DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109
Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge del 2018 disciplina la ricostruzione del viadotto Polcevera e il ripristino della viabilità, gli indennizzi per immobili e imprese, le agevolazioni fiscali e il sostegno a lavoratori, trasporti e porto di Genova. Prevede inoltre assunzioni e verifiche di sicurezza autostradale e istituisce una zona logistica semplificata. Molte misure sono limitate agli anni 2018-2020, mentre alcune procedure e termini specifici restano legati alla ricostruzione.
Interventi urgenti per Genova dopo il crollo del ponte Morandi e misure connesse
Interventi urgenti per la ricostruzione del ponte Morandi e il sostegno a Genova
Il decreto-legge, emanato in seguito al crollo del viadotto Polcevera del 14 agosto 2018, disciplina la demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura, il ripristino della viabilità e interventi a favore di residenti, imprese, lavoratori e sistema dei trasporti e portuale. Le disposizioni riportate comprendono misure con scadenze concentrate soprattutto tra il 2018 e il 2020.
Commissario straordinario e organizzazione degli interventi
Il Commissario straordinario per la ricostruzione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Liguria, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto. L’incarico dura dodici mesi ed è prorogabile o rinnovabile, comunque non oltre il 31 agosto 2027. Il compenso è determinato con decreto ministeriale e non può superare il limite richiamato dalla legge.
Il Commissario può avvalersi di una struttura alle proprie dipendenze, composta da un massimo di venti unità: un dirigente generale, fino a cinque dirigenti non generali e personale non dirigenziale. Sono esclusi i dipendenti appartenenti al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale, proveniente da amministrazioni centrali ed enti territoriali previa intesa con questi ultimi, opera in comando, distacco, fuori ruolo o istituto equivalente, conservando lo stato giuridico e il trattamento fondamentale a carico dell’amministrazione di appartenenza. Sono riconosciuti trattamenti accessori parametrati a quelli della Presidenza del Consiglio; gli oneri gravano sulla contabilità speciale. Nel contingente possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione e in deroga alle disposizioni richiamate. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico. Il Commissario può inoltre nominare fino a due sub-commissari, con incarico massimo di dodici mesi rinnovabile.
Per le attività tecniche, amministrative, di progettazione, affidamento, direzione e collaudo, il Commissario può avvalersi, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture della Regione Liguria, del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS, delle Autorità di distretto e, mediante convenzione, di concessionari di servizi pubblici e società partecipate o controllate.
Poteri speciali, espropriazioni e finanziamento della ricostruzione
Per demolizione, rimozione e smaltimento dei materiali, ricostruzione e ripristino del sistema viario, il Commissario opera in deroga alle disposizioni di legge, salvo quelle penali, la normativa antimafia e i vincoli inderogabili dell’Unione europea. Sono previste misure amministrative speciali per semplificare il rilascio della documentazione antimafia. Per le occupazioni urgenti e le espropriazioni, il Commissario può redigere lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso con la presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti interessati, prescindendo dagli altri adempimenti. Può anche disporre l’immediata immissione nel possesso delle aree individuate e perimetrate e autorizzare accessi per accertamenti preventivi, fatti salvi i diritti dei terzi da far valere separatamente.
Il concessionario autostradale alla data dell’evento, in quanto responsabile del mantenimento in sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura o responsabile dell’evento, deve versare entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario le somme provvisoriamente quantificate per gli interventi e gli oneri connessi, salvo conguaglio e senza pregiudizio per gli accertamenti sulle responsabilità. Se il versamento manca o è tardivo, il Commissario può individuare un soggetto pubblico o privato che anticipi le risorse, cedendogli pro solvendo la quota pertinente dei crediti dello Stato verso il concessionario. L’anticipazione può essere remunerata a un tasso annuo non superiore al rendimento dei titoli del Tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. È autorizzata una spesa di 30 milioni di euro annui dal 2018 al 2029 per agevolare l’avvio del meccanismo; sono inoltre previste specifiche coperture e reintegrazioni dei fondi anticipati.
