Cassazione Civile, Ordinanza n. 02914/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione avente a oggetto un terreno di proprietà del locatore sul quale il conduttore aveva realizzato un capannone/manufatto. Il locatore ha agito per la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore e per la condanna al pagamento dei canoni maturati e maturandi fino all’effettivo rilascio. In appello è stata confermata anche la reiezione della domanda riconvenzionale del conduttore volta ad accertare l’usucapione della proprietà superficiaria del capannone, nonché la domanda subordinata di pagamento dell’indennità ex art. 1593 c.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: (1) omessa/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 1593 e 1362 c.c., per non avere la Corte considerato documenti e circostanze che, a suo dire, dimostravano il consenso del locatore alla costruzione e al mantenimento del capannone; (2) omessa/contraddittoria motivazione sul presunto mancato perfezionamento della riconsegna del bene per la presenza di mobili, circostanza che avrebbe escluso il diritto all’indennità; (3) omessa/contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 1593 c.c., per avere applicato la disciplina dell’indennità invece di riconoscere l’usucapione della proprietà superficiaria del capannone o comunque il diritto all’indennizzo, sostenendo che la costruzione era estranea al contratto del 1990 e che vi era stata interversione del possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente l’irritualità del conferimento dell’incarico a un ulteriore difensore mediante procura speciale in calce a una "comparsa di costituzione di codifensore", perché il giudizio era soggetto alla disciplina previgente dell’art. 83 c.p.c. Ha poi ritenuto il ricorso inammissibile per grave carenza dell’esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c. e, comunque, ha reputato inammissibili tutti i motivi: il primo per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti/documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché i fatti allegati non dimostravano in modo univoco il consenso del locatore alla costruzione; inoltre ha evidenziato che, per le addizioni separabili, l’indennizzo sorge solo se il locatore esercita lo ius retinendi, mentre per le addizioni non separabili occorre un consenso espresso del locatore. Il secondo motivo è stato assorbito, perché rivolto contro una ratio subordinata della sentenza d’appello. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia per carenza di specificazione degli atti richiamati sia perché non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva escluso l’interversione del possesso valorizzando il rapporto di detenzione sin dal 1976 e l’assenza di una specifica manifestazione di consenso all’edificazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma terzo; comma secondo
Per i giudizi soggetti alla disciplina previgente non era ammissibile il conferimento della procura speciale con modalità diverse da quelle previste dal comma secondo; la nomina del nuovo difensore doveva avvenire nelle forme ivi prescritte.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca o è gravemente carente l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere la controversia e le censure.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non individua specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma o con la giurisprudenza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve specificare, trascrivere o almeno riassumere il contenuto degli atti e documenti richiamati e indicarne la sede di produzione, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ai fini dello scrutinio del motivo in cassazione occorre che i documenti richiamati siano effettivamente prodotti nel giudizio di legittimità e specificamente localizzati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve riguardare l’impostazione giuridica seguita dal giudice di merito, non il solo punto di arrivo fattuale della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, discusso tra le parti; non sono più deducibili vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini tradizionali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o mancante può integrare un vizio del provvedimento, ma va dedotta nel corretto paradigma processuale e nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
Il diritto del conduttore all’indennità per i miglioramenti richiede il consenso del locatore, consenso che deve essere chiaro e inequivoco e non può desumersi da meri atti di tolleranza.
Per le addizioni separabili senza nocumento non nasce un diritto all’indennizzo salvo esercizio dello ius retinendi da parte del locatore; per le addizioni non separabili la disciplina rinvia all’art. 1592 c.c., con necessità del consenso del locatore.
È richiamato dal ricorrente come parametro interpretativo dei contratti, ma la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e di confronto con la motivazione di merito.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato in collegamento con l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69
Serve a individuare la disciplina transitoria applicabile al giudizio pendente e quindi l’inapplicabilità della nuova formulazione dell’art. 83 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non contiene un’esposizione sommaria, chiara e completa dei fatti di causa e del percorso processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti.
- Il motivo che deduce violazione di legge deve individuare con precisione la regola giuridica applicata dal giudice di merito e la specifica affermazione in diritto censurata; non basta contestare il risultato fattuale della decisione.
- Chi fonda il ricorso su documenti o atti processuali deve trascriverli o sintetizzarli in modo specifico e indicarne la sede di produzione nei gradi di merito e nel giudizio di legittimità; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il vizio motivazionale oggi è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per mera insufficienza, contraddittorietà o mancata condivisione della valutazione probatoria.
- Nel rapporto di locazione, il diritto del conduttore all’indennità per miglioramenti/addizioni presuppone, di regola, un consenso del locatore che sia chiaro, univoco e desumibile da fatti concludenti inequivoci; il mero tollerare l’opera non equivale a consenso.
- Per le addizioni separabili senza nocumento della cosa locata, l’indennizzo spetta solo se il locatore esercita lo ius retinendi; per le addizioni non separabili, invece, opera il rinvio all’art. 1592 c.c. e occorre il consenso del locatore.
- L’edificazione di un manufatto su fondo condotto in locazione non basta, di per sé, a integrare interversione del possesso utile all’usucapione della proprietà superficiaria: occorre una manifestazione esterna e specifica di possesso uti dominus, rivolta contro il possessore originario.
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