Cassazione Civile, Ordinanza n. 25517/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Firenze, depositato il 4 dicembre 2020, reso in materia di equa riparazione. Il controricorrente si opponeva al ricorso. In sede di legittimità è emerso però che il ricorso non risultava iscritto al ruolo generale e, secondo la proposta del relatore condivisa dal Collegio, mancava il deposito in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La Corte ha inoltre precisato che il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002, con conseguente inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, dello stesso d.P.R.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito in cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 600 oltre rimborso delle spese prenotate a debito. La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato e della relativa maggiorazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di giudizio di equa riparazione.
Norme richiamate
è richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore
il mancato deposito in cancelleria nel termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso
il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
è ritenuto inapplicabile perché il giudizio non è soggetto a contributo unificato
la controversia riguarda un giudizio di equa riparazione disciplinato da tale legge
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso.
- La sanzione dell'improcedibilità per omesso deposito rileva indipendentemente dalla costituzione della controparte, ove emerga la mancanza del prescritto adempimento processuale.
- Nei giudizi di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non si applica il contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002, con conseguente esclusione della maggiorazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, dello stesso decreto.
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