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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38775/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio di varie società (italo-portoghesi e portoghesi) per il presunto reato di trasferimento fraudolento di valori ai sensi dell'art. 512-bis c.p., contestando che: a) siano state utilizzate relazioni e consulenze acquisite oltre i termini utili (inutilizzabilità degli atti); b) il giudice non abbia individuato correttamente gli apporti finanziari che dimostrerebbero la schermatura della reale proprietà da parte di Domenico Giorgi; c) sia mancato il requisito soggettivo (dolo) dell'interponente e degli intestatari formali; d) si sia trascurata la prova della lecita provenienza dei fondi investiti; e) sia stata sovrastimata la sussistenza del periculum in mora rispetto alla concreta possibilità di dispersione dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto legittima e motivata l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato il sequestro preventivo: il giudice ha correttamente individuato il "socio occulto" nelle persone riconducibili a Domenico Giorgi sulla base di intercettazioni, della struttura dei versamenti e delle correlazioni tra le società (in particolare l'investimento iniziale nella Lazagio Italy Lda), delle indagini e informazioni emerse dalla vicenda tedesca e delle dichiarazioni di collaboratori. La Corte ha inoltre rigettato le censure procedurali sull'inutilizzabilità degli atti (rilevando la tardività dell'eccezione), affermato che la prova del fumus e del periculum era adeguata nella misura cautelare e considerato non decisive le censure relative al dolo specifico degli intestatari formali, essendo sufficiente la consapevolezza o il concorso nell'interposizione. Alcune censure sono state ritenute inammissibili perché questioni di fatto non sindacabili in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma applicata per configurare il trasferimento fraudolento di valori e l'interposizione fittizia finalizzata a eludere misure di prevenzione patrimoniale; la Corte ammette la configurazione anche quando il socio occulto interviene in fase successiva alla costituzione della società.

  • art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992 conv. L. n. 356/1992

    Riferimento alla disciplina antiriciclaggio e delle misure di prevenzione patrimoniali che integra la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori in contesto imprenditoriale.

  • art. 407 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'inutilizzabilità degli atti acquisiti dopo i termini di iscrizione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione debba essere tempestivamente dedotta e che la sede di rinvio non fosse sempre la prima occasione utile per proporla.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina degli atti nel procedimento cautelare e alla possibilità di eccepire inutilizzabilità degli atti d'indagine.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Distinzione operata fra prove vietate (art.191) e inutilizzabilità per decorso di termini: quest'ultima non è rilevabile d'ufficio ma solo a istanza di parte.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Principio della deducibilità delle nullità: le nullità di regime intermedio devono essere dedotte tempestivamente dalla parte che vi assiste.

  • art. 627 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulla motivazione del giudice di merito; la Corte ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione del Tribunale in ordine agli apporti e alla funzione schermante delle società.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale menzionata in relazione agli oneri motivazionali del giudice di merito; la Corte ha ritenuto adempiuti tali oneri nella motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio secondo cui l'intestatario fittizio può rispondere a titolo di concorso qualora sia consapevole della finalità elusiva dell'interponente; non è richiesto il dolo specifico dell'interponente.

  • art. 2549 cod. civ.

    Norma civile richiamata nella censura relativa alla qualificazione dei rapporti societari (associati in partecipazione vs soci occulti); la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o non decisiva.

Massime di principio

  • La sussistenza del fumus per misure cautelari reali può fondarsi su elementi indiziari complessivi quali intercettazioni, gestione effettiva e partecipazione agli utili, flussi finanziari e rapporti familiari, anche se le società risultano formalmente intestate ad altri.
  • La qualifica di "socio occulto" può essere riconosciuta non solo se il terzo ha partecipato alla costituzione della società con apporto formale, ma anche se successivamente assume la gestione effettiva e beneficia degli utili; ciò può configurare trasferimento fraudolento di valori.
  • Le eccezioni di inutilizzabilità degli atti acquisite oltre i termini non sono rilevabili d'ufficio e devono essere tempestivamente dedotte dalla parte; la mancata deduzione nella prima occasione utile ne preclude l'accoglimento.
  • La mancanza del dolo specifico dell'intestatario formale non esclude responsabilità o rilevanza cautelare se risulta consapevole della finalità elusiva o concorre nell'interposizione; il giudice cautelare valuta il fumus anche sull'elemento soggettivo purché di immediato rilievo.
  • Il periculum in mora va valutato concretamente sulla base del programma operativo e del rischio di dispersione o trasferimento dei beni; la mera durata o continuità dell'attività commerciale non esclude automaticamente il pericolo cautelare.
  • Informazioni derivanti da indagini estere o da fonti giornalistiche possono concorrere a delineare il quadro indiziario se integrate e corroborate da altri elementi (intercettazioni, dichiarazioni, riscontri economici).
  • Le censure che attengono a valutazioni di fatto (apprezzamento della prova e della compatibilità economica) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e non contraddittoria.

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