Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06965/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia della ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del condominio controricorrente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio utente del servizio idrico integrato aveva chiesto la restituzione delle somme pagate negli ultimi dieci anni a titolo di quota tariffaria per la depurazione delle acque, deducendo che nel comprensorio interessato il servizio di depurazione non fosse stato effettivamente svolto nel periodo considerato. In primo grado il giudice aveva ritenuto legittimata passiva una società del gruppo idrico e l'aveva condannata alla restituzione; in appello il tribunale aveva invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente, individuando nella società subentrata nella gestione il soggetto tenuto alla restituzione ex art. 2033 c.c. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, denunciando: violazioni di norme del testo unico ambientale e del DM tariffario sulla disciplina del servizio idrico e della depurazione; violazioni dei principi di correttezza, buona fede, adempimento e risoluzione, nonché dell'art. 2033 c.c.; violazione delle norme su prova e qualificazione del rapporto; omesso esame di documenti e violazione della normativa regionale e statale sulla tariffa di depurazione; violazione di ulteriori norme sul contratto di somministrazione e sulla disciplina tariffaria; violazione dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione. Successivamente, dopo la pubblicazione di un precedente conforme della Corte di cassazione che aveva chiarito che la quota di depurazione non è dovuta se il servizio manca o non funziona, che il legittimato passivo è il soggetto che ha richiesto e ricevuto il pagamento quale subentrante nel contratto ex art. 2558 c.c., e che si applica la prescrizione decennale, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione e rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • Nei giudizi di ripetizione delle somme corrisposte per la quota di depurazione del servizio idrico, il tema della legittimazione passiva può dipendere dall'individuazione del soggetto che ha richiesto e incassato il pagamento ed eventualmente dal subentro nel contratto ai sensi dell'art. 2558 c.c.
  • La quota tariffaria per il servizio di depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato reso o non funzioni nel periodo considerato; in tal caso la somma versata è suscettibile di ripetizione come indebito oggettivo.
  • Per la ripetizione dell'indebito relativa a pagamenti tariffari del servizio idrico, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
  • In sede di cassazione, la rinuncia al ricorso comporta di regola la regolazione delle spese a carico del ricorrente rinunciante nei confronti del controricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRipetizione dell'indebitoSomministrazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.