Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9275/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deduce: 1) vizio di motivazione e motivazione apparente della Corte d'appello nell'attribuire attendibilità alla persona offesa nonostante contraddizioni rilevanti (in particolare sull'episodio del 14/03/2018 relativo al coltello e sulle discordanti dichiarazioni di testimoni e della vittima stessa), e quindi errata valutazione della prova; 2) errata qualificazione giuridica del fatto: la difesa sosteneva che i fatti dovessero rientrare nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e non in estorsione, per mancanza del dolo estorsivo e per la presunta convinzione dell'imputato di avere diritto a rimanere nell'immobile; 3) errata applicazione e vizio di motivazione circa l'aggravante delle "più persone riunite", contestata con riguardo al secondo episodio (minaccia da due persone con casco), in quanto la vittima non avrebbe percepito la presenza di terzi al momento della minaccia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato l'affermazione di responsabilità per la maggior parte delle contestazioni (rigettando il ricorso nel resto) ma ha annullato: a) la sentenza impugnata relativamente all'aggravante delle "più persone riunite" connessa al capo 1) (secondo episodio estorsivo); b) la sentenza relativa al capo 2) (tentata violenza privata del 7/04/2017), disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio su questi specifici punti. La Cassazione ha inoltre rilevato che il terzo episodio (14/03/2018, il coltello) era stato ritenuto contraddittorio dal primo giudice e che per tale episodio l'imputato era stato assolto in primo grado; ha confermato che le contraddizioni su un episodio non invalido l'intero racconto della vittima, giustificando la conferma della responsabilità sugli altri capi. Il ricorso peraltro non è stato ritenuto inammissibile come chiesto dal Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, n. 1 c.p.

    Citata come aggravante rilevata in primo e secondo grado ("persone riunite e con volto travisato"); la Cassazione annulla la qualificazione dell'aggravante "più persone riunite" per mancata motivazione adeguata sulla percezione e intervento di terzi da parte della vittima

  • art. 393 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la ricaduta dei fatti nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte rileva che manca prova di un possesso legittimo o di una situazione giuridica tale da giustificare la permanenza dell'imputato, per cui la qualificazione in estorsione è corretta

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Rilevato in relazione al riconoscimento della recidiva qualificata e al trattamento sanzionatorio

  • art. 81 u.c. c.p.

    Richiamato in relazione alla continuazione tra reati per il calcolo della pena; la motivazione mostra che il giudice di merito ha tenuto conto della recidiva e della continuazione nel computo della pena

  • art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Norma processuale sulla enunciazione dei motivi in cassazione: la Corte precisa che i motivi sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice del merito: la Cassazione non rivede la valutazione a meno che non vi siano manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione
  • Le contraddizioni della vittima su singoli episodi non comportano automaticamente l'inattendibilità complessiva del suo racconto; il giudice deve valutare la scindibilità delle prove e motivare come gli elementi convergenti sorreggono la ricostruzione
  • Per qualificare il fatto come esercizio arbitrario (art. 393 c.p.) invece che come estorsione, occorre che risulti un fondato diritto soggettivo o un legittimo possesso o la convinzione ragionevole dell'agente di esercitare un proprio diritto; l'assenza di prova di tali condizioni avvalora la qualificazione estorsiva
  • L'aggravante della "più persone riunite" richiede una specifica motivazione sul fatto che la vittima abbia percepito la pluralità dei partecipanti e che questa pluralità abbia inciso sulla minaccia: il giudice deve indicare fatti e riscontri concreti e non limitarsi a richiamare orientamenti di legittimità
  • Il ritardo nella denuncia può essere giustificato dal timore della vittima legato allo "spessore criminale" dell'imputato o ad altri elementi concreti; il giudice deve motivare le ragioni della denunzia tardiva alla luce delle circostanze del caso
  • Se il giudice di merito assolve o esclude un elemento aggravante rispetto a un episodio, ciò deve essere coerentemente considerato anche ai fini del trattamento sanzionatorio e dell'eventuale continuazione; divergente trattamento motivazionale può determinare cassazione parziale e rinvio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.