Cassazione Penale, Ordinanza n. 11059/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l'aveva assolta da uno dei capi di imputazione e aveva rideterminato la pena complessiva in anni tre, mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 1.000 di multa per furto aggravato, evasione e un reato ex art. 73 d.lgs. 159/2011. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: a) l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate; b) l'erronea configurazione, per i furti ascritti, dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., sostenendo che la sentenza di appello avrebbe confermato senza adeguata base la qualificazione aggravata del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura sulle attenuanti generiche non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva espressamente giustificato il diniego del riconoscimento in prevalenza sulle aggravanti con argomentazione coerente e non illogica. Quanto alla doglianza sull'aggravante del furto, ha osservato che il ricorso si limitava a riprodurre le stesse critiche già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale che aveva spiegato la sussistenza dell'aggravante della destrezza. Da ciò l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e la relativa motivazione è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica.
L'aggravante del furto richiamata nel ricorso è stata ritenuta configurabile dalla corte territoriale; il ricorso non ha efficacemente contrastato la motivazione specifica sul punto.
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.
La mancata specificità e il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso.
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il provvedimento di merito riguarda anche un reato previsto dal codice antimafia, ma la decisione di legittimità non affronta nel merito tale capo, limitandosi al filtro di ammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure contro il diniego o il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili quando non evidenziano un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione di merito, poiché tale valutazione appartiene al giudice di fatto.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata: la mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello, se già motivatamente respinti, non soddisfa il requisito di specificità.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a lamentare in modo generico carenze o illogicità della motivazione senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Le statuizioni del giudice di merito sulla configurazione di un'aggravante, quando sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica, non sono sindacabili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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