Ordinanza n. 59/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, - dell’atto n. 6968-2025 prot. n. 2025-461403 del 30 settembre 2025 del Direttore Generale della Regione Liguria “Aggiudicazione della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management Consulting), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova a favore del RTP costituendo tra la BTP Infrastrutture S.p.A. (capogruppo mandataria) - Rogedil S.r.l. - Thetis s.p.a. - Seacon S.r.l. – INTERPROGETTI S.r.l. (mandanti) per un importo complessivo di €. 12.622.985,02=, IVA ed altri oneri esclusi -CIG: B6F3EADA66”; - dei relativi allegati tra i quali tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate (verbale del 26/06/2025; verbale dell’08/07/2025; verbale del 09/07/2025; verbale del 21/07/2025; verbale del 23/07/2025; verbale del 29/07/2025; verbale del 06/08/2025; verbale del 07/08/2025; verbale del 28/08/2025; verbale del 29/08/2025 e del 17/09/2025); - della nota Prot. 2025-0465600 del 02/10/2025 della Regione Liguria con la quale è stata comunicata ai concorrenti l’aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management Consulting), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova -CIG: B6F3EADA66 – comunicazione aggiudicazione ed ostensione documentazione presentata”; - nei limiti dell’interesse, della suddetta nota del 2.10.2025 nella parte in cui si dovesse ritenere che, laddove è stata omessa la trasmissione della documentazione relativa al soccorso istruttorio del RTI BTP Infrastrutture S.p.A. e delle note Prot. 2025- 0413909 del 29/08/2025 (con cui il RTP è stato invitato a fornire tutte le giustificazioni del caso per i servizi offerti e dettagliati nel file denominato “Dettaglio prezzi unitari”, utili a consentire la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 110, del D.Lgs. n. 36/2023 e contestualmente di inserire nel fascicolo FVOE la documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale) e Prot-2025-0433821 del 12/09/2025 (con cui sono state richieste al RTP alcune integrazioni, rispetto a quanto già inviato ed acquisito agli atti, con Prot-2025-0424242 del 05/09/2025) nonostante si affermi che “Al seguente link, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 36, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, si trasmette a tutti i partecipanti la documentazione tecnica, economica e le giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in forma integrale, ad eccezione di parte dell’offerta tecnica presentata dall’operatore Rina Consulting, in quanto coperta da segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 35, comma 4 D.lgs. n. 36/2023 come da motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, resa in sede di gara, https://deposito.regione.liguria.it/access/yAidg5xNkFauYCLPLD9aTZSVhFDcbPer la parte amministrativa stiamo procedendo ad oscurare gli indirizzi di residenza e a togliere le carte di identità allegate ad alcuni documenti firmati digitalmente. Tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate relative al procedimento in argomento sono allegati al Decreto di aggiudicazione 6968/2025” non è stata accolta integralmente l’istanza di accesso formulata dal RTP Rina Consulting S.p.A. del 30/09/2025. - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento: - del diritto a conseguire l’aggiudicazione della procedura di gara in favore delle società ricorrenti, con conseguente stipula del contratto con il raggruppamento costituendo con Rina Consulting S.p.A., Artelia Italia S.p.A., Artelia SAS, PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. e S.J.S. Engineering S.r.l.; e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro del raggruppamento costituendo ricorrente nel contratto medesimo; nonché per la condanna dell’Amministrazione, qualora venga stabilito di mantenere in vita il contratto eventualmente stipulato e negato il subentro, all’integrale risarcimento del danno che potrà emergere in corso di causa e, in particolare, nel mancato utile e nel danno curriculare; nonché per la condanna della Regione Liguria ad ostendere la documentazione relativa al soccorso istruttorio del RTP BTP Infrastrutture S.p.A. e quella non ancora resa disponibile sopra indicata ex art. 116 c.p.a.; nonché con istanza istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. affinché alla stazione appaltante sia ordinata la produzione in giudizio della documentazione sopra indicata. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BTP Infrastrutture s.p.a. il 6 marzo 2026, per l’annullamento, in parte qua, dei verbali delle sedute pubbliche e riservate allegati al provvedimento di aggiudicazione n. 6968 del 30.9.2025 (verbale del 26.6.2025; verbale dell’8.7.2025; verbale del 9.7.2025; verbale del 21.7.2025; verbale del 23.7.2025; verbale del 29.7.2025; verbale del 6.8.2025; verbale del 7.8.2025; verbale del 28.8.2025; verbale del 29.8.2025 e del 17.9.2025), nelle parti nelle quali il RTP RINA è stato ammesso o non è stato escluso e/o la cui offerta è stata assoggettata a valutazione ed attribuzione di punteggio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione della gara per il servizio di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP, all'Ufficio di Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza per la fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova, con relativi verbali e comunicazione dell'aggiudicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il raggruppamento ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dalla Regione Liguria in favore del raggruppamento costituito con mandataria BTP Infrastrutture S.p.A. La gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguardava un servizio di Project Management Consulting e di supporto alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza per la realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la mancata esclusione dell'aggiudicatario per carenza del requisito relativo alla conoscenza della lingua inglese in capo ad alcuni componenti del gruppo di lavoro; l'omessa presentazione di un servizio avente le caratteristiche proprie dell'attività di Project Management Consulting; la violazione del disciplinare per la valutazione, ai fini del criterio 3.1, di opere non collaudate; l'omessa dichiarazione dei soggetti indicati dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'organigramma previsto dall'art. 36, comma 5, dell'Allegato II.12 al medesimo decreto; l'indicazione nel gruppo di lavoro di soggetti non legati al raggruppamento da rapporto di dipendenza o da altro rapporto previsto dal d.lgs. n. 36/2023. In subordine, sono stati contestati i punteggi attribuiti all'offerta dell'aggiudicatario. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'ostensione della documentazione relativa al soccorso istruttorio e alla verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario, nonché l'eventuale subentro nel contratto o, in alternativa, il risarcimento del danno. BTP Infrastrutture S.p.A. ha proposto ricorso incidentale contro l'ammissione e la valutazione dell'offerta del raggruppamento Rina.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati limitatamente all'inibizione della stipulazione del contratto. Non ha definito nel merito le censure, ritenendo che esse, anche in rapporto alle contestazioni formulate con il ricorso incidentale, richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito. Quanto al periculum in mora, il TAR ha rilevato che il pregiudizio era già stato positivamente scrutinato dal Consiglio di Stato con ordinanza del 3 dicembre 2025, n. 4351; che risultava controversa l'applicabilità dell'art. 125 c.p.a., alla luce dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 109/2018; e che, nel contemperamento degli interessi, l'amministrazione avrebbe potuto avvalersi dell'esecuzione anticipata della prestazione. La trattazione di merito è stata fissata al 15 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base processuale per l'esame dell'istanza di sospensione.
Richiamato dal ricorrente per chiedere l'acquisizione e la produzione della documentazione rilevante ai fini del giudizio.
Richiamato dal ricorrente congiuntamente all'art. 64 c.p.a. per l'istanza istruttoria.
Richiamato per la domanda di ostensione della documentazione relativa al soccorso istruttorio e alla verifica dell'anomalia.
Individua la procedura aperta utilizzata per l'affidamento.
art. 108, comma 2, lettera b), d.lgs. 36/2023
Individua il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicato alla gara.
Richiamato nella documentazione di gara in relazione alla verifica della congruità dell'offerta e all'anomalia.
art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023
Norma richiamata tra quelle che, secondo il ricorrente, imponevano la dichiarazione di determinati soggetti.
art. 36, comma 5, Allegato II.12, d.lgs. 36/2023
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento all'organigramma richiesto.
La sua applicabilità al caso concreto è indicata come controversa ai fini della tutela cautelare e della stipulazione del contratto.
art. 10, comma 2, d.l. 28 settembre 2018, n. 109
La previsione è richiamata quale possibile elemento incidente sull'applicabilità dell'art. 125 c.p.a.
Massime di principio
- Quando le censure contro l'aggiudicazione e le contestazioni del ricorso incidentale richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può rinviare la valutazione della fondatezza alla fase di merito, decidendo provvisoriamente sulla sola esigenza di conservare integra la situazione controversa.
- In presenza di un pregiudizio già positivamente valutato in sede cautelare e di una controversia sull'applicabilità della disciplina speciale relativa alla stipulazione del contratto, è legittimo inibire cautelarmente la stipulazione fino alla decisione di merito.
- La tutela cautelare può essere modulata limitandosi a impedire la stipulazione del contratto, quando tale misura è sufficiente a preservare l'utilità della decisione e consente al contempo di contemperare l'interesse dell'amministrazione alla tempestiva utilizzazione della prestazione.
- L'inibitoria cautelare della stipulazione non impedisce, ove ne ricorrano i presupposti, il ricorso all'esecuzione anticipata della prestazione, quale soluzione idonea a bilanciare la tutela del concorrente e l'interesse pubblico alla continuità o immediatezza dell'attività.
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