Cassazione Civile, Ordinanza n. 22092/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudizio trae origine dal decreto con cui il Giudice di pace di Torino ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di un cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, già disposto e prorogato in precedenza, ritenendo sufficiente l'attesa della documentazione richiesta tramite autorità consolare del Paese di origine per eseguire l'espulsione. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il secondo, esaminato prioritariamente, ha denunciato violazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 15, paragrafi 3, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE, lamentando la mancanza di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l'identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento. La Corte ha ritenuto fondato tale motivo, osservando che la motivazione del decreto era meramente per relationem alle note della pubblica amministrazione e non spiegava, con riferimento a dati concreti, se la proroga fosse giustificata dall'esigenza di identificazione ovvero da esigenze organizzative per il rimpatrio. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, e ha cassato senza rinvio il decreto del Giudice di pace del 31 gennaio 2022. La cassazione senza rinvio è stata disposta perché, al momento della decisione, era già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga avrebbe dovuto essere adottata, ossia il termine di scadenza della precedente proroga. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la regolazione nel provvedimento e ha precisato che, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e risultando soccombente un'Amministrazione statale, la liquidazione dovrà essere effettuata dal Giudice di pace di Torino ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio
la seconda e le successive proroghe del trattenimento sono ammissibili solo in presenza di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure rendano necessaria la permanenza per organizzare il rimpatrio; il giudice deve motivare specificamente su tali presupposti
art. 15, paragrafi 3, 5 e 6, direttiva 2008/115/CE
richiamata come parametro europeo della disciplina del trattenimento e delle proroghe in vista del rimpatrio
utilizzato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 13 Cost.
la limitazione della libertà personale mediante trattenimento è ammessa solo nei limiti della riserva assoluta di legge e richiede un controllo motivazionale effettivo del giudice
i compensi e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata o, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento cassato
la disciplina della condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale
Massime di principio
- In materia di proroga del trattenimento dello straniero nei CPR, il giudice deve svolgere una verifica autonoma e motivata dei presupposti di legge; non è sufficiente un richiamo generico agli atti della pubblica amministrazione se non vengono esplicitati gli elementi concreti che rendono probabile l'identificazione o necessaria la permanenza per il rimpatrio.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se l'atto richiamato è effettivamente fatto proprio dal giudicante e se consente di ricostruire in modo chiaro la ragione della decisione; una motivazione completamente generica o equivoca non è sufficiente quando è in gioco una limitazione della libertà personale.
- Le proroghe successive alla prima del trattenimento amministrativo sono soggette a un regime più rigoroso, che impone un accertamento stringente dei presupposti e una motivazione specifica sulla finalità perseguita.
- Quando il termine entro il quale la proroga del trattenimento avrebbe dovuto essere disposta è già decorso, la cassazione del decreto può avvenire senza rinvio, perché non residua alcun potere del giudice di merito di provvedere nuovamente sulla stessa proroga.
- In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione dei compensi del difensore non segue la regola della condanna della parte soccombente in favore dello Stato, ma va richiesta al giudice del procedimento secondo la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002.
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