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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39229/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la loro istanza di revocazione della confisca del capitale sociale e del compendio aziendale di due società, sostenendo che la confisca fosse nulla perché fondata su un decreto di sequestro viziato e materialmente falso (per falso commesso dall'estensore del provvedimento). Hanno dedotto violazione degli artt. 24 e 28, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la confisca deve essere preceduta dal sequestro e che, essendo il sequestro nullo e/o falso, ricorrano i presupposti per la revocazione ex art. 28.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando che il sequestro è misura cautelare eventuale e non condizione necessaria per l'applicazione della confisca: la perdita di efficacia, l'assenza o la nullità del sequestro (anche se materialmente falso) non comportano automaticamente l'estinzione del procedimento di prevenzione né impediscono la confisca. Inoltre la Corte ha precisato che i "fatti o atti falsi" rilevanti ai fini della revocazione ex art. 28 devono consistere in atti o fatti estranei alla mera sequenza procedimentale che ha portato al provvedimento ablatorio oppure devono avere inciso in modo determinante sulla decisione alla base della confisca. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 24

    "il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati"

    La Corte ha interpretato l'art. 24 nel senso che la confisca non richiede necessariamente un sequestro preventivo valido: il sequestro è misura cautelare eventuale, volta ad anticipare gli effetti della confisca, e la sua mancanza, inefficacia o nullità non impedisce di disporre la confisca se i presupposti sostanziali per la misura di prevenzione sussistono.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 28, comma 1, lett. b) e c)

    lett. b) e c) (testo richiamato nella motivazione)

    L'art. 28 disciplina la revocazione della confisca quando sopravvengono fatti o sentenze che escludono i presupposti della misura o quando la decisione sia stata determinata da atti riconosciuti falsi. La Corte ha precisato che per configurare la revocazione i fatti o atti falsi devono essere tali da escludere originariamente i presupposti della confisca o devono aver determinato in modo decisivo la decisione; non è sufficiente che la mera sequenza procedimentale (es. un sequestro viziato) sia affetta da falsità, salvo che tale falsità abbia inciso in modo determinante sulla motivazione della confisca.

  • Codice penale, art. 476 (falsità in atti)

    richiamato nella motivazione (art. 476, comma 2)

    È richiamata la fattispecie di falso di cui all'art. 476; pur rilevando la condanna per falso dell'estensore del provvedimento di sequestro, la Corte ha ritenuto che tale condanna non comporti automaticamente la revoca della confisca se i presupposti della misura di prevenzione permangono e la confisca non è stata determinata unicamente da quell'atto falso.

  • d.lgs. n. 159/2011, artt. 16, 20, 22

    richiamati nella motivazione (disciplina delle misure di prevenzione e del sequestro)

    Gli artt. 16, 20 e 22 sono richiamati per sottolineare che il sequestro è strumentale e cautelare rispetto alla confisca: la sua funzione è impedire dispersione/occultamento dei beni, ma la sua adozione è eventuale e non condiziona in modo assoluto la possibilità di disporre la confisca definitiva.

  • Codice di procedura penale, artt. 178 e 179

    richiamati nella motivazione in relazione ai vizi del sequestro

    Gli artt. 178 e 179 disciplinano composizione e competenza del collegio giudicante; la Corte ha osservato che anche se vi sono violazioni procedurali o di composizione che rendono il sequestro nullo, ciò non comporta automaticamente la revoca della confisca se i presupposti per la misura di prevenzione sussistono.

Massime di principio

  • La misura di sequestro è cautelare e opzionale: la sua mancanza, inefficacia o nullità non esclude automaticamente la possibilità di pronunciare la confisca, purché i presupposti sostanziali della misura di prevenzione siano accertati.
  • La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è possibile quando una sentenza penale definitiva o fatti nuovi escludono in modo assoluto i presupposti della confisca, o quando la confisca sia stata motivata unicamente o in modo determinante da atti riconosciuti falsi.
  • La semplice nullità procedurale o la falsità del provvedimento di sequestro non comportano automaticamente la revoca della confisca: occorre valutare se la falsità o il vizio abbiano avuto incidenza determinante sulla decisione di confisca.
  • In casi analoghi, chi impugna dovrebbe dimostrare non solo l'illegittimità/falsezza del sequestro ma anche che senza quell'atto falso non sarebbe stata disposta la confisca (ovvero che i presupposti sostanziali per la confisca mancavano).
  • La giurisprudenza di legittimità postula un approccio sostanziale: valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti di prevenzione patrimoniale più che privilegiare esclusivamente vizi formali del sequestro.

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