Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11341 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento del reddito di C. M. per il 1998. L’Agenzia aveva applicato i parametri presuntivi previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, determinando un reddito di 51.309 euro contro gli 11.105 euro dichiarati. La Commissione tributaria provinciale di Parma aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito in 29.105 euro; la Commissione tributaria regionale di Bologna, il 15 febbraio 2008, aveva respinto gli appelli di entrambe le parti. Il contribuente contestava in cassazione la giurisdizione, l’uso dello studio di settore sperimentale del 2001 anziché di quello monitorato introdotto con D.M. 24 marzo 2005 e la motivazione sulla scelta dello strumento applicabile. L’Agenzia, con ricorso incidentale, sosteneva che la rideterminazione tramite studi di settore fosse ultrapetita e chiedeva l’applicazione dei parametri originari, contestando anche la motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha compensato integralmente le spese. Il primo motivo del contribuente è stato dichiarato inammissibile perché il richiamo al difetto di giurisdizione era contraddittorio con la censura, che presupponeva la giurisdizione del giudice tributario; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché l’art. 50 del D.Lgs. n. 546 del 1992, relativo ai mezzi di impugnazione, era inconferente rispetto alla doglianza; il terzo è stato rigettato, essendo logicamente motivata l’applicazione dello studio entrato in vigore durante l’accertamento e prima della notifica dell’avviso, e l’esclusione di quello introdotto con D.M. 24 marzo 2005, successivo alla notifica. I motivi incidentali dell’Agenzia sono stati rigettati: la riduzione parziale dell’accertamento non era ultrapetita, poiché il contribuente aveva chiesto l’annullamento integrale; inoltre, il giudice poteva rideterminare il reddito sulla base di elementi presuntivi dello studio di settore vigente durante l’attività di controllo, anche considerato che l’Ufficio stesso lo aveva utilizzato per formulare una proposta di conciliazione. Resta quindi ferma la rideterminazione del maggior reddito in 29.105 euro.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    La censura per difetto di giurisdizione è inammissibile quando il suo contenuto presuppone, invece, che la giurisdizione del giudice tributario sussista.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di violazione di legge deve individuare una disposizione pertinente alla doglianza concreta; il richiamo all’art. 50 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è stato ritenuto inconferente.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura motivazionale è infondata se la decisione espone in modo logico le ragioni della scelta dello strumento presuntivo applicabile e dell’esclusione di quello successivo alla notifica dell’atto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 50

    La disposizione sui mezzi di impugnazione non fonda una censura relativa alla scelta tra parametri presuntivi e studi di settore, se tale questione non riguarda i mezzi di impugnazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18

    Nel caso deciso, la disposizione non impediva al giudice di ridurre parzialmente l’accertamento, in coerenza con la domanda del contribuente di annullamento integrale dell’atto.

  • Art. 112 c.p.c.

    L'annullamento parziale dell'atto impugnato non comporta alcun vizio di ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c., atteso il petitum contenuto nel ricorso introduttivo del contribuente che concludeva per l'annullamento integrale dell'atto impugnato.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice accoglie solo in parte una domanda che chiedeva l’annullamento integrale dell’atto: la riduzione dell’accertamento rientra nel petitum.

  • L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181

    I parametri presuntivi previsti dalla norma possono essere superati nella determinazione giudiziale del reddito quando elementi presuntivi diversi, nel caso concreto uno studio di settore ritenuto applicabile, giustifichino un reddito inferiore a quello accertato ma superiore a quello dichiarato.

  • D.M. 20 marzo 2001

    Lo studio di settore sperimentale è stato ritenuto utilizzabile perché entrato in vigore durante la fase di accertamento e prima della notifica dell’avviso.

  • D.M. 24 marzo 2005

    Lo studio monitorato introdotto con questo decreto non è stato applicato perché successivo alla notifica dell’avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il giudice può annullare o ridurre parzialmente un accertamento anche se il contribuente ha chiesto l’annullamento integrale: una decisione quantitativamente più limitata resta entro il petitum.
  • La scelta dello strumento presuntivo va valutata rispetto alla cronologia dell’accertamento: in questa decisione è stato considerato applicabile lo studio vigente durante l’attività di controllo e prima della notifica dell’avviso, non quello introdotto successivamente alla notifica.
  • Parametri presuntivi e studi di settore non vincolano necessariamente il giudice a confermare l’intero reddito accertato: possono essere valutati gli elementi presuntivi disponibili per rideterminare il reddito, anche in misura intermedia tra quello dichiarato e quello accertato.
  • I motivi di cassazione devono essere coerenti tra loro e pertinenti alla disposizione invocata: un motivo per difetto di giurisdizione è inammissibile se la censura, nel merito, presuppone la giurisdizione del giudice, e una norma sui mezzi di impugnazione non è pertinente a una contestazione sulla scelta del criterio di accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.