Cassazione Penale, Sentenza n. 39229/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la loro istanza di revocazione della confisca del capitale sociale e del compendio aziendale di due società, sostenendo che la confisca fosse nulla perché fondata su un decreto di sequestro viziato e materialmente falso (per falso commesso dall'estensore del provvedimento). Hanno dedotto violazione degli artt. 24 e 28, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la confisca deve essere preceduta dal sequestro e che, essendo il sequestro nullo e/o falso, ricorrano i presupposti per la revocazione ex art. 28.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando che il sequestro è misura cautelare eventuale e non condizione necessaria per l'applicazione della confisca: la perdita di efficacia, l'assenza o la nullità del sequestro (anche se materialmente falso) non comportano automaticamente l'estinzione del procedimento di prevenzione né impediscono la confisca. Inoltre la Corte ha precisato che i "fatti o atti falsi" rilevanti ai fini della revocazione ex art. 28 devono consistere in atti o fatti estranei alla mera sequenza procedimentale che ha portato al provvedimento ablatorio oppure devono avere inciso in modo determinante sulla decisione alla base della confisca. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
"il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati"
La Corte ha interpretato l'art. 24 nel senso che la confisca non richiede necessariamente un sequestro preventivo valido: il sequestro è misura cautelare eventuale, volta ad anticipare gli effetti della confisca, e la sua mancanza, inefficacia o nullità non impedisce di disporre la confisca se i presupposti sostanziali per la misura di prevenzione sussistono.
d.lgs. n. 159/2011, art. 28, comma 1, lett. b) e c)
lett. b) e c) (testo richiamato nella motivazione)
L'art. 28 disciplina la revocazione della confisca quando sopravvengono fatti o sentenze che escludono i presupposti della misura o quando la decisione sia stata determinata da atti riconosciuti falsi. La Corte ha precisato che per configurare la revocazione i fatti o atti falsi devono essere tali da escludere originariamente i presupposti della confisca o devono aver determinato in modo decisivo la decisione; non è sufficiente che la mera sequenza procedimentale (es. un sequestro viziato) sia affetta da falsità, salvo che tale falsità abbia inciso in modo determinante sulla motivazione della confisca.
Codice penale, art. 476 (falsità in atti)
richiamato nella motivazione (art. 476, comma 2)
È richiamata la fattispecie di falso di cui all'art. 476; pur rilevando la condanna per falso dell'estensore del provvedimento di sequestro, la Corte ha ritenuto che tale condanna non comporti automaticamente la revoca della confisca se i presupposti della misura di prevenzione permangono e la confisca non è stata determinata unicamente da quell'atto falso.
d.lgs. n. 159/2011, artt. 16, 20, 22
richiamati nella motivazione (disciplina delle misure di prevenzione e del sequestro)
Gli artt. 16, 20 e 22 sono richiamati per sottolineare che il sequestro è strumentale e cautelare rispetto alla confisca: la sua funzione è impedire dispersione/occultamento dei beni, ma la sua adozione è eventuale e non condiziona in modo assoluto la possibilità di disporre la confisca definitiva.
Codice di procedura penale, artt. 178 e 179
richiamati nella motivazione in relazione ai vizi del sequestro
Gli artt. 178 e 179 disciplinano composizione e competenza del collegio giudicante; la Corte ha osservato che anche se vi sono violazioni procedurali o di composizione che rendono il sequestro nullo, ciò non comporta automaticamente la revoca della confisca se i presupposti per la misura di prevenzione sussistono.
Massime di principio
- La misura di sequestro è cautelare e opzionale: la sua mancanza, inefficacia o nullità non esclude automaticamente la possibilità di pronunciare la confisca, purché i presupposti sostanziali della misura di prevenzione siano accertati.
- La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è possibile quando una sentenza penale definitiva o fatti nuovi escludono in modo assoluto i presupposti della confisca, o quando la confisca sia stata motivata unicamente o in modo determinante da atti riconosciuti falsi.
- La semplice nullità procedurale o la falsità del provvedimento di sequestro non comportano automaticamente la revoca della confisca: occorre valutare se la falsità o il vizio abbiano avuto incidenza determinante sulla decisione di confisca.
- In casi analoghi, chi impugna dovrebbe dimostrare non solo l'illegittimità/falsezza del sequestro ma anche che senza quell'atto falso non sarebbe stata disposta la confisca (ovvero che i presupposti sostanziali per la confisca mancavano).
- La giurisprudenza di legittimità postula un approccio sostanziale: valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti di prevenzione patrimoniale più che privilegiare esclusivamente vizi formali del sequestro.
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