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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20231/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

La lite origina dall’ammissione al passivo del fallimento di una società di costruzioni di due crediti professionali, in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per euro 100.000 ciascuno in capitale, oltre accessori in chirografo, a fronte di importi richiesti maggiori e in parte già contestati. Successivamente il curatore proponeva ricorso per revocazione del provvedimento di ammissione, deducendo di avere appreso dal legale rappresentante della fallita fatti asseritamente integranti plurimi reati e di avere acquisito dichiarazioni e una perizia contabile di parte. Il Tribunale rigettava la revocazione, ritenendo non provata la ricorrenza dei presupposti e inidonei gli elementi offerti. Il fallimento ricorreva per cassazione con dodici motivi: 1) violazione dell’art. 98 l. fall. per avere il tribunale ristretto la revocazione alla sola ipotesi di mancata conoscenza di documenti decisivi non tempestivamente prodotti per causa non imputabile; 2-4) omessa pronuncia su asserite fattispecie di usura reale, estorsione, patrocinio infedele, simulazione del credito e rinuncia a un giudizio; 5) erronea interpretazione della domanda di revocazione e motivazione inesistente; 6-8) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 98-99 l. fall. per avere il tribunale svalutato le dichiarazioni del legale rappresentante e la perizia, nonché per non avere ammesso le prove richieste; 9) omesso esame di fatti decisivi; 10) motivazione apparente o inesistente; 11-12) compressione del diritto alla prova per il rigetto di c.t.u. e prove testimoniali, con ulteriore deduzione di violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo relativo alla motivazione, osservando che il decreto del Tribunale di Gela non si era limitato a rilevare la mancata produzione di documenti decisivi, ma aveva anche valutato nel merito l’inadeguatezza delle prove offerte a dimostrazione dei fatti posti a base della revocazione. Per il resto, i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: il ricorso non chiariva specificamente come i fatti allegati integrassero falsità, dolo o errore essenziale di fatto; non coglieva l’effettiva ampiezza della decisione di merito, che aveva affrontato e respinto la pretesa revocatoria anche sul piano probatorio; pretendeva una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità; e denunciava vizi motivazionali non sussistenti, poiché la motivazione del decreto superava il minimo costituzionale. È stata inoltre riaffermata la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dell’ammissione delle prove e della c.t.u. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato come titolo del privilegio riconosciuto ai crediti professionali ammessi al passivo.

  • art. 98 legge fall.

    è la norma posta a fondamento della revocazione del provvedimento di ammissione al passivo; la Corte precisa che la domanda va distinta tra fase rescindente e fase rescissoria e che non può essere ridotta alla sola ipotesi di mancata conoscenza di documenti decisivi.

  • art. 99 legge fall.

    richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell’impugnazione dello stato passivo e alla dedotta compressione del diritto alla prova.

  • art. 232 legge fall.

    menzionato come riferimento della dedotta simulazione di credito.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l’omessa pronuncia, rilevando che il giudice di merito si era comunque pronunciato sulle allegazioni reputandole probatoriamente inidonee; l’omissione non può riguardare i singoli fatti ma le domande.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non è configurabile quando il giudice valuta le prove acquisite e non utilizza prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice disapplica il criterio legale di valutazione della prova o attribuisce un regime di valutazione difforme da quello previsto dalla legge.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione inesistente o apparente; la Corte lo esclude perché la motivazione del decreto è sufficiente al di sopra del minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per la deduzione dei vari motivi di ricorso; la Corte ne evidenzia i limiti quando si tenta di trasformare in legittimità una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato nella descrizione della difesa personale di uno dei controricorrenti, senza incidenza decisiva sulla ratio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione dello stato passivo, il giudice deve distinguere tra fase rescindente e fase rescissoria: prima verifica l’ammissibilità e la procedibilità della domanda, poi, solo se la domanda supera tale vaglio, esamina la fondatezza delle censure revocatorie.
  • La deduzione di revocazione deve essere specifica: chi invoca falsità, dolo o errore essenziale di fatto deve indicare chiaramente i fatti posti a base della relativa fattispecie; la mera evocazione di documenti o dati fattuali, senza qualificazione giuridica puntuale, rende la censura inammissibile.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito esamini le allegazioni e le ritenga probatoriamente inidonee: in tal caso vi è una decisione sul punto, non un vuoto decisorio.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o un diverso apprezzamento dei fatti; le censure che mirano a rimettere in discussione la ponderazione delle prove sono inammissibili.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: utilizzo di prove non introdotte dalle parti o disapplicazione del regime legale di valutazione della prova; non basta contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente; una motivazione che esponga, anche sinteticamente, le ragioni del decidere supera il minimo costituzionale ed è insindacabile in cassazione.
  • Il rigetto di istanze istruttorie, inclusa la c.t.u., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se venga dimostrata una violazione di specifiche regole processuali, non per la sola insoddisfazione della parte.
  • rami[

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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