Cassazione Penale, Sentenza n. 03808/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Italiano contestava l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n.309/90) aggravato dal metodo e dal favoreggiamento mafioso (art. 416‑bis, co.1 c.p.). La difesa deduceva specificamente l'erronea applicazione dell'art. 292, co.2, lett. c) c.p.p. sostenendo l'assenza di una autonoma e individualizzata valutazione delle esigenze cautelari da parte del GIP, nonché la nullità dell'ordinanza per motivazione generica e la necessità di annullamento senza possibilità di integrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la difesa non si sia confrontata con il profilo essenziale della decisione impugnata: il reato contestato beneficia della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (ai sensi dell'art. 275, comma 3, terzo periodo c.p.p., in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990 aggravato dal 416‑bis), per cui il giudice non è tenuto a dimostrare in positivo i "pericula libertatis" ma solo ad apprezzare eventuali ragioni di esclusione sollevate. La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto un adeguato e più ampio vaglio argomentativo rispetto alle doglianze difensive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n.309/1990
Indica l'illecito di traffico di sostanze stupefacenti; nel caso concreto la contestazione è stata ritenuta aggravata dal vincolo mafioso e fornisce il presupposto per la presunzione relativa di esigenze cautelari ai fini cautelari
art. 416‑bis, co.1 c.p.
Aggravante per l'uso del metodo mafioso e l'agevolazione di cosche; la presenza dell'aggravante rafforza la valutazione di gravità dell'azione delinquenziale e l'operatività della presunzione cautelare
art. 275, comma 3, terzo periodo c.p.p.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (qui richiamata in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990 aggravato), con l'effetto di spostare sull'indagato l'onere di dimostrare fatti che escludano tali esigenze; il giudice deve valutare eventuali ragioni di esclusione più che dimostrare in positivo i pericoli
art. 292, co.2, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata nella critica difensiva circa la motivazione del GIP; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non confrontata con la presunzione legale applicabile, dunque priva di efficacia ai fini dell'annullamento
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna per ricorso inammissibile al pagamento di una sanzione pecuniaria; applicata per comminare l'ammenda di euro 3.000 al ricorrente
Massime di principio
- Quando il reato contestato rientra nelle ipotesi che attivano la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (es. associazione per il traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso), l'onere probatorio si sposta: non è il giudice che deve provare positivamente il pericolo di reiterazione, ma l'indagato che deve fornire elementi concreti per escluderlo
- Le doglianze generiche o che non si confrontano con il nucleo argomentativo essenziale della decisione (in particolare l'esistenza della presunzione legale) sono suscettibili di inammissibilità in cassazione
- In sede di riesame il Tribunale può e deve svolgere un vaglio più ampio rispetto al GIP, integrando la motivazione e valutando le allegazioni difensive sulla base di una piattaforma cognitiva ampliata
- La richiesta di differenziazione delle misure cautelari tra più indagati richiede argomentazioni specifiche e individualizzate: una valutazione "cumulativa e generalizzata" non basta se non dimostra, per ciascuno, fatti idonei a escludere la presunzione o a rendere proporzionata misura meno afflittiva
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò va tenuto presente nella valutazione strategica di impugnare
- La presenza di elementi fattuali concreti (contatti recenti con altri sodali, uso di sistemi illeciti di pagamento, viaggi all'estero per organizzare importazioni) rafforza la valutazione di pericolo concreto di reiterazione e difficilmente è neutralizzabile con censure meramente formali
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