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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27223/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un atto di compravendita del 1986 relativo a un immobile con annessa corte e con una servitù convenzionale di panorama collegata alla vista mare dell'appartamento al primo piano. La proprietaria del fondo dominante ha agito per ottenere l'accertamento che alcuni alberi di alto fusto, piantati dal vicino nel fondo servente a distanza inferiore a 30 metri dalla parete meridionale dell'edificio, impedissero o turbassero l'esercizio della servitù, chiedendone la rimozione o la potatura periodica. Ha inoltre domandato il risarcimento del danno per il mancato godimento della vista mare e, in subordine, la condanna per atti emulativi ex art. 833 c.c., assumendo che l'inerzia nella potatura fosse finalizzata a recare molestia. I giudici di merito hanno escluso che il divieto contrattuale riguardasse anche le piantumazioni, ritenendo che la clausola si riferisse solo a edificazioni/construzioni e che non fosse provata una condotta emulativa. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. e delle norme sulle servitù (artt. 1063 ss. c.c.), per non avere i giudici indagato la comune intenzione delle parti e per non avere applicato il divieto del proprietario del fondo servente di diminuire l'esercizio della servitù; violazione dell'art. 1363 c.c. e vizio di motivazione apparente; violazione della disciplina amministrativa richiamata nel titolo, sostenendo che anche gli alberi in zona vincolata richiedevano autorizzazione; violazione dell'art. 833 c.c., sostenendo che la condotta emulativa consistesse non nella sola piantumazione, ma nella mancata potatura degli alberi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, relativi all'interpretazione dell'atto costitutivo della servitù, fossero inammissibili perché la Corte d'appello aveva applicato correttamente i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., ricostruendo la comune intenzione delle parti e interpretando il termine "edificazioni" come riferito alle sole costruzioni realizzate dall'uomo, non alle piantumazioni. Ha inoltre escluso la sussistenza di motivazione apparente o di vizio denunciabile nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su un profilo nuovo, non dedotto nei gradi di merito, e comunque infondato, poiché la locuzione contrattuale richiamava le "edificazioni concesse dalle leggi vigenti" e dunque non poteva riferirsi alla piantumazione di alberi, soggetta ad autorizzazione e non a concessione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché l'atto emulativo richiede un comportamento commissivo, non una mera omissione, e perché non era stata provata la finalità esclusiva di nuocere; al contrario, la piantumazione era compatibile con uno scopo decorativo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I criteri letterali e di ricerca della comune intenzione delle parti vanno applicati prioritariamente per interpretare il titolo costitutivo della servitù.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole del titolo vanno lette complessivamente per ricostruire l'effettiva volontà negoziale, quando il dato letterale non sia sufficiente da solo.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione contraria a buona fede non è condivisa; la Corte ritiene invece corretta un'interpretazione coerente con il senso complessivo del titolo.

  • art. 1063 c.c.

    I criteri sussidiari sulle servitù operano solo se il titolo e i criteri generali di interpretazione non consentono di definire il contenuto della servitù.

  • art. 1065 c.c.

    Il criterio del minor aggravio per il fondo servente è sussidiario e non si applica se la volontà delle parti risulta già compiutamente ricostruita dal titolo.

  • art. 1067 c.c.

    Il divieto per il proprietario del fondo servente di compiere atti che rendano più incomodo l'esercizio della servitù non è invocabile quando la pretesa eccede il contenuto convenzionalmente pattuito della servitù.

  • art. 833 c.c.

    L'atto emulativo richiede un comportamento attivo compiuto al solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri; una mera omissione non integra di regola la fattispecie e, comunque, il vantaggio anche minimo per l'autore esclude l'emulatività.

  • art. 1350 n. 4 c.c.

    La costituzione di servitù richiede forma scritta a pena di nullità; non può quindi desumersi un'estensione del divieto convenzionale oltre quanto espressamente pattuito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure per violazione di legge non possono trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito sull'interpretazione del titolo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se apparente o radicalmente incomprensibile, non per mera insufficienza o diversa valutazione del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o a ipotesi di motivazione inesistente/apparente.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando contrasta con un principio di diritto già consolidato, come nel caso della non configurabilità dell'atto emulativo omissivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una servitù convenzionale occorre partire dal testo del titolo e dalla comune intenzione delle parti, utilizzando i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.; i criteri sussidiari propri delle servitù operano solo se il titolo resta dubbio o insufficiente.
  • Quando il titolo costitutivo limita la servitù a una determinata categoria di opere, il divieto non può essere esteso in via interpretativa a fattispecie diverse se non ricomprese espressamente nel contenuto negoziale scritto.
  • La qualificazione di una condotta come atto emulativo richiede un comportamento positivo e la prova che esso sia stato compiuto al solo scopo di nuocere o molestare; una mera omissione non è, di regola, sufficiente.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, se il giudice di merito ha fornito una ricostruzione plausibile e non apparente.
  • La clausola che richiama opere 'concesse dalle leggi vigenti' può essere letta come riferita alle costruzioni soggette a titolo amministrativo, non anche a interventi diversi come la piantumazione di alberi.
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Come è indicizzato

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IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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