Cassazione Civile, Ordinanza n. 29252/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un capannone industriale, concluso tra una società utilizzatrice e una società concedente. La persona fisica ricorrente, socio e amministratore della utilizzatrice, aveva prestato garanzia per i canoni dovuti dalla società. A seguito della sospensione e poi interruzione dei pagamenti per asserita inutilizzabilità del bene, la concedente aveva segnalato la debitrice principale a sofferenza in Centrale Rischi, indicando il garante come tale. In sede arbitrale era poi stato accertato che il bene presentava vizi, con conseguente giustificazione del mancato pagamento dei canoni e riduzione del corrispettivo dovuto. Il garante conveniva quindi la concedente chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione e il risarcimento dei danni; in riassunzione aveva però limitato la domanda alla propria posizione. Il Tribunale escludeva la responsabilità della concedente, ritenendo che il garante non fosse stato segnalato come debitore in sofferenza e che mancasse la prova del danno. La Corte d'appello confermava la decisione quanto al merito, ma riconosceva l'illegittimità della segnalazione della debitrice principale e riteneva non provato il nesso causale tra segnalazione e danno, escludendo altresì il danno non patrimoniale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale aveva negato il risarcimento pur avendo accertato l'illegittimità della segnalazione, senza considerare gli elementi documentali da cui risultava la revoca o il rientro degli affidamenti bancari in stretta prossimità temporale con la segnalazione; con il secondo motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte considerato documenti attestanti il rifiuto di nuovi finanziamenti e il pregiudizio reputazionale subito, oltre al danno derivante dalla condotta fraudolenta asseritamente posta in essere dalla concedente. La resistente proponeva ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la segnalazione era legittima perché il credito era contestato solo successivamente e che la Corte d'appello aveva oltrepassato i limiti della domanda, riqualificando la pretesa del garante come riferita alla segnalazione della debitrice principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi principali identici. Ha accolto il ricorso principale nei suoi due motivi, ritenendo fondate le censure sulla mancata adeguata valutazione del nesso causale tra la segnalazione indebita e il danno patrimoniale e sulla mancata considerazione della prova documentale relativa al pregiudizio reputazionale e al rifiuto di finanziamenti. Ha quindi cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione in camera di consiglio
art. 2043 c.c.
fondamento della responsabilità aquiliana per illegittima segnalazione in Centrale Rischi
art. 116 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell'onere della prova: l'attore deve provare danno e nesso causale
art. 2727 c.c.
richiamato per la prova presuntiva del danno e del nesso eziologico
art. 2729 c.c.
richiamato per l'uso delle presunzioni semplici
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
motivo di ricorso per nullità della sentenza o error in procedendo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
art. 642 c.p.c.
richiamato con riferimento alla richiesta di provvisoria esecuzione nel procedimento monitorio
art. 1460 c.c.
richiamato nel lodo arbitrale per ritenere giustificata la sospensione del pagamento dei canoni
art. 1492 c.c.
richiamato nel lodo arbitrale quale parametro di riduzione del corrispettivo in ragione dei vizi del bene
art. 96, terzo comma, c.p.c.
è stata riformata la condanna pronunciata in primo grado su questo presupposto
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno non è in re ipsa: deve essere allegato e provato, insieme al nesso causale tra la segnalazione e il pregiudizio subito.
- L'onere della prova grava sull'attore secondo le regole ordinarie della responsabilità aquiliana; la prova del danno e del nesso causale può essere data anche per presunzioni, purché gli indizi siano valutati in modo complessivo e coerente.
- La vicinanza temporale tra segnalazione indebita e revoca o riduzione degli affidamenti può costituire un elemento presuntivo rilevante ai fini dell'accertamento del nesso eziologico e del danno patrimoniale.
- Il pregiudizio alla reputazione commerciale o all'accesso al credito derivante da una segnalazione indebita può essere dimostrato anche mediante documenti che attestino il rifiuto di finanziamenti o altre conseguenze sfavorevoli sul mercato.
- Il giudice di merito che escluda il danno deve confrontarsi con tutti gli elementi documentali e indiziari specificamente dedotti dalla parte; il mancato esame di documenti decisivi può integrare vizio denunciabile in cassazione.
- Nel caso di segnalazione riferita al debitore principale e non al garante, il pregiudizio del garante può comunque derivare dall'accostamento del suo nominativo alla posizione del debitore censito come inaffidabile, se ciò sia dimostrato in fatto.
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