Il Commissario affida le attività di ripristino viario, ai sensi della procedura negoziata senza previa pubblicazione richiamata dalla direttiva 2014/24/UE, a operatori diversi dal concessionario e dai soggetti a esso controllati o collegati. L’aggiudicatario costituisce una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati. Per gli interventi è aperta una contabilità speciale intestata al Commissario, alimentata da risorse pubbliche e dai versamenti del concessionario. Il Commissario può inoltre avvalersi delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile e, ove compatibili, si applicano agli atti le disposizioni richiamate per la ricostruzione post-sisma del 2016.
Abitazioni sgomberate e immobili delle imprese
Per le unità immobiliari interessate da ordinanze di sgombero, il Commissario può stipulare con proprietari e usufruttuari atti di cessione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione; decorso il termine, procede all’esproprio sulla base dei dati catastali e all’immissione immediata in possesso. Non assume i debiti dei proprietari verso gli istituti finanziari né acquisisce gravami sull’immobile.
Ai pieni proprietari che cedono volontariamente spettano, entro trenta giorni dalla trascrizione, 2.025,50 euro per metro quadrato, comprensivi del valore venale e delle spese di ricollocazione, oltre a 45.000 euro per unità immobiliare a titolo di indennità prevista dalla disciplina regionale PRIS e 36.000 euro per l’improvviso sgombero. Agli usufruttuari è riconosciuta la quota calcolata secondo i coefficienti ministeriali, con corrispondente riduzione della quota del nudo proprietario. In caso di esproprio senza cessione volontaria, le indennità sono ridotte del 10% e pagate entro trenta giorni dal verbale di immissione in possesso. Il concessionario è tenuto al pagamento; in caso di inadempimento provvede il Commissario in via sostitutiva e in danno del concessionario. Al termine della ricostruzione, l’eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi è disposta gratuitamente a favore del Comune di Genova, su richiesta di quest’ultimo.
Una disciplina analoga riguarda gli immobili che ospitavano imprese situate nell’area delimitata dall’ordinanza sindacale del 7 settembre 2018 e destinatari di ordinanze di sgombero. Per la cessione volontaria spettano 1.300 euro per metro quadrato di area coperta e 325 euro per metro quadrato di area scoperta; in caso di esproprio senza cessione l’indennità è ridotta del 10%. È inoltre riconosciuta alle imprese un’indennità per attrezzature, macchinari e materiali aziendali perduti o per le spese di recupero e trasferimento nell’area metropolitana di Genova o, per motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il pagamento avviene entro trenta giorni dal deposito di perizia giurata attestante entità e congruità della spesa, tenendo conto dei valori residui di ammortamento. Gli importi sono riconosciuti al netto di indennizzi assicurativi, risarcimenti e altre agevolazioni pubbliche riferiti alle stesse finalità. Il concessionario paga; in caso di omissione interviene il Commissario in via sostitutiva e in danno. Per tali interventi la contabilità speciale è incrementata di 35 milioni di euro per il 2018, di cui 25 milioni destinati alle indennità per beni aziendali e 10 milioni all’avvio dei pagamenti per gli immobili.
Personale e gestione dell’emergenza
Regione Liguria, enti del settore regionale allargato (esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale), Città metropolitana e Comune di Genova, società controllate e Camera di commercio possono assumere, previa autorizzazione del Commissario delegato, fino a 300 unità a tempo determinato complessive per il 2018, 2019 e 2020, con funzioni di protezione civile, polizia locale e supporto all’emergenza. Le assunzioni sono consentite in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale. Si può attingere a graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni e formate per assunzioni a tempo indeterminato; in mancanza di profili idonei è possibile una selezione pubblica semplificata, anche per soli titoli.
Le spese possono essere coperte con risorse proprie degli enti, d’intesa con il Commissario delegato, o con risorse ripartite dal Commissario entro i limiti di 3,5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. La contabilità speciale dell’emergenza è integrata di 9 milioni per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 milioni per il 2020. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata ad assumere venti unità a tempo determinato per ciascuno degli anni 2018-2020, con funzioni di supporto operativo e logistico e oneri a carico del proprio bilancio. Le eventuali economie possono essere destinate alle finalità del piano degli interventi emergenziali, compreso il recupero dei beni dagli immobili sgomberati.
