Cassazione Civile, Ordinanza n. 20407/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito della riqualificazione, in termini di cessione di rami d'azienda, di un'operazione societaria articolata: una società aveva conferito in una società di nuova costituzione due rami aziendali e aveva poi ceduto a due società del gruppo la partecipazione totalitaria nella società conferitaria. Le società contribuivano avevano impugnato l'atto; il primo giudice aveva accolto il ricorso e la decisione era stata confermata in sede di rinvio dalla CTR Lombardia. In cassazione l'Agenzia delle Entrate proponeva tre motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'amministrazione ha annullato in autotutela l'avviso di liquidazione impugnato, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato in via pregiudiziale che l'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione ha fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti e, quindi, l'interesse alla decisione; perciò ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, considerando il sopravvenire di interventi normativi e pronunce della Corte costituzionale che hanno reso la materia controversa con profili di novità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, venendo meno l'interesse alla pronuncia.
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87
Richiamata come intervento normativo sopravvenuto incidente sulla materia controversa e sulla giurisprudenza di legittimità.
L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084
Richiamata come intervento normativo sopravvenuto incidente sulla materia controversa e sulla giurisprudenza di legittimità.
Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158
Richiamata quale pronuncia che ha contribuito ai profili di novità della questione e al mutamento del quadro giurisprudenziale.
Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39
Richiamata quale pronuncia che ha contribuito ai profili di novità della questione e al mutamento del quadro giurisprudenziale.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio quando fa venir meno la pretesa fiscale e il conseguente interesse delle parti a una decisione di merito.
- Quando la controversia presenta profili di novità per effetto di interventi normativi sopravvenuti e di pronunce della Corte costituzionale, le spese dell'intero giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20290/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20292/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20293/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20296/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →