Cassazione Civile, Ordinanza n. 28314/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una lunga procedura espropriativa promossa dal Comune di Crotone su un compendio immobiliare di una famiglia, seguita da una transazione che riconosceva agli espropriati oltre undici milioni di euro da corrispondersi in più rate tra il 2013 e il 2015. L'Agenzia delle Entrate contestava che né il Comune avesse operato la ritenuta d'acconto sulla somma corrisposta ai privati, né questi ultimi avessero dichiarato la plusvalenza in dichiarazione, con conseguente emissione di atti impositivi e sanzioni sia nei confronti del Comune sia dei privati espropriati. Nel corso del giudizio di merito il Comune aderiva alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 119/2018, mentre i contribuenti privati non presentavano alcuna domanda di definizione. I giudici di merito ritenevano tuttavia che l'istanza del Comune producesse effetti anche per i privati, dichiarando l'estinzione del giudizio nei loro confronti ai sensi dell'art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, sostenendo che non vi fosse coobbligazione tra Comune e contribuenti tale da far estendere automaticamente ai privati gli effetti della definizione agevolata chiesta da altro soggetto e che, in ogni caso, senza domanda dei privati non poteva operare alcuna definizione nei loro confronti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la definizione agevolata delle controversie tributarie richiede la presentazione di una distinta domanda da parte del soggetto che intende beneficiare della procedura, domanda che costituisce presupposto necessario e imprescindibile per l'accesso al condono. Ha inoltre escluso che la definizione perfezionata da un terzo possa essere dichiarata dal giudice con effetti estintivi del processo nei confronti di chi non abbia presentato istanza, poiché ciò violerebbe il principio della domanda e travalicherebbe i poteri del giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, perché proceda agli accertamenti sulla fondatezza della pretesa tributaria. Dalla parte finale disponibile del dispositivo emerge l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.l. n. 119/2018
viene utilizzato come parametro del motivo di legittimità per denunciare l'errore di diritto commesso dai giudici di merito nell'applicazione della disciplina sulla definizione agevolata
comma 1, comma 6, comma 8, comma 14
la definizione agevolata richiede domanda del soggetto che ha introdotto il giudizio o del successore legittimato; per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda e un distinto versamento; l'effetto favorevole per gli altri coobbligati opera solo in presenza di una definizione perfezionata dal coobbligato che abbia validamente aderito alla procedura
la procedura di definizione agevolata è ricondotta dalla Corte ad un atto di volontà negoziale assimilabile alla transazione, idoneo a produrre effetti novativi ed estintivi sulla controversia
art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018
l'estensione degli effetti della definizione agli altri coobbligati presuppone comunque una valida e perfezionata definizione del soggetto aderente; non consente al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio in assenza di domanda della parte interessata
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la presentazione di una distinta domanda entro i termini di legge è un presupposto necessario e non surrogabile per l'accesso al beneficio.
- L'estensione degli effetti favorevoli della definizione ai coobbligati non può operare in via automatica in assenza di una valida adesione della parte che intenda avvalersene; il giudice non può supplire alla mancanza della domanda di parte.
- La dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto di una procedura deflattiva non può essere pronunciata d'ufficio se manca un comportamento processuale univoco della parte che manifesti la volontà di rinunciare alla controversia.
- La nozione di controversia autonoma, ai fini della definizione agevolata, va riferita a ciascun atto impugnato; la disciplina richiede una verifica puntuale dell'oggetto del giudizio e delle domande effettivamente presentate.
- La procedura di definizione agevolata ha natura transattiva e produce effetti estintivi solo quando sia stato integrato il presupposto negoziale richiesto dalla legge.
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