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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18789/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un fatto commesso il 2 marzo 2019. Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 493-ter c.p., sostenendo che il quadro probatorio fosse insufficiente e contraddittorio, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali e degli atti ricognitivi; 2) la sussistenza del reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., deducendo la mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo e il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata; 3) l'omessa esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti; 4) il trattamento sanzionatorio, ritenuto immotivato o comunque illegittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non deducibili perché consistenti nella pedissequa riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello, osservando inoltre che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e della prova, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei reati e congrua la motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p. Ha poi dichiarato non consentita la censura sulla recidiva, perché non previamente dedotta in appello, e manifestamente infondati i motivi sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come base del vincolo della continuazione tra i reati contestati

  • art. 493-ter c.p.

    norma incriminatrice oggetto della censura difensiva sulla sussistenza degli elementi costitutivi

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice per la ricettazione; la Corte conferma la correttezza della qualificazione giuridica e la mancata riconoscibilità della fattispecie attenuata

  • art. 648, comma 4, c.p.

    attenuante speciale per particolare tenuità del fatto/ipotesi lieve, non riconosciuta con motivazione ritenuta congrua

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    invocato per affermare la preclusione in cassazione delle censure non dedotte come motivo di appello

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale criterio di commisurazione della pena e di motivazione sulla dosimetria

  • legge 20 febbraio 2006 n. 46

    citata per ribadire che la Corte di cassazione resta giudice della motivazione e non del fatto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
  • Le doglianze che ripropongono pedissequamente motivi già esaminati e disattesi dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, sono inammissibili o comunque non scrutinabili nel merito.
  • Il controllo di cassazione sulla motivazione è limitato alla sua esistenza, logicità non manifesta e non contraddittorietà; non sono consentite censure che attacchino la persuasività o la maggiore plausibilità della lettura alternativa delle prove.
  • La mancata concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. è legittima se la decisione di merito contiene una motivazione congrua e coerente con i principi applicabili.
  • La censura relativa alla recidiva non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente dedotta con i motivi di appello, pena l'inammissibilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con il semplice rilievo dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o di scostamento rilevante dalla pena media edittale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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