Misure fiscali e sospensione della riscossione
I redditi degli immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero non concorrono al reddito imponibile IRPEF e IRES fino al 31 dicembre 2020. Gli stessi immobili sono esenti da IMU e TASI dalla prima rata successiva all’evento fino al 31 dicembre 2020; un decreto ministeriale deve stabilire i criteri per rimborsare al Comune di Genova il minor gettito.
Per privati proprietari, titolari di diritti di godimento, residenti, domiciliati o soggetti con sede o unità locali in immobili danneggiati direttamente dal crollo, contributi, indennizzi e risarcimenti connessi all’evento, comprovati da perizia asseverata, non concorrono al reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per chi esercita attività economica si applicano i limiti e le condizioni dei regolamenti europei sugli aiuti «de minimis», compresi quelli specifici per agricoltura, pesca e acquacoltura.
Fino al 31 dicembre 2020 sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in conseguenza dell’evento dalle persone fisiche interessate e dalle persone fisiche o giuridiche con sede legale o operativa negli immobili indicati. Dal 14 agosto 2018 gli immobili demoliti o dichiarati inagibili sono esclusi, fermi gli obblighi dichiarativi, dall’imposta di successione e dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, nonché dall’imposta di bollo.
Sono sospesi dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 i termini per notificare le cartelle e riscuotere le somme derivanti dagli atti richiamati, per le procedure esecutive degli agenti della riscossione e per prescrizione e decadenza relative all’attività degli enti creditori, inclusi quelli locali, nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede o unità locali negli immobili interessati. Le autorità di regolazione possono disporre esenzioni dalle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, inclusi oneri generali e consumi, per il periodo tra l’ordinanza di inagibilità o sgombero e la sua revoca, definendo anche la copertura mediante componenti tariffarie o strumenti perequativi.
Sostegno a imprese, professionisti e lavoratori
Imprese e liberi professionisti con sede operativa nella zona delimitata dalle ordinanze sindacali indicate e dal provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario possono chiedere un contributo fino al 100% del decremento di fatturato registrato dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del decreto, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017. Il contributo non può superare 200.000 euro per beneficiario. Il calo può essere documentato con dichiarazione sostitutiva accompagnata da estratto autentico delle scritture contabili. Le modalità di erogazione sono definite dal Commissario delegato entro un limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2018.
Per le imprese che occupavano immobili sgomberati sono previste le indennità immobiliari e per beni aziendali descritte sopra, con pagamento a carico del concessionario o, in via sostitutiva, del Commissario. La disciplina è finalizzata anche a consentire la ripresa delle attività in condizioni di sicurezza per i lavoratori.
Ai lavoratori dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati nello svolgimento dell’attività a causa del crollo, e dipendenti da soggetti operanti nelle aree individuate dal Commissario delegato, è riconosciuta un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con contribuzione figurativa, dal 14 agosto 2018 per un massimo di diciannove mesi. Il beneficio riguarda chi non può accedere agli ammortizzatori ordinari o ha esaurito le tutele disponibili. Ai collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti, lavoratori autonomi e titolari di attività d’impresa o professionali iscritti a una forma previdenziale obbligatoria, che abbiano sospeso l’attività per l’evento, spetta un’indennità una tantum di 15.000 euro, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.
Le indennità sono concesse dalla Regione Liguria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, entro 11 milioni di euro per il 2018 e 19 milioni per il 2019. L’INPS eroga le somme e monitora il rispetto dei limiti di spesa, comunicando gli esiti alle amministrazioni indicate.
Autostrade e sicurezza delle infrastrutture
Il Commissario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto e interferenti con i lavori; le tratte interessate delle autostrade A7 e A10 sono consegnate immediatamente dal concessionario al Commissario. Le concessionarie devono dare priorità alla verifica e alla messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di convenzioni, in particolare ponti, viadotti e cavalcavia. Devono adottare ogni misura necessaria per la pubblica incolumità, comprese limitazioni o sospensioni del traffico. Le verifiche e gli interventi devono concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, sotto la vigilanza dell’Agenzia competente, a esclusivo carico delle concessionarie, senza imputazione alle tariffe autostradali né revisione del piano economico-finanziario.
