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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20820/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso nasce dalla pretesa del dott. Bellantonio di ottenere il pagamento di componenti fisse e variabili della retribuzione e del TFR per gli anni 2014 e 2015, in parte decurtati da ISA/ISMEA; questioni principali: (a) se il premio variabile fosse dovuto anche per il 2015 nonostante la mancata assegnazione degli obiettivi da parte del datore di lavoro; (b) se si applicasse il 'tetto' retributivo di 240.000 euro previsto da norme successive anche ai contratti stipulati antecedentemente (contratto del 2005).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Bellantonio e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto da ISMEA. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello limitatamente al motivo ritenuto fondato e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per uniformarsi al principio secondo cui l'art. 13 d.l. n. 66/2014 (con decorrenza 1.5.2014) ha portata sostitutiva della disciplina precedente e si applica ai trattamenti degli enti partecipati, con effetto sul calcolo del tetto retributivo. La decisione di merito dovrà essere riformata e rideterminata in conformità a tale principio; è stata altresì disposta la ripartizione delle spese e segnalato l'obbligo del ricorrente principale di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13 D.L. n. 66 del 2014

    fissato in 240.000 euro annui dall’art. 13 del d.l. n. 66 del 2014 a decorrere dal 1° maggio 2014

    La Corte ha ritenuto che l'art.13/2014 abbia portata sostitutiva e autonoma rispetto alla disciplina anteriore, operando a partire dall'1.5.2014 e applicandosi ai rapporti e agli amministratori delle società partecipate, con effetto sul calcolo del tetto retributivo.

  • art. 23-bis, comma 5-ter D.L. n. 201 del 2011

    Citato come parte del quadro normativo previgente; la Corte ha ritenuto che le disposizioni successive (art.13/2014) abbiano sostituito o abrogato le norme incompatibili del precedente sistema.

  • art. 2, comma 20-quinquies D.L. n. 95 del 2012

    Richiamato nel combinato con l'art.23-bis; la Corte ha escluso che la disciplina anteriore potesse prevalere quando incompatibile con l'art.13/2014.

  • art. 1453 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di adempimento dell'obbligazione; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di pagamento del premio variabile non sorgesse in assenza del raggiungimento degli obiettivi e quindi l'azione di adempimento risultava infondata.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato in relazione alla finzione di avveramento della condizione; la Corte ha osservato che tale finzione non si applica alle condizioni potestative semplici o miste come nel caso in esame.

  • artt. 1362, 1363, 1366 c.c.

    Richiamati in tema di interpretazione del contratto: la Corte ha ricordato che l'accertamento della volontà negoziale è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti dei canoni ermeneutici e della motivazione minima richiesta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per rilevare l'obbligo processuale relativo al versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale, come evidenziato dalla Corte.

Massime di principio

  • La disciplina più recente che ha portata sostitutiva può trovare applicazione dal suo termine di decorrenza anche sui rapporti instaurati anteriormente, se la norma stessa ha effetto abrogativo o sostitutivo delle disposizioni precedenti (qui: art.13 D.L. 66/2014 applicata dal 1.5.2014).
  • Il diritto al premio variabile legato al raggiungimento di obiettivi richiede la dimostrazione dell'esistenza degli obiettivi e del loro effettivo raggiungimento: l'assenza di fissazione degli obiettivi da parte del datore non consente automaticamente al giudice di sostituirsi all'azienda nel definire i risultati, salvo che non sia stata prospettata e provata una distinta domanda risarcitoria (perdita di chance) sin dal primo grado.
  • Le valutazioni probatorie e interpretative del contratto svolte dal giudice di merito sono soggette in Cassazione a sindacato limitato; in cassazione non è ammissibile proporre questioni di fatto o nuovi profili giuridici non dedotti e trattati nei gradi precedenti senza indicazione degli atti in cui sono stati proposti.
  • La finzione di avveramento della condizione (art.1359 c.c.) non è applicabile alle condizioni semplici o miste con componente potestativa o quando il mancato avveramento implichi accertamenti di fatto e responsabilità del concedente.
  • Per ottenere il riconoscimento di conseguenze risarcitorie (perdita di chance o danno) occorre formulare e provare specifica domanda e allegare i fatti necessari fin dal primo grado; una domanda nuova introdotta solo in appello può risultare inammissibile.
  • Eventuali modifiche o atti successivi che si vogliano far valere quali novativi del rapporto (affinché si applichino discipline successive) devono essere provati e valutati dal giudice di merito; la Cassazione esamina la corretta applicazione del diritto ma non sostituisce il giudice del merito nelle valutazioni fattuali.

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