Cassazione Civile, Ordinanza n. 27890/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente intrattenuto da una società con una banca, assistito da fideiussioni prestate da due ulteriori soggetti a garanzia delle obbligazioni della correntista. In primo grado il Tribunale aveva rideterminato il saldo del conto prendendo in considerazione le sole movimentazioni successive al primo estratto conto disponibile e aveva condannato la banca a pagare alla società una somma a credito della stessa. La Corte d'appello, invece, aveva dichiarato inammissibile la domanda degli attori volta ad ottenere la condanna della banca alle eventuali somme risultanti dalla rielaborazione del saldo e, nel merito, aveva accertato un saldo finale a debito della società nei confronti della banca. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione di norme sostanziali e processuali per non avere la Corte territoriale applicato il criterio del cosiddetto 'saldo zero' nella ricostruzione del conto, pur in presenza di richiesta ex art. 119 t.u.b.; (2) violazione di norme su onere della prova, presunzioni, buona fede e correttezza, lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato il comportamento della banca e la mancata esibizione della documentazione contabile richiesta; (3) violazione delle norme sulle spese di lite e vizio di motivazione, deducendo che la condanna alle spese fosse illegittima in presenza di soccombenza parziale e di comportamenti contrari all'art. 88 c.p.c. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d'appello secondo cui non poteva essere imposto il criterio del 'saldo zero' perché la documentazione richiesta riguardava operazioni anteriori al decennio rispetto alla domanda ex art. 119, comma 4, t.u.b., e quindi non era esigibile l'ostensione giudiziale di estratti conto oltre il limite decennale. Ha inoltre escluso che potessero essere accolte le doglianze in tema di presunzioni e valutazione delle prove, trattandosi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e, quanto alla dedotta inottemperanza della banca agli obblighi di rendiconto, ha rilevato la novità della censura in cassazione e comunque l'assenza, nel ricorso, di allegazioni autosufficienti circa la sua deduzione nei precedenti gradi. Il terzo motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice e la mera condanna alle spese non è censurabile per mancata motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà. Sono state altresì poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e ulteriori somme ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993
il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria ha natura sostanziale, si fonda anche sulla buona fede in executivis e riguarda la documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni; oltre tale limite opera il generale onere di conservazione documentale.
richiamato nei motivi come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel provvedimento.
richiamato nei motivi come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel provvedimento.
richiamato nei motivi come norma in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che le censure di fatto sulla prova non sono scrutinabili in cassazione se non nei limiti consentiti.
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fatti non contestati; non è censurabile, invece, la diversa valutazione del materiale probatorio.
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso o abbia disapplicato la regola del prudente apprezzamento; non basta lamentare un cattivo esercizio della valutazione di merito.
richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma trattazione.
richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che la scelta di ricorrere alle presunzioni semplici e la loro valutazione spettano al giudice di merito.
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne sviluppa un autonomo principio, limitandosi a respingere la censura come inammissibile.
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne sviluppa un autonomo principio, limitandosi a respingere la censura come inammissibile.
richiamato nel terzo motivo come parametro di correttezza processuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese è stata confermata.
la compensazione delle spese è una facoltà discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio non richiede motivazione espressa.
richiamato nel terzo motivo; non vi è accoglimento della censura.
richiamato nel terzo motivo; non vi è accoglimento della censura.
richiamato nel terzo motivo; non vi è accoglimento della censura.
richiamato per la proposta del consigliere delegato e per il procedimento in camera di consiglio.
richiamato per l'applicazione delle statuizioni sulle ulteriori somme e sulle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità.
art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
la Corte ha applicato le statuizioni che consentono la condanna alle ulteriori somme conseguenti alla decisione di inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili, salvo i ristretti limiti del vizio di legittimità sulla motivazione e sulle specifiche violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.
- In tema di documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, t.u.b., il cliente ha diritto di ottenere copia delle sole operazioni degli ultimi dieci anni; per il periodo anteriore resta fermo l'onere generale di conservazione della documentazione e non può pretendersi una ricostruzione contabile fondata su estratti non più dovuti.
- Quando il correntista agisce per la rideterminazione del saldo di conto corrente e mancano estratti relativi al periodo iniziale, il giudice può procedere alla ricostruzione solo sulla base di elementi probatori idonei a dimostrare con certezza il saldo iniziale o l'inesistenza di un debito nel periodo non documentato; altrimenti il conteggio deve partire dal primo saldo debitore documentato.
- La scelta di ricorrere alle presunzioni semplici, l'individuazione dei fatti noti e la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente coerente.
- La censura sulle spese di lite non può fondarsi sulla mancata compensazione: la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non richiede una motivazione specifica sul mancato esercizio di tale facoltà.
- Le questioni nuove non dedotte e non documentate nei precedenti gradi non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso deve essere autosufficiente nell'indicare dove e come la questione sia stata già prospettata.
- rami
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