Cassazione Civile, Ordinanza n. 15742/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare del fondo dominante)
La controversia
La controversia riguarda una azione possessoria avente a oggetto il passaggio su un pianerottolo compreso nell'edificio di proprietà della resistente, utilizzato dal ricorrente per accedere a un locale di sua proprietà o disponibilità. Dopo il danneggiamento e la demolizione/ricostruzione dell'edificio, la proprietaria avrebbe collocato una ringhiera in posizione diversa, riducendo lo spazio utile al transito. Il titolare del locale chiese la reintegrazione nel possesso della superficie di pianerottolo antistante il locale, sostenendo che la modifica avesse inciso sul precedente esercizio del passaggio. La Corte d'appello, in sede di rinvio, accolse la domanda. Nel ricorso per cassazione, la proprietaria dedusse: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1168 c.c. e omessa pronuncia, contestando che fosse stata provata la diversa apposizione della ringhiera e che vi fosse prova dell'esercizio del possesso dopo la ricostruzione; aggiunse che, al più, la modifica avrebbe reso il passaggio meno comodo, integrando una molestia e non uno spoglio; 2) omessa pronuncia su punti decisivi e sulle eccezioni delle parti, nonché contraddittorietà tra dichiarazioni testimoniali e prova documentale, sempre con riferimento alla prova del possesso dopo la ricostruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che nel giudizio di rinvio il giudice deve colmare le lacune motivazionali indicate dalla precedente cassazione e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato lo spostamento della ringhiera e la conseguente riduzione dello spazio di accesso, tale da rendere più gravoso e difficoltoso l'esercizio del passaggio. Ha affermato che, in tema di tutela possessoria delle servitù di passaggio, è irrilevante verificare se il transito sia ancora possibile con modalità diverse, dovendosi solo accertare se la modifica dello stato dei luoghi abbia prodotto un'apprezzabile riduzione delle modalità di utilizzo della servitù rispetto al possesso precedente. Ha inoltre rilevato che il ricorso mirava in sostanza a una diversa valutazione delle prove e a una diversa qualificazione della fattispecie concreta, attività non consentite in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la doglianza celasse una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in cassazione.
Norma invocata in relazione alla reintegrazione nel possesso; la Corte ha confermato la tutela possessoria quando la modifica dei luoghi comporti un'apprezzabile riduzione dell'esercizio del passaggio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve colmare le lacune motivazionali indicate dalla Corte di cassazione, attenendosi ai principi e alle indicazioni contenute nella precedente decisione rescindente.
- In materia di azione possessoria a tutela di una servitù di passaggio, la verifica non deve concentrarsi sulla persistente astratta praticabilità del transito con modalità diverse, ma sulla presenza di una modifica dello stato dei luoghi che abbia ridotto in modo apprezzabile le modalità di esercizio del possesso precedente.
- La distinzione tra spoglio e molestia dipende dalla natura dell'aggressione al possesso: lo spoglio sottrae la cosa in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia incide sul godimento rendendolo più disagevole; tale qualificazione è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione логica e coerente.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto sotto la veste della violazione di legge, quando la censura miri sostanzialmente a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
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