Per gli itinerari alternativi individuati dal Commissario delegato, le stazioni appaltanti possono essere autorizzate a introdurre varianti in corso d’esecuzione, in deroga alle disposizioni nazionali richiamate, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.
Trasporto pubblico, autotrasporto e viabilità urbana
Alla Regione Liguria sono assegnati 500.000 euro per il 2018 e 23 milioni per il 2019 per servizi di trasporto aggiuntivi, efficientamento del trasporto pubblico locale e integrazione tariffaria nell’area metropolitana genovese. Le misure di finanziamento dei servizi aggiuntivi sono state successivamente prorogate fino al 30 giugno 2020, entro il limite di 9 milioni di euro. Sono inoltre attribuiti alla Regione 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per rinnovare i mezzi utilizzati nella Città metropolitana di Genova, con priorità per quelli elettrici, ibridi e a idrogeno.
Per ristorare le maggiori spese degli autotrasportatori dovute a percorsi aggiuntivi e difficoltà logistiche è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per il 2018. Un decreto ministeriale, sentito il Commissario delegato, deve individuare spese ammissibili, criteri e modalità di erogazione. Sono inoltre attribuiti al Comune di Genova 5 milioni di euro per il 2018 per opere viarie di collegamento o comunque connesse alla mobilità, individuate nel piano strategico della mobilità genovese.
Al Comune può essere concessa per trent’anni l’area demaniale marittima denominata «fascia di rispetto di Pra’», tra il rio Branega e il rio San Michele, per misure di mobilità sostenibile, anche mediante parcheggi di interscambio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la Regione Liguria è differito al 31 dicembre 2019 il termine previsto dalla disposizione richiamata sul trasporto pubblico locale.
Porto, dogane e zona logistica semplificata
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende con urgenza alla progettazione e realizzazione di infrastrutture ad alta automazione, sistemi informatici e opere accessorie per ottimizzare i flussi logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, compreso il varco di Ponente. Può esercitare i poteri necessari, anche espropriativi, restando ferme le competenze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per tali interventi sono autorizzati 8 milioni di euro nel 2018, 15 milioni nel 2019 e 7 milioni nel 2020. Alla Capitaneria di porto di Genova sono assegnati 375.000 euro per il 2018 e 875.000 per il 2019 per personale, mezzi e strutture logistiche destinati alla gestione dei flussi portuali.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata autorizzata ad assumere nel 2020, a tempo indeterminato, 40 unità nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità nella terza fascia della seconda area, da destinare ai controlli nel bacino portuale e aeroportuale genovese. Le assunzioni avvengono utilizzando graduatorie vigenti o, in mancanza di profili compatibili, mediante selezione pubblica per titoli ed esami, anche in deroga alle disposizioni richiamate. Sono a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni del 2019. Su richiesta dell’Autorità di sistema portuale e previa approvazione del direttore regionale competente, è consentito estendere l’orario ordinario degli uffici doganali, senza nuovi o maggiori oneri pubblici.
È istituita la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova», comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova e i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure. La disposizione fornita indica inoltre che ulteriori siti retroportuali possono essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni, ai fini delle semplificazioni previste. Il testo disponibile si interrompe all’inizio di tale disciplina e non consente di ricostruirne le ulteriori misure.
Ambiti temporali e stato delle misure
Il provvedimento è del 2018 e molte misure sono riferite espressamente agli anni 2018-2020: assunzioni emergenziali, agevolazioni fiscali, sostegni alle imprese e ai lavoratori e finanziamenti per trasporti e porto. Sono indicati termini puntuali per cessioni ed espropri, verifiche autostradali, sospensione della riscossione e proroga dei servizi di trasporto. Il testo fornito non contiene l’intero articolato né permette di determinare, per ogni misura, eventuali successive modifiche o l’esaurimento delle risorse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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