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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20824/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato il 16 giugno 2022 per riduzione del volume di affari e aveva accertato l'inadempimento della societa' rispetto a un preliminare con obbligo di assunzione, condannando la societa' al pagamento di tre mensilita' retributive e della penale prevista dal preliminare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Natus Food. Ha ritenuto che i primi due motivi contestassero valutazioni di merito e accertamenti di fatto (sussistenza del giustificato motivo oggettivo e impossibilita' del repêchage), circostanze non sindacabili in sede di legittimita' ai sensi degli artt. 360 c.p.c., n.3 e n.5. Anche il terzo motivo, relativo all'applicazione della penale prevista dal preliminare, e' stato considerato una censura sulla valutazione di merito circa le cause e l'imputabilita' del ritardo nell'assunzione: la Corte territoriale aveva ritenuto che la penale tutelasse i tempi dell'assunzione e che il preliminare si fosse risolto per effetto della clausola risolutiva dal 1° marzo 2022. Per tali ragioni il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; la societa' e' stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa richiamata.

Norme richiamate

  • Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 3

    Richiamata dall'odierna ricorrente in relazione alla presunta errata valutazione del giustificato motivo oggettivo; la Corte ha ritenuto che la censura impugnasse fatti e valutazioni di merito non sindacabili in cassazione

  • Codice Civile, art. 1382

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla penale contrattuale; la Corte ha ritenuto che la critica riguardasse la valutazione di merito sull'imputabilita' del ritardo e sulla natura della penale (tutelare i tempi), questioni non rientranti nell'ambito di legittimita'

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5

    La Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimita': l'art. 360 n.3 consente censura di violazione di norma di diritto a condizione che il fatto accertato sia incontestato; le critiche invece riguardavano valutazioni di fatto sottratte al controllo di Cassazione e ricondotte all'art. 360 n.5

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater e co. 1-bis

    Richiamato in ordine all'obbligo, a carico della ricorrente, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato qualora ne ricorrano i presupposti

  • Giurisprudenza menzionata (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020 e altre pronunce di merito citate)

    La Corte si e' richiamata a consolidata giurisprudenza che delimita il sindacato di legittimita' sulle questioni di fatto e sulle verifiche del criterio di ricaduta dell'art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non e' sede per rivalutare le prove o sostituirsi alle valutazioni di merito; i ricorsi che impugnano la ricostruzione fattuale del giudice di merito sono, di regola, inammissibili.
  • Una censura di violazione di norma ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e' ammissibile solo se la norma sia stata applicata o non applicata rispetto a un fatto pacificamente accertato; se invece la questione investe l'accertamento e la valutazione dei fatti resta materia del giudice di merito.
  • La contestazione sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo e sull'impossibilita' del repêchage e' tipicamente sindacabile in sede di merito; in cassazione occorre dimostrare un errore di diritto indipendente dalla valutazione probatoria.
  • La qualificazione e l'applicazione di una penale contrattuale possono essere censurate in cassazione solo ove emergano questioni di diritto chiare e autonome; se la doglianza riguarda la ricostruzione delle cause del ritardo o l'imputabilita', la censura resta di merito e non e' ammissibile.
  • In vicende di licenziamento per ragioni economiche l'onere probatorio sull'imprenditore di dimostrare l'effettiva esistenza della causa e l'impossibilita' di ricollocare il lavoratore resta in capo al datore di lavoro; la mancata prova consiste in una valutazione di merito che la Cassazione non riesamina se non per profili di diritto ben individuati.

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