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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06775/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, tramite difensore, ha impugnato la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998 e lo aveva condannato alla multa di 10.000 euro. Il ricorso articolava due motivi principali: (1) violazione della normativa extrapenale e sua errata considerazione nel diritto penale, con riferimento agli effetti della presentazione della domanda di protezione internazionale (art. 7 d.lgs. n. 25/2008 e art. 2 d.lgs. n. 142/2015) e alla tesi che la manifestazione di volontà di chiedere protezione (mediante PEC inviata alla Questura per appuntamento, con foto) avrebbe conferito lo status di richiedente protezione e sospeso l'efficacia dei provvedimenti di espulsione; (2) vizio di motivazione per avere il giudice riconosciuto lo status di richiedente asilo ma comunque condannato l'imputato senza considerare gli effetti sul diritto di permanenza in Italia.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: non è stata fornita prova adeguata della pendenza di una domanda di protezione internazionale (la difesa ha prodotto solo una PEC con richiesta di appuntamento e fotografie, senza esito o documentazione della formale registrazione della domanda). Inoltre, il reato contestato ha natura di reato permanente che si perfeziona al termine del termine di allontanamento fissato dall'ordine del Questore (nel caso, gennaio 2024); la condotta illecita si era già perfezionata prima della eventuale successiva manifestazione di volontà di chiedere protezione, perciò la presentazione tardiva della domanda non annulla la rilevanza penale della condotta già perfezionata. È stato altresì richiamato il principio secondo cui il rilascio successivo di un permesso provvisorio non costituisce di per sé "giustificato motivo" che assorba la precedente illecita permanenza, salvo che il permesso sia fondato su circostanze anteriori all'ordine di espulsione. Di conseguenza la condanna (multa di 10.000 euro) è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Regolano i reati connessi alla violazione degli ordini di allontanamento/espulsione: si tratta di reati permanenti che si perfezionano restando sul territorio oltre il termine fissato dall'ordine di allontanamento; l'ingiustificata permanenza oltre un nuovo provvedimento aggravato integra l'art. 14 comma 5-quater.

  • art. 7, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    Prevede che la presentazione di una domanda di protezione internazionale attribuisce al richiedente il diritto di rimanere in Italia fino alla decisione; tuttavia, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di espulsione opera solo se la domanda è realmente pendente prima del perfezionamento del reato impugnato.

  • art. 2, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Rimanda alla disciplina sul momento di assunzione dello status di richiedente protezione; la Corte richiama che la manifestazione di volontà può avviare la procedura ma occorre dimostrazione della reale pendenza per far valere gli effetti.

  • art. 6, d.lgs. n. 25/2008 (richiamato dal d.lgs. n. 142/2015)

    Richiamato come riferimento normativo sulla definizione e gli effetti dello status di richiedente; la giurisprudenza è richiamata per distinguere la mera manifestazione di volontà dalla effettiva formalizzazione con esiti documentabili.

  • d.l. n. 113 del 2018, convertito con modifiche dalla legge n. 132 del 2018

    Indicata come normativa di riferimento per l'applicabilità dell'art. 7 nel periodo legislativo considerato (modifiche alle regole sul diritto di permanenza del richiedente).

Massime di principio

  • La mera manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale (anche tramite PEC) può avviare l'obbligo per l'Amministrazione di ricevere la domanda, ma per produrre gli effetti di cui all'art. 7 (sospensione dell'espulsione e diritto a permanere) occorre fornire prova certa della pendenza della domanda: ricevute, protocolli, registrazioni o comunicazioni ufficiali.
  • Se il reato di permanenza illegale è già «perfezionato» (termine di allontanamento scaduto) prima della presentazione della domanda di protezione, la successiva istanza non elimina la responsabilità penale per la condotta già consumata.
  • Il rilascio successivo di un permesso di soggiorno provvisorio dopo il perfezionamento della condotta illecita non costituisce automaticamente "giustificato motivo" che giustifichi la precedente permanenza illegale, salvo che il permesso si fondi su condizioni anteriori all'ordine di espulsione.
  • In casi analoghi è essenziale per la difesa raccogliere e produrre tempestivamente prove documentali dell'avvio della procedura di protezione (PEC con ricevuta, protocolli amministrativi, appuntamenti fissati, comunicazioni delle Commissioni o della Questura) e valutarne tempestivamente l'impugnazione o misure cautelari per sospendere provvedimenti di espulsione.
  • La distinzione tra manifestazione di volontà e formalizzazione della domanda è rilevante: la giurisprudenza riconosce che forme non rituali possono costituire avvio della procedura, ma la loro efficacia processuale dipende dalla prova concreta della ricezione e della pendenza.

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