Cassazione Civile, Ordinanza n. 04385/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
Una società di leasing aveva concesso il godimento di un’imbarcazione da diporto poi subentrando nel contratto a un altro concedente. L’utilizzatrice aveva accumulato morosità sui canoni, ottenendo inizialmente una dilazione, ma poi aveva persistito nell’inadempimento. La concedente aveva quindi ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo dovuto, oltre a spese di custodia e riparazione del natante, danneggiato durante l’utilizzo e lasciato presso il cantiere. Il decreto era stato emesso anche contro il fideiussore dell’utilizzatrice; a seguito del decesso del fideiussore, il giudizio era stato riassunto nei confronti dell’erede. In opposizione erano state dedotte nullità di clausole vessatorie, errori di calcolo, inadempimento del concedente e applicazione dell’art. 1526 c.c. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello aveva invece parzialmente riformato la decisione, condannando l’utilizzatrice al pagamento di una somma residua e respingendo il resto. La società concedente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: contestava, in sintesi, la ritenuta tempestività e rilevanza di prove testimoniali, l’ammissione di testi asseritamente generici o incompatibili, l’applicazione dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo, il criterio di calcolo degli interessi indicizzati in franchi svizzeri, la riduzione equitativa della penale e l’omessa pronuncia/gestione della posizione dell’erede del fideiussore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, quarto, quinto e sesto motivo, perché le prove testimoniali non erano state decisive nella decisione di merito, le censure sul deposito delle memorie erano prive di autosufficienza, i rilievi sui calcoli e sulla riduzione della penale tendevano a sollecitare un riesame di merito non consentito, e la doglianza sull’erede del fideiussore non scalfiva la ratio decidendi, anche considerando che l’accettazione con beneficio di inventario comporta responsabilità intra vires. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché per i contratti di leasing finanziario conclusi prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017 continua ad applicarsi la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo e non dell’art. 72-quater l.fall. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente costituita; nessuna statuizione sulle spese è stata resa verso gli altri intimati non costituiti.
Norme richiamate
Le censure sul deposito e sulla tempestività delle memorie istruttorie sono state dichiarate inammissibili; in ogni caso le prove testimoniali non erano state considerate decisive dalla corte territoriale.
La dedotta genericità dei capitoli di prova testimoniale non era censurabile in cassazione come riesame del merito, specie perché le prove non avevano inciso sulla decisione.
Per i leasing traslativi stipulati prima della L. 124/2017, in caso di risoluzione, continua ad applicarsi analogicamente tale disciplina.
La ricorrente ne invocava l’applicazione, ma la Corte ha escluso che fosse la norma regolatrice del leasing traslativo risolto prima della riforma.
Non è applicabile analogicamente al leasing traslativo risolto prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2017, anche se seguita da fallimento dell’utilizzatore.
La censura interpretativa è stata ritenuta non pertinente, perché il punto controverso riguardava il difetto di dimostrazione dei criteri di calcolo della somma pretesa, non il significato della clausola.
Chi pretende una somma deve provare in modo circostanziato come sia stato determinato il quantum richiesto.
La clausola penale è stata oggetto di riduzione equitativa da parte del giudice di merito; il relativo criterio di riduzione è stato ritenuto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
La riduzione della penale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità come mero errore di calcolo.
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile; la corte territoriale aveva comunque escluso la prova della qualità di erede, e la responsabilità dell’erede accettante con beneficio di inventario opera intra vires.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140
La disciplina del leasing finanziario introdotta dalla legge non ha effetti retroattivi; si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore.
Cass. sez. Un. 2061/2021
Viene richiamata come principio dirimente sulla non retroattività della riforma del leasing finanziario e sulla permanenza della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
Cass. 11084/1993
Richiamata per il principio secondo cui l’erede che accetta con beneficio di inventario risponde nei limiti del relitto.
Massime di principio
- Nel leasing finanziario stipulato prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo resta rilevante; per il leasing traslativo risolto continua ad applicarsi in via analogica l’art. 1526 c.c., non l’art. 72-quater l.fall.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del merito quando il giudice di appello ha deciso la controversia sulla base dei documenti, ritenendo non decisive le prove testimoniali contestate.
- La parte che pretende una somma determinata deve allegare e provare in modo circostanziato il criterio di quantificazione adottato; non è sufficiente indicare in astratto alcuni parametri se non si dimostra il passaggio logico-aritmetico che conduce al quantum richiesto.
- La riduzione equitativa della clausola penale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione sotto la veste di semplice errore di calcolo, salvo violazione di legge o motivazione apparente.
- La responsabilità dell’erede che abbia accettato con beneficio di inventario è limitata intra vires hereditatis, sicché la prova della qualità di erede e dell’ampiezza del relitto resta decisiva per estendere la condanna verso di lui.
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