Cassazione Civile, Ordinanza n. 20829/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato alcune cartelle di pagamento deducendo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione della pretesa fiscale. La controversia è proseguita in Cassazione dopo che la CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello, ritenendo prescritti solo alcuni crediti. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2948 c.c. e 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 quanto ai termini di prescrizione delle sanzioni, degli interessi di ritardata iscrizione, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione; ha inoltre dedotto la violazione del comma 161 dell'articolo unico della L. 296/2006 e dell'art. 2948, n. 4, c.c. con riferimento alla prescrizione del tributo ICI; infine ha lamentato motivazione omessa o apparente della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo le doglianze partitamente individuabili nell'unico motivo. Nel merito ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente e ha escluso, quanto ai tributi locali, la maturazione della prescrizione, rilevando che il giudice di merito aveva accertato in fatto gli atti interruttivi e delimitato annualità prescritte e non prescritte, accertamento non sindacabile in cassazione. Ha invece accolto la censura relativa a interessi e sanzioni, affermando che la CTR aveva impropriamente confuso il credito per tributo con i distinti crediti per sanzioni e interessi. La Corte ha ribadito che, in mancanza di un titolo giudiziale passato in giudicato, le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ex art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997, e che anche gli interessi tributari seguono il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
È stata dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto quale vizio di legittimità.
Per gli interessi tributari la prescrizione segue il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
Gli interessi, una volta sorti, hanno autonomia rispetto all'obbligazione principale e si prescrivono in cinque anni.
art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni; la disciplina speciale è esaustiva e prevale sul diritto comune.
comma 161, art. unico, L. 296/2006
È stata invocata dalla ricorrente per la prescrizione del tributo ICI.
Le sanzioni possono beneficiare dell'allungamento delle prescrizioni brevi solo in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato.
art. 296/2006
Richiamata indirettamente nel riferimento al comma 161 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007.
Massime di principio
- In materia di cartelle di pagamento, i crediti per tributo, interessi e sanzioni devono essere distintamente considerati ai fini della prescrizione, non essendo corretto confondere il regime dell'obbligazione principale con quello dei crediti accessori o sanzionatori.
- Le sanzioni tributarie, quando non siano azionate sulla base di una sentenza passata in giudicato, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997.
- Gli interessi dovuti su obbligazioni tributarie, una volta sorti, acquistano autonomia e si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura del tributo principale.
- La motivazione non è apparente quando il giudice di merito esamina analiticamente le singole poste, indica i termini prescrizionali applicati e considera gli atti interruttivi; tale accertamento in fatto non è liberamente rivedibile in cassazione.
- La prescrizione dei tributi locali può essere esclusa in presenza di atti interruttivi accertati dal giudice di merito, il cui apprezzamento fattuale è insindacabile in sede di legittimità salvo specifici vizi denunciabili.
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