Cassazione Civile, Ordinanza n. 01694/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di somme asseritamente dovute in forza di più rapporti bancari: uno scoperto di conto corrente, un conto corrente con apertura di credito ad uso promiscuo e un debito residuo da mutuo chirografario. I ricorrenti, la società debitrice principale e alcuni garanti, avevano proposto opposizione deducendo l’illegittimità di varie poste addebitate, in particolare anatocismo, commissione di massimo scoperto, spese non dovute e superamento del tasso soglia; chiedevano inoltre la declaratoria di nullità delle clausole contestate, la revoca del decreto ingiuntivo, la restituzione delle somme indebitamente percepite e la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e condannato gli opponenti ex art. 96, co. 3, c.p.c.; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo inammissibili o infondati i motivi su CTU, anatocismo, DIF, usura sopravvenuta, inclusione dei costi delle fideiussioni nel TEG, interesse dei garanti e responsabilità aggravata. In cassazione i ricorrenti hanno articolato dodici motivi, censurando: il mancato espletamento della CTU; l’inammissibile dichiarazione di genericità del motivo sull’anatocismo; l’omesso esame di fatti decisivi; la motivazione contraddittoria; l’erronea interpretazione dell’art. 120 TUB sul divieto di anatocismo; l’erroneo escluso contenimento della clausola DIF; l’affermazione della non configurabilità dell’usura sopravvenuta; la mancata considerazione dei costi della fideiussione nel TEG e la mancata CTU; il tema del superamento del tasso soglia nei rapporti di finanziamento; l’omessa pronuncia sull’interesse dei garanti a far valere exceptio doli et nullitatis e sulla loro legittimazione passiva; e infine la condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo, terzo, quinto e decimo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il quarto, l’undicesimo e il dodicesimo motivo e inammissibili i restanti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi sull’anatocismo, osservando che il divieto introdotto dall’art. 120, comma 2, TUB, come modificato dalla l. n. 147/2013, è operativo dal 1° gennaio 2014 indipendentemente dalla successiva delibera CICR; ha ritenuto fondati anche i motivi su anatocismo e specificità del gravame, perché la Corte territoriale aveva applicato in modo non corretto l’art. 342 c.p.c.; ha accolto inoltre il motivo che investiva la posizione dei garanti, poiché il giudizio sul loro interesse e sulle loro difese doveva essere rinnovato alla luce dell’accoglimento dei motivi relativi ai rapporti principali. Sono stati invece dichiarati inammissibili i motivi sulla CTU, sulla DIF, sull’usura sopravvenuta, sui costi della fideiussione e sul superamento del tasso soglia per difetto di specificità o perché contrastanti con orientamenti consolidati.
Norme richiamate
La condanna per responsabilità aggravata era stata applicata nei gradi di merito; la Corte di cassazione non la conferma né la esclude in via definitiva, perché il relativo motivo resta assorbito e dovrà essere riesaminato dal giudice di rinvio insieme alla regolazione delle spese.
È richiamato come fondamento della domanda dei fideiussori di liberazione; la questione viene rimessa al giudice di rinvio in conseguenza dell’accoglimento parziale del ricorso.
Il gravame d’appello dei ricorrenti aveva sufficiente determinatezza; la Corte territoriale ha applicato in modo non corretto il requisito di specificità, rendendo erronea la declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi.
La Corte ne richiama il canone di specificità dei motivi di ricorso; ritiene che i motivi secondo e terzo lo rispettassero, mentre altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità.
È il parametro processuale dei singoli motivi di ricorso; la Corte distingue tra vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo, respingendo le censure che miravano in realtà a un nuovo giudizio sul merito della prova.
Il settimo motivo è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Corte sulla non configurabilità della nullità per usura sopravvenuta nei rapporti bancari stipulati a tasso lecito.
È richiamato come preclusione al sindacato di legittimità sull’omesso esame di fatti quando la censura tende a riesaminare questioni già decise in appello e coperte da doppia conforme.
È evocato per l’omessa pronuncia e per il corretto perimetro del decidere; il motivo relativo ai garanti viene accolto in quanto la loro posizione deve essere rivalutata alla luce dell’esito dei motivi principali.
È richiamato nelle censure che mirano a contestare il governo della prova documentale; la Corte però considera inammissibili i motivi che sollecitano un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
È richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente di sostituire la valutazione del merito sulle risultanze istruttorie.
È invocato nel primo motivo in relazione alla gestione della CTU e dell’istruttoria; la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a contestare una valutazione rimessa al giudice di merito.
La Corte precisa che la violazione dell’articolo sussiste solo se l’onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti il convincimento del giudice sull’esito della prova già acquisita.
art. 112 Cost.
È richiamato nel motivo subordinato sulla motivazione e sull’omessa pronuncia; il motivo relativo ai garanti viene comunque assorbito o accolto per il necessario riesame della loro posizione.
È richiamato dai ricorrenti nel motivo sull’anatocismo; la Corte d’appello è censurata perché aveva escluso l’operatività del divieto introdotto dall’art. 120 TUB nel periodo considerato.
È richiamato nei motivi sull’anatocismo e sul tasso di interesse; la Corte di cassazione non accoglie le doglianze sul punto se non nei limiti in cui si ricollegano all’erronea applicazione dell’art. 120 TUB.
Il divieto di anatocismo introdotto dalla novella del 2013 ha efficacia dal 1° gennaio 2014, indipendentemente dall’adozione della delibera CICR; tale principio impone il riesame dei rapporti bancari proseguiti dopo tale data.
La modifica legislativa all’art. 120 TUB viene interpretata come fonte del divieto di anatocismo operativo dal 1° gennaio 2014.
Delibera CICR 9 febbraio 2000
È richiamata dalla Corte d’appello come base della ritenuta liceità della capitalizzazione nei contratti stipulati dopo il 2000; tale profilo non viene però rivalutato dalla Cassazione, se non nei limiti dell’anatocismo successivo al 2014.
È invocata nei motivi relativi all’usura e al tasso soglia; la Corte dichiara inammissibili le doglianze che pretendono di far derivare l’usurarietà sopravvenuta dalla mera evoluzione del rapporto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove o della consulenza tecnica d’ufficio: la scelta di disporre o meno la CTU appartiene al giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti oggi stretti dell’art. 360 c.p.c.
- Il requisito di specificità dell’appello è soddisfatto quando le censure consentono di individuare con precisione il capo impugnato e la questione controversa; una declaratoria di inammissibilità è erronea se il gravame contiene deduzioni determinate e intelligibili.
- Il divieto di anatocismo previsto dall’art. 120, comma 2, TUB, come modificato dalla l. n. 147/2013, opera dal 1° gennaio 2014 anche prima della delibera CICR sulle modalità applicative, con conseguente necessità di verificare la legittimità della capitalizzazione per i rapporti bancari proseguiti oltre tale data.
- La mera deduzione del superamento del tasso soglia in corso di rapporto non comporta, di per sé, nullità della clausola originaria né illegittimità della pretesa creditoria se il tasso pattuito alla stipula era lecito; la doglianza è inoltre inammissibile se non indica in modo specifico quali tassi o costi avrebbero determinato il superamento.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a soggetto diverso da quello onerato dalla legge, non quando si contesti l’apprezzamento del materiale probatorio già acquisito.
- Quando l’esito delle censure sui rapporti principali può incidere sulla posizione dei garanti, la decisione che li riguarda deve essere riesaminata in coerenza con i principi affermati sui rapporti sottostanti, non potendo rimanere automaticamente assorbita dal precedente rigetto delle domande della debitrice principale.
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