o assunzione di obblighi.
- La trascrizione o la registrazione dell'atto nei pubblici registri (pubblicità legale) non esclude, di per sé, l'obbligo di comunicazione né la offensività dell'omessa comunicazione.
- L'elemento soggettivo richiesto per il reato di omessa comunicazione è il dolo generico (consapevolezza dello status di condannato per reati in catalogo); l'ignoranza della norma è difficilmente efficace se non provata con l'adempimento del dovere di informazione con ordinaria diligenza.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) ha requisiti stringenti: necessita la concomitanza della particolare tenuità dell'offesa (modalità della condotta ed esiguità del danno/pericolo) e della non abitualità del comportamento; l'assenza di tali requisiti può essere desunta anche implicitamente dalla motivazione dei giudici di merito.
- In casi simili il giudice valuta la reale idoneità della condotta a porre in pericolo il bene giuridico (ordine pubblico) e richiede motivazione adeguata se esclude la tenuità: semplici argomentazioni di mera negligenza o di scarsa pericolosità materiale possono non essere sufficienti.
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