Cassazione Civile, Ordinanza n. 28283/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da due donazioni compiute dal de cuius in favore di due figli: una relativa alla nuda proprietà di un terreno edificatorio con fabbricato rurale e l'altra a una casa di civile abitazione. Dopo la morte del donante, alcuni figli hanno agito per la riduzione delle liberalità ritenute lesive della quota di legittima. Il tribunale ha ridotto le donazioni riconoscendo un modesto conguaglio in denaro; la corte d'appello ha confermato, ritenendo, tra l'altro, che il diritto di abitazione e di uso sulla casa coniugale spettante al coniuge superstite gravasse sulla disponibile e, in subordine, sulla riserva, e che fosse tardiva la deduzione dell'esistenza di un usufrutto in capo a terzi. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e carenza di risposta alle critiche alla c.t.u. sulla quantificazione dell'asse; (2) violazione degli artt. 542, 556 c.c. e 345 c.p.c. per avere ritenuto tardiva la deduzione dell'usufrutto di terzi e per l'asserita possibilità di introdurre in appello beni rilevanti ai fini della riunione fittizia; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 345 c.p.c. nella parte in cui non consente la produzione in appello di documenti indispensabili; (4) violazione dell'art. 540 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il valore capitale dei diritti di abitazione e uso del coniuge superstite andrebbe detratto dall'asse prima della divisione anche nella successione necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché, essendo conforme la decisione di appello a quella di primo grado sulle questioni di fatto, non era deducibile l'omesso esame ex art. 348-ter c.p.c.; ha respinto il secondo e il terzo motivo affermando che nel giudizio di riduzione operano le preclusioni processuali e che non è consentito introdurre per la prima volta in appello né allegazioni né prove su fatti costitutivi, compreso l'asserito usufrutto di terzi, né demandare al c.t.u. l'accertamento di fatti principali non tempestivamente allegati; ha respinto il quarto motivo chiarendo che il principio elaborato dalle Sezioni Unite sui diritti di abitazione e uso della casa familiare riguarda la successione legittima e non impone, nella successione necessaria, la detrazione del loro valore capitale dall'asse prima della divisione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i diritti di uso e abitazione sulla casa coniugale spettanti al coniuge superstite operano nel regime della successione necessaria come tutela della legittima, ma la Corte ne nega l'applicazione al criterio di detrazione del valore capitale elaborato per la successione legittima
richiamato dal ricorrente per la disciplina delle quote di legittima e della lesione
richiamato dal ricorrente in tema di riunione fittizia e ricostruzione dell'asse ereditario
nel rito ordinario non sono ammissibili nuove domande, allegazioni e prove in appello; la preclusione riguarda anzitutto l'allegazione dei fatti, non solo la prova documentale
preclude la deduzione in cassazione dell'omesso esame di fatti decisivi quando la decisione d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
richiamato per affermare che i diritti di abitazione e uso rappresentano un'eccezione al principio di intangibilità qualitativa della legittima
richiamato per il coordinamento tra quota del coniuge superstite e diritti di abitazione/uso
richiamato per il coordinamento tra quota del coniuge superstite e diritti di abitazione/uso
Massime di principio
- Nel giudizio di riduzione delle disposizioni lesive di legittima operano le preclusioni processuali del rito ordinario: fatti costitutivi, beni da imputare al relictum e pesi rilevanti non possono essere allegati o provati per la prima volta in appello.
- La parte che contesti l'operato del consulente tecnico d'ufficio deve rispettare un rigoroso onere di specificità, indicando puntualmente i rilievi mossi, i passaggi della relazione non condivisi e il loro decisivo rilievo causale; doglianze generiche sono inammissibili.
- Il consulente tecnico d'ufficio non può supplire alla mancata allegazione tempestiva dei fatti principali della domanda: può acquisire documenti per rispondere ai quesiti, ma non introdurre ex novo la prova di fatti costitutivi non dedotti dalla parte.
- La censura di legittimità costituzionale dell'art. 345 c.p.c. è irrilevante se investe il solo profilo probatorio, quando la preclusione operante nel caso concreto riguarda prima ancora l'allegazione del fatto; inoltre la limitazione delle nuove prove in appello nel rito ordinario è scelta discrezionale non irragionevole.
- Il principio secondo cui il valore capitale dei diritti di uso e abitazione sulla casa familiare va detratto dall'asse prima della divisione tra coeredi si riferisce alla successione legittima e non si estende automaticamente alla successione necessaria.
- I diritti di abitazione e uso attribuiti al coniuge superstite costituiscono una tutela che opera stabilmente e incide qualitativamente sulla massa ereditaria, a prescindere dal valore degli altri beni compresi nell'asse.
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