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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49340/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per detenzione illegale di tre pistole (art. 2 e 7, L. 2/10/1967, n. 895) e per detenzione di 54 cartucce calibro 7,65 (art. 697 c.p.). I fatti: Carabinieri osservano due persone uscire dall'edificio dove l'imputato affittava un appartamento, vederle salire su una Fiat Punto intestata all'imputato, compiere manovre e rientrare; successivamente uno degli occupanti lancia dalla finestra una busta gialla contenente tre pistole; le perquisizioni trovano inoltre cartucce compatibili nel bagagliaio di un'autovettura intestata all'imputato (Toyota Yaris). Motivi di cassazione: (1) censura sulla logica della attribuzione della detenzione all'imputato, essendosi materialmente il lancio compiuto da un ospite (Hasanaj) e rilevando che l'imputato sarebbe stato ospitiero solo dal giorno prima; (2) vizio procedurale/omessa decisione su motivo di appello relativo a incongruenza tra imputazione (munizioni nel bagagliaio della Toyota Yaris) e sentenza di primo grado (errore materiale che indicava la Fiat Punto); (3) censura sull'applicazione o meno della diminuente di cui all'art. 7 L. n. 895/1967 e sulla motivazione circa il discostamento dal minimo edittale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo lo ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità: la combinazione del rinvenimento di armi nell'appartamento e di munizioni compatibili nel bagagliaio dell'auto di proprietà dell'imputato rendeva congrua l'attribuzione della detenzione all'affittuario/proprietario. Sul secondo motivo ha rilevato che il verbale e gli atti dimostravano che le cartucce erano state effettivamente rinvenute nella Toyota Yaris come contestato in imputazione, mentre l'indicazione della Fiat Punto nella sentenza di primo grado era un errore materiale; dunque la doglianza dell'appello era priva di interesse e il mancato esame della censura in appello non rilevava. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo: la composizione della pena (1 anno e 4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa) è compatibile con l'applicazione della diminuente di cui all'art. 7, L. n. 895/1967 (spiega inoltre che la multa inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 2 dimostra l'applicazione dell'attenuante) e la motivazione di primo grado sul discostamento dal minimo edittale è ritenuta adeguata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Testo unico delle leggi sulle armi), art. 2

    Disciplina la fattispecie base della detenzione di armi comuni da sparo; la Corte utilizza la pena edittale minima di riferimento per valutare la composizione della pena e verificare l'applicazione della diminuente dell'art. 7

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7

    Prevede una ipotesi attenuata della fattispecie di detenzione di armi; la Corte ritiene che l'applicazione della diminuente sia risultata implicitamente dalla quantificazione della pena (resa evidente dalla pena pecuniaria inferiore al minimo dell'art. 2)

  • Codice penale, art. 697

    Sanziona la detenzione di munizioni; la Corte conferma l'imputazione in relazione al rinvenimento di 54 cartucce e ne collega la responsabilità alla disponibilità dell'imputato

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente cui consegue il rigetto del ricorso: norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019 (Bercigli)

    Richiamata per il principio secondo cui è inammissibile il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo d'appello manifestamente inammissibile o privo di interesse, perché l'eventuale accoglimento non produrrebbe effetti utili

Massime di principio

  • La presenza congiunta di armi nella stessa abitazione e munizioni compatibili rinvenute in un veicolo di proprietà dell'imputato può legittimare un'inferenza di responsabilità per detenzione anche in assenza di prova diretta che l'imputato abbia materialmente maneggiato le armi
  • La mera affermazione che un terzo abbia materialmente occultato o lanciato l'arma non esclude la responsabilità dell'occupante/proprietario se gli elementi di contesto (disponibilità del luogo, proprietà del veicolo dove sono state trovate munizioni, comportamento ostacolante verso le forze di polizia) consentono una ragionevole attribuzione della detenzione
  • Errori materiali nella motivazione di primo grado (es. indicazione dell'autovettura) possono essere corretti o disinnescare censure successive quando gli atti e i verbali mostrano la corretta ricostruzione dei fatti; in tali casi il motivo di appello fondato sull'errore materiale può risultare privo di interesse
  • Per essere ammissibili in Cassazione, i motivi devono essere specifici e motivati: censure generiche o non rispondenti al dato probatorio sono dichiarate inammissibili per difetto di specificità o per mancanza di interesse
  • L'applicazione di una diminuente può risultare anche in modo implicito dalla composizione quantitativa della pena (es. multa inferiore al minimo), purché la motivazione complessiva giustifichi il discostamento dal minimo edittale; la Corte valuta la congruità della motivazione sul punto

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