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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31957/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato continuato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla violazione di prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Le condotte consistevano, tra l'altro, nella violazione dell'obbligo di permanere in casa dalle ore 20.00 alle ore 6.00 e dell'obbligo di presentarsi negli orari stabiliti presso gli uffici di pubblica sicurezza. In sede di prevenzione, la Corte d'appello aveva successivamente revocato l'obbligo di soggiorno, confermando nel resto la sorveglianza speciale. Il ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione, sostenendo che la revoca, disposta per un vizio genetico delle condizioni legittimanti l'obbligo di soggiorno, avesse efficacia ex tunc e imponesse la riqualificazione dei fatti nella contravvenzione di cui al comma 1 dello stesso articolo. Con il terzo motivo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo sproporzionato i precedenti penali e l'allarme sociale, senza considerare adeguatamente la concreta entità delle violazioni. Con il quarto motivo ha censurato l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sostenendo che fosse stata fondata esclusivamente sui precedenti penali, senza indicare la relazione tra questi e i fatti contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendo fondato il rilievo sulla qualificazione giuridica dei fatti. Ha accertato che la revoca dell'obbligo di soggiorno era stata disposta per il difetto genetico delle condizioni legittimanti quella specifica prescrizione, e non per una rivalutazione sopravvenuta della permanenza delle condizioni della misura. Ne consegue l'efficacia retroattiva della revoca e la perdita di rilevanza penale, quale violazione dell'obbligo di soggiorno, delle condotte anteriori. Le violazioni delle ulteriori prescrizioni della sorveglianza speciale avrebbero dovuto essere eventualmente ricondotte alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, anziché al delitto previsto dal comma 2. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio alla luce di tali principi; la Corte non ha esaminato definitivamente gli ulteriori motivi relativi all'art. 131-bis e alla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011

    Prevede la fattispecie contravvenzionale relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale semplice.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Punisce più gravemente l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno; tale qualificazione non è applicabile alle condotte anteriori quando l'obbligo di soggiorno sia stato revocato ex tunc per difetto genetico delle condizioni legittimanti.

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata rigettata dalla Corte d'appello, ma la Corte di cassazione non ha definito il relativo motivo a seguito dell'annullamento con rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    comma 1, lettere b) ed e)

    Fondamento processuale dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla censura sull'applicazione della recidiva; il motivo non è stato deciso definitivamente dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • La revoca di una prescrizione della misura di prevenzione per difetto originario delle condizioni legittimanti produce effetti ex tunc: la prescrizione deve considerarsi priva di efficacia sin dall'origine e le condotte anteriori di inosservanza non possono conservare rilevanza penale quale violazione di quella specifica prescrizione.
  • La revoca della prescrizione per un vizio genetico deve essere distinta dalla revoca fondata su una rivalutazione sopravvenuta della permanenza delle condizioni della misura; solo nel primo caso la revoca incide retroattivamente sulla rilevanza penale delle violazioni anteriori.
  • Quando viene meno retroattivamente l'obbligo o il divieto di soggiorno, le condotte anteriori non possono essere qualificate ai sensi della fattispecie più grave relativa alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno; le eventuali violazioni di altre prescrizioni possono essere ricondotte alla fattispecie contravvenzionale della sorveglianza speciale semplice.
  • Il giudice chiamato a qualificare penalmente l'inosservanza di una misura di prevenzione deve esaminare il contenuto e la ragione concreta del provvedimento di revoca, non potendo applicare automaticamente la regola generale degli effetti non retroattivi della revoca.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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