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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33850/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società agricola proponeva opposizione davanti al Tribunale di Modena contro una cartella esattoriale emessa da AGEA per il pagamento di euro 180.480,80, chiedendone la sospensione e la declaratoria di nullità per omessa indicazione dei criteri di calcolo del capitale e degli interessi, nonché per mancata sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del servizio. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da AGEA, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione la società sosteneva che la giurisdizione dovesse spettare al giudice ordinario, perché la controversia riguardava solo vizi formali della cartella e, più in generale, le opposizioni a cartelle AGEA sarebbero da ricondurre ai rimedi tipici dell'esecuzione forzata ordinaria; inoltre denunciava un'irragionevole frammentazione della giurisdizione tra fase pre-pignoramento e fase successiva, nonché l'assenza di un reale intreccio tra interessi legittimi e diritti soggettivi idoneo a fondare la giurisdizione esclusiva amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha ritenuto che l'opposizione investisse, in sostanza, la contestazione del quantum debeatur accertato dall'autorità amministrativa nell'esercizio del potere pubblico relativo al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario. Ha quindi applicato l'art. 133, comma 1, lettera t), c.p.a., interpretato nel senso di attrarre al giudice amministrativo l'intera controversia relativa al prelievo supplementare, anche quando l'impugnazione riguardi una cartella esattoriale e deduca vizi dell'atto o del calcolo. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 1

    motivi attinenti alla giurisdizione

    la censura è stata proposta come motivo di ricorso per cassazione sulla giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lettera t), c.p.a.

    le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, comprese quelle concernenti l'opposizione a cartella esattoriale che contesti il quantum, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 29 d.lgs. 46/1999

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità delle opposizioni a cartella alle forme ordinarie dell'esecuzione per le entrate non tributarie.

  • artt. 615 e 617 c.p.c.

    richiamati come paradigma delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi; la ricorrente li invocava per sostenere che anche l'opposizione alla cartella pre-pignoramento dovesse essere trattata come opposizione esecutiva ordinaria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato in collegamento con l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie concernenti il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'opposizione alla cartella esattoriale che contesti l'ammontare dovuto rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando investe l'accertamento del quantum debeatur compiuto dall'autorità amministrativa nell'esercizio del potere pubblico.
  • La riconduzione della lite alla giurisdizione amministrativa non è esclusa dal fatto che l'atto impugnato sia una cartella esattoriale o che la parte deduca vizi formali dell'atto, se il nucleo sostanziale della contestazione riguarda il contenuto dell'accertamento amministrativo presupposto.
  • In presenza di una previsione di giurisdizione esclusiva riferita a una specifica materia, l'intera controversia resta attratta al giudice speciale anche quando vi sia un intreccio tra posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi, purché la lite sia funzionalmente connessa all'esercizio del pubblico potere disciplinato dalla norma attributiva.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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