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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14002/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti avevano domandato alla Corte di appello l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un processo penale che le vedeva imputate per falsificazione di attestazioni relative all'esistenza di una piccola colonia, al fine di ottenere indennità di disoccupazione, procedimento conclusosi con declaratoria di prescrizione del reato. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo operante la presunzione relativa di insussistenza del danno non patrimoniale prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89/2001, e rilevando che le istanti non avevano allegato elementi concreti idonei a dimostrare un pregiudizio effettivo. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione delle norme interne ed eurounitarie e della CEDU, sostenendo che la natura delle prestazioni previdenziali contestate avrebbe imposto il riconoscimento automatico dell'indennizzo e che il giudice avrebbe dovuto valorizzare anche le prove acquisite nel penale; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dei principi di presunzione di innocenza, deducendo illogicità della motivazione e inversione dell'onere probatorio; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di aumento dell'importo annuo e travisamento della prova sulla durata irragionevole del processo penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso palesemente infondato e, per la parte che investiva la motivazione, inammissibile perché mirava a un sindacato sulla sufficienza e adeguatezza motivazionale non più consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente. Ha confermato che, nei casi di processo penale definito con prescrizione, opera la presunzione relativa di insussistenza del danno non patrimoniale, superabile solo con prova contraria concreta, e che nel caso specifico le ricorrenti non avevano allegato elementi sufficienti a dimostrare un pregiudizio indennizzabile. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sulla quantificazione, osservando che, una volta negato il diritto all'indennizzo per difetto di prova del danno, il giudice non doveva procedere alla liquidazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; le ricorrenti sono state condannate alle spese, al pagamento della somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore importo per il contributo unificato, oltre alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla disciplina sul rito camerale accelerato.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. a)

    nel caso di processo penale definito con prescrizione del reato opera una presunzione relativa di insussistenza del danno non patrimoniale, superabile con prova contraria; la norma incide sul riparto e sulla formazione della prova, senza escludere in astratto l'indennizzabilità

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis

    richiamato dalla Corte territoriale quale base della presunzione relativa di insussistenza del danno in relazione alla durata del processo

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    nel testo vigente consente solo il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione, non un riesame della sufficienza o adeguatezza argomentativa

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la censura è ammissibile solo in presenza di motivazione inesistente, apparente o incomprensibile, non per semplice illogicità o insufficienza

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta accelerata comporta l'applicazione delle sanzioni processuali previste dal terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta del consigliere, la parte soccombente è condannata a una somma equitativa e al pagamento in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è infondata se il giudice ha già escluso in radice il diritto all'indennizzo, rendendo superflua la liquidazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dalle ricorrenti a sostegno della presunzione di innocenza, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il riparto probatorio previsto dalla L. n. 89/2001

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalle ricorrenti; la Corte lo considera compatibile con la disciplina interna che richiede la prova del pregiudizio nei casi di prescrizione penale

  • art. 111, comma 1, Cost.

    richiamato dalle ricorrenti; non impedisce l'applicazione del criterio probatorio elaborato dalla disciplina sull'equa riparazione

  • art. 12 preleggi

    utilizzato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un processo penale definito con prescrizione, il pregiudizio non patrimoniale non è automaticamente indennizzabile: opera una presunzione relativa di insussistenza del danno, superabile soltanto mediante specifica prova contraria.
  • La disciplina dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001 non elimina in astratto il diritto all'indennizzo, ma modifica il riparto e la valutazione della prova, ponendo a carico dell'istante l'onere di allegare e dimostrare circostanze concrete idonee a vincere la presunzione.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito dedurre un mero difetto di sufficienza o logicità della motivazione; sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali, equivalenti a motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • Se il giudice di merito esclude il diritto all'indennizzo per difetto di prova del danno, non è tenuto a procedere alla successiva quantificazione dell'importo richiesto.
  • La mancata allegazione di elementi concreti sul pregiudizio effettivamente patito rende infondata la domanda di equa riparazione, anche quando la durata del processo presupposto sia stata riconosciuta come irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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