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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25738/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza tributaria che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dei tributi IRPEF versati per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione aveva eseguito solo parzialmente il pagamento e nominando un commissario ad acta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. 91/2017 conv. in L. 123/2017, sostenendo che, quando le istanze superano le risorse stanziate, i rimborsi devono essere ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto. Secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità della disciplina sopravvenuta nella fase esecutiva del giudizio di ottemperanza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondata la censura sulla violazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, come modificato nel 2017, affermando che tale disciplina era applicabile alla fase di esecuzione e attuazione del rimborso, quindi anche al giudizio di ottemperanza pendente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi la capienza o incapienza dei fondi stanziati e adotti i provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato, anche tramite commissario ad acta e secondo le procedure di contabilità pubblica richiamate dalla Corte. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, quale base del motivo di ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70

    Individua il giudizio tributario di ottemperanza, nel quale il giudice deve dare esecuzione al giudicato formatosi sulla decisione tributaria.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    Costituisce la base normativa dei rimborsi fiscali collegati ai benefici per eventi calamitosi; la Corte afferma che, come modificato, si applica anche alla fase di attuazione del rimborso e impone di verificare la disponibilità dei fondi stanziati.

  • art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    La Corte lo considera vigente dal 13 agosto 2017 e applicabile nella fase esecutiva/di ottemperanza, senza che da esso possa derivare una falcidia dei diritti patrimoniali già accertati in giudizio.

  • art. 29 D.L. n. 162 del 2019

    Richiamato insieme alle modifiche del 2017 quale ulteriore intervento normativo sulla disciplina dei fondi per l'esecuzione dei rimborsi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente ad oggetto l'esecuzione di un giudicato di condanna al rimborso d'imposte, il giudice deve verificare la concreta disponibilità delle risorse stanziate dalla legge speciale per l'erogazione del rimborso.
  • Se i fondi risultano incapienti, il giudice dell'ottemperanza non può limitarsi a una riduzione automatica del credito accertato, ma deve attivare le procedure di contabilità pubblica previste dall'ordinamento per dare integrale esecuzione al giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
  • La disciplina sopravvenuta che regola le modalità di attuazione dei rimborsi si applica alla fase esecutiva del giudicato pendente, quando sia volta a disciplinarne il quomodo, senza incidere sulla consistenza sostanziale del diritto patrimoniale già definitivamente accertato.
  • In materia di rimborsi fiscali riconosciuti per benefici connessi a eventi calamitosi, non è desumibile dal quadro normativo, letto alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una legittima falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente già giudizialmente accertati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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