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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15769/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiati)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale mortale avvenuto dopo una rapina in abitazione: alcuni autori del furto, inseguiti dai Carabinieri, invasero la corsia opposta e collidevano con un veicolo condotto dalla vittima, che morì. I prossimi congiunti della vittima convennero in giudizio il proprietario del veicolo, il conducente e l’assicuratore RCA chiedendo il risarcimento del danno. L’assicuratrice eccepì che, trattandosi di veicolo circolante prohibente domino perché sottratto con rapina/furto, la responsabilità fosse da imputare al Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell’art. 122 cod. ass., sostenendo che rilevasse il momento della denuncia alla pubblica sicurezza. Il Tribunale rigettò l’eccezione con sentenza non definitiva; la Corte d’appello confermò. In Cassazione la società dedusse la violazione dell’art. 122 cod. ass., sostenendo che, nei sinistri causati da veicoli rubati o rapinati, il passaggio della garanzia dall’assicuratore RCA al Fondo dipende dallo spossessamento e dalla circolazione contro la volontà del proprietario, non dal solo dato formale della denuncia scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Ha rilevato che la stessa ricorrente aveva dichiarato che, nelle more del giudizio di appello, le parti avevano transatto la lite nel giudizio presupposto, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti. Poiché il giudizio di legittimità investiva una questione preliminare di merito relativa alla legittimazione passiva dell’assicuratrice, la transazione sul merito ha eliminato ogni interesse concreto alla decisione su tali questioni. Inoltre il ricorso non spiegava in modo chiaro se, nonostante la transazione, residuasse un interesse attuale e quale esso fosse. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le controparti sono rimaste intimate. È stato altresì dato atto del presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 122 cod. ass.

    La ricorrente sosteneva che, nei casi di veicolo sottratto al proprietario e coinvolto in sinistro, la rilevanza non fosse la sola denuncia formale ma lo spossessamento e la circolazione prohibente domino; la Corte non entra nel merito della questione perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e a impugnare deve essere attuale e concreto; la transazione della lite sul merito fa venir meno l'interesse all'impugnazione di questioni preliminari che non conservino autonoma utilità.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve esporre con chiarezza i fatti e le ragioni dell'interesse a ricorrere; la mancata chiarificazione circa un eventuale interesse residuo dopo la transazione integra un vizio di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, le parti abbiano transatto la controversia sostanziale e la decisione richiesta riguardi soltanto questioni preliminari prive di autonoma utilità pratica.
  • L'interesse all'impugnazione deve essere attuale, concreto e specificamente allegato; il ricorrente deve spiegare perché, nonostante la definizione transattiva della lite, persista un'utilità giuridica alla pronuncia richiesta.
  • Quando il ricorso non chiarisce la persistenza di un interesse residuo alla decisione, la Corte può dichiararlo inammissibile senza affrontare il merito della censura.
  • La transazione del merito della controversia rende priva di rilievo la decisione sulle questioni preliminari di legittimazione o di individuazione del soggetto passivo, salvo che sia dimostrato un autonomo interesse alla loro definizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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