Cassazione Civile, Ordinanza n. 06965/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia della ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del condominio controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio utente del servizio idrico integrato aveva chiesto la restituzione delle somme pagate negli ultimi dieci anni a titolo di quota tariffaria per la depurazione delle acque, deducendo che nel comprensorio interessato il servizio di depurazione non fosse stato effettivamente svolto nel periodo considerato. In primo grado il giudice aveva ritenuto legittimata passiva una società del gruppo idrico e l'aveva condannata alla restituzione; in appello il tribunale aveva invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente, individuando nella società subentrata nella gestione il soggetto tenuto alla restituzione ex art. 2033 c.c. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, denunciando: violazioni di norme del testo unico ambientale e del DM tariffario sulla disciplina del servizio idrico e della depurazione; violazioni dei principi di correttezza, buona fede, adempimento e risoluzione, nonché dell'art. 2033 c.c.; violazione delle norme su prova e qualificazione del rapporto; omesso esame di documenti e violazione della normativa regionale e statale sulla tariffa di depurazione; violazione di ulteriori norme sul contratto di somministrazione e sulla disciplina tariffaria; violazione dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione. Successivamente, dopo la pubblicazione di un precedente conforme della Corte di cassazione che aveva chiarito che la quota di depurazione non è dovuta se il servizio manca o non funziona, che il legittimato passivo è il soggetto che ha richiesto e ricevuto il pagamento quale subentrante nel contratto ex art. 2558 c.c., e che si applica la prescrizione decennale, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
è la base della condanna alla ripetizione dell'indebito delle somme percepite a titolo di quota di depurazione non dovuta
il precedente richiamato individua nel soggetto subentrante nel contratto pendente il legittimato passivo dell'azione di ripetizione
la ricorrente lo invocava sulla prescrizione, ma il precedente richiamato ha affermato l'applicazione della prescrizione decennale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per il dedotto omesso esame di documenti
la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio con il rito semplificato
artt. 74, 101 e 105 D.lgs. 152/2006
invocati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del servizio idrico e della depurazione
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 c.c.
invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure sul rapporto contrattuale e sull'inadempimento
richiamati dalla ricorrente in tema di poteri del giudice e onere della prova
artt. 141, 147, 149, 154 e 155 D.lgs. 152/2006
richiamati dalla ricorrente per contestare la disciplina applicata alla tariffa e al servizio idrico
art. 4 L.R. n. 29/2007
richiamato dalla ricorrente per la disciplina regionale del servizio
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, conv. in L. n. 13/2009
richiamato dalla ricorrente per la disciplina tariffaria della depurazione
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione e rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di impugnazione.
- Nei giudizi di ripetizione delle somme corrisposte per la quota di depurazione del servizio idrico, il tema della legittimazione passiva può dipendere dall'individuazione del soggetto che ha richiesto e incassato il pagamento ed eventualmente dal subentro nel contratto ai sensi dell'art. 2558 c.c.
- La quota tariffaria per il servizio di depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato reso o non funzioni nel periodo considerato; in tal caso la somma versata è suscettibile di ripetizione come indebito oggettivo.
- Per la ripetizione dell'indebito relativa a pagamenti tariffari del servizio idrico, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- In sede di cassazione, la rinuncia al ricorso comporta di regola la regolazione delle spese a carico del ricorrente rinunciante nei confronti del controricorrente.
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