Cassazione Penale, Sentenza n. 4900/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha riconosciuti responsabili di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale. Le condotte contestate consistono in due principali operazioni distrattive: la cessione, da CGC (fallita) a Cogema (controllante), di un ramo d'azienda per €327.000 senza effettivo incasso, e il trasferimento di ingenti somme (bonifici per oltre €3,6 milioni derivanti dalla vendita di 15 immobili e finanziamenti per oltre €2,6 milioni) a favore della controllante con emissione di cambiali poi non onorate, determinando un credito della CGC verso Cogema di circa €6 milioni. I ricorsi deducono, tra l'altro, che i due fossero meri amministratori apparenti/prestanome controllati da un amministratore di fatto (Barbarino), contestano l'elemento soggettivo del reato (mancanza di dolo specifico e consapevolezza del dissesto), invocano la natura di operazioni infragruppo e l'assenza di vantaggi compensativi, richiedono la derubricazione alla forma colposa o alla bancarotta semplice, la rinnovazione dell'istruttoria (escussione di testimoni e perizia contabile), e censurano il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato la ricostruzione di merito: le operazioni hanno determinato il depauperamento della CGC per oltre €6 milioni; Saldi e Marino non erano amministratori meramente apparenti ma soggetti operativi che hanno partecipato agli atti dispositivi (cessione ramo, bonifici, ecc.). La Corte ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi che chiedevano rivalutazione di merito o nuovi accertamenti, ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico e non è necessario il nesso causale fra distrazioni e dissesto né la consapevolezza del fallimento. Sono quindi confermate le condanne per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e, a carico dei ricorrenti, la condanna alle spese processuali, il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende; in favore della parte civile, Marino è condannato a rifondere €3.015,00 per spese di rappresentanza e difesa (oltre accessori).
Norme richiamate
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
norma procedurale richiamata per consentire al Pubblico Ministero di riferirsi a richieste scritte; citata in relazione alle conclusioni del P.M.
disciplina i criteri di impugnazione in cassazione: le censure di motivazione devono confrontarsi con la motivazione della sentenza e non possono costituire mera rivalutazione del merito
richiamato dalla difesa in tema di rapporti infra-gruppo e autonomia patrimoniale; la Corte osserva che la modifica normativa non exonera dall'onere di dimostrare vantaggi compensativi concreti
norma sul dovere dell'amministratore di agire nell'interesse della società; citata come parametro per valutare l'esistenza di vantaggi compensativi nelle operazioni infragruppo
art. 219, comma 1, legge fallimentare
riferimento all'aggravante del danno patrimoniale grave; la Corte ritiene la fattispecie adeguatamente descritta nell'imputazione e dunque tempestivamente contestata
criteri per la determinazione della pena; la Corte richiama la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e i requisiti minimi di motivazione
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 (riforma art. 62-bis c.p.)
richiamata in relazione al mutato regime di concessione delle attenuanti generiche: lo stato di incensuratezza non è più sufficiente di per sé
Massime di principio
- L'amministratore formale può essere penalmente responsabile per bancarotta fraudolenta anche se l'esistenza di un 'amministratore di fatto' è dedotta: occorre prova specifica che l'amministratore formale fosse solo un mero prestanome; la mera affermazione di un terzo amministratore di fatto non implica automaticamente l'estraneità del formale.
- Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è sufficiente il dolo generico: non è necessario provare la consapevolezza dello stato di insolvenza o un nesso causale diretto fra le singole distrazioni e il fallimento.
- Le operazioni intra-gruppo si considerano distrattive salvo che chi le invoca dimostri in modo specifico e documentato un 'saldo positivo' o vantaggi compensativi concreti per la società apparentemente danneggiata.
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito probatorio: censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili; l'attacco deve mirare a vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: richieste di escussione di testimoni nuove devono essere motivate e non sono ammesse se emergono solo in appello senza giustificazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica; la riforma del 2008 ha reso più rigoroso l'accesso automatico a tali attenuanti.
- Per contestare aggravanti che descrivono l'entità del danno patrimoniale, è sufficiente che il fatto sia compiutamente descritto nell'imputazione; la mancata indicazione puntuale dell'articolo non invalida la contestazione se il fatto è chiaro